TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202403885

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202403885
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403885
Data del deposito : 22 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2024

N. 03885/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01227/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Spiccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, Legione dei Carabinieri Sicilia Compagnia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

dell’avviso orale div.Ant./Cat.II-M.P./A.O./2021 del 29.4.2021 del Questore di -OMISSIS-, notificato il 4 maggio 2021, con cui il sig. ricorrente è stato avvisato oralmente, ammonendolo a tenere una condotta conforme alla legge e che qualora dovesse persistere nei comportamenti antigiuridici nonostante il presente avviso, potrà essere proposto per l'applicazione delle più gravi misure di prevenzione previste dagli art. 4 ess D.lgs 159/2011 ess.

- E nel caso fosse necessario, della segnalazione per l'applicazione della misura di prevenzione dell'Avviso Orale prot.n. 71/33-1-2020 del 16.12.2020 emessa dalla Legione dei Carabinieri Sicilia compagnia di -OMISSIS-.

- Di ogni altro atto connesso o, comunque, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS- e della Legione dei Carabinieri Sicilia Compagnia di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2024 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso introduttivo, notificato il 2 luglio 2021 e depositato in Segreteria il 22 luglio 2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di avviso orale indicato in epigrafe adottato dal Questore di -OMISSIS-.

A supporto dell’atto avversato sono stati indicati:

due pregiudizi di polizia:

a) il primo datato 5.8.2020, con il quale il ricorrente è stato sottoposto in stato libertà dai militari della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per il reato di lesioni e minaccia aggravata;

b) il secondo datato 14.8.2019, con il quale è stata applicata al sig. -OMISSIS- una misura cautelare di divieto di dimora e accesso nel comune di -OMISSIS- emessa dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-;

un avviso orale risalente all’anno 2004;

la frequentazione con soggetti pregiudicati;

la possibilità che questi tragga alimento economico da proventi illeciti realizzati tramite la commissione di reati.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 e della l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta in relazione all’applicazione e all’ammissione del ricorrente ai benefici di cui all’art. 168-bis c.p.

Il ricorso sarebbe affetto da insufficiente istruttoria.

Invero, in relazione al deferimento del 5.8.2020, il ricorrente è stato ammesso all’affidamento in prova, che viene concesso dal Giudice penale solo successivamente a una valutazione complessiva di fatto dell’imputato che accerti in primis che lo stesso si asterrà dal commettere altri reati.

Per quanto riguarda la misura cautelare emessa in data 18.8.2019, il processo si è definito con l’assoluzione del ricorrente.

Per altro, dall’unico atto istruttorio richiamato nel provvedimento, segnalazione della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, non vi è nessuna indicazione in merito agli esiti dei giudizi penali, non è indicato il periodo, la data o il luogo dell’asserita frequentazione con soggetti pregiudicati e nulla si specifica in merito ai redditi percepiti dal ricorrente o sul suo tenore di vita.

In riferimento a detto ultimo aspetto, chiarisce parte ricorrente di percepire da oltre due anni € 1.100 quale reddito di cittadinanza.

Non si evince un tenore di vita del ricorrente al di sopra di quello garantito dal reddito di cittadinanza, di guisa che non potrebbe desumersi che il ricorrente “tragga alimento da attività delittuose”.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, nonché delle norme di

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