TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-05, n. 202203164
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 03164/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla “-OMISSIS-” srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della “-OMISSIS-” srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 25/1/2022, il 3/2/2022, ed il 16/6/2022:
- della deliberazione n. -OMISSIS- dei verbali -OMISSIS-, citati nella deliberazione n. -OMISSIS- e dello stipulando contratto;
- del verbale dell’Ufficio verificatore del -OMISSIS-;
- della lettera contratto del -OMISSIS-;
- del verbale dell’Ufficio verificatore del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di -OMISSIS- e della “A.Genovese” srl;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio, pulizia e sanificazione di n. 8 bagni chimici (di cui 2 per disabili), da installare nell’area esterna adiacente il Centro test Covid-19 ubicato nel Terminal B dell’aeroporto di -OMISSIS-, per un periodo di tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi, di cui all’avviso per manifestazione di interesse prot. n. -OMISSIS-.
Affida il ricorso introduttivo ai seguenti motivi.
1. Omessa verifica dell’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, in capo alla società controinteressata; violazione di legge; istruttoria e motivazioni carenti; violazione dell’art. 3 LR 7/2019; violazione di legge. Nella deliberazione -OMISSIS- mancherebbe del tutto ogni attività di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali che avrebbe dovuto possedere la società odierna controinteressata.
2. Cause ostative, di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) , del D. lgs. 50/2016, in capo alla società controinteressata, ereditate per conferimento d’azienda di altra ditta. La società controinteressata sarebbe stata costituita con conferimento d’azienda da parte del Sig. -OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta “-OMISSIS-”, operante da anni nel settore della locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili, che poi sarebbe stata, di conseguenza, cessata; di conseguenza, sarebbero stati trasferiti, dalla ditta individuale conferente, alla società conferitaria, tutti i requisiti in materia di appalti, così come gli eventuali elementi a discredito; al riguardo, il titolare dell’azienda conferita, nonchè attuale socio di maggioranza e amministratore unico della società controinteressata, in relazione alla attività dell’impresa, sarebbe attualmente imputato (come da decreto di rinvio a giudizio allegato sub 12) per il reato previsto e punito dagli artt. 81, comma 2, c.p., e 256, del D. lgs. 152/2006, ed anche per il reato previsto e punito dall’art. 513 c.p.; inoltre, il sito aziendale della ditta individuale conferita, sarebbe stato oggetto di un’ordinanza di demolizione, emessa anche nei confronti dell’attuale legale rappresentante, oltre che della conseguente ordinanza di ingiunzione di sanzioni amministrative e di ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sgombero di immobili abusivi; dovrebbe pure essere tenuto in conto il verbale di accertamento e contestazione prot. n. -OMISSIS-, spiccato dal Settore territorio e ambiente del Libero Consorzio Comunale di -OMISSIS-, con cui sarebbero state contestate violazioni in materia di tracciatura dei rifiuti, con irrogazione della sanzione pecuniaria complessiva di euro 60.450,36; tali fatti integrerebbero quindi condotte sussumibili ai gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) , del D. lgs. 50/2016; la società controinteressata, di conseguenza, non avrebbe potuto essere ammessa alla procedura selettiva di cui si discute e men che meno sarebbe potuta rimanere aggiudicataria.
Con decreto 15 gennaio 2022, n. 31, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, considerato che, in ogni caso, sotto il profilo del danno, parte ricorrente, ove venisse riscontrata la fondatezza delle ragioni addotte, avrebbe potuto comunque accedere agli strumenti risarcitori normativamente previsti, è stata rigettata la domanda di misure cautelari monocratiche, e fissata la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio 2022.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 25 gennaio 2022, in seguito alla ostensione di documenti in sede di accesso, parte ricorrente articola i seguenti ulteriori motivi.
1. Sussistenza della causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis) , del D. lgs. 50/2016; violazione di legge; istruttoria e motivazioni carenti; violazione dell’art. 3 LR 7/2019. Nella dichiarazione presentata in sede di offerta da parte della società controinteressata, acquisita a mezzo dell’accesso documentale, non vi sarebbe traccia dello stoccaggio abusivo di rifiuti, degli abusi edilizi ed urbanistici e delle violazioni in tema di tracciabilità dei rifiuti, e verrebbe dichiarato “Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016” e “Di non avere reso dichiarazioni non veritiere”; la società controinteressata, in verità, avrebbe dovuto rappresentare l’esistenza di tali fatti, essendo poi onere della stazione appaltante effettuare la valutazione sulla rilevanza ai fini della procedura selettiva in argomento; la società controinteressata sarebbe quindi incorsa nella causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis) , del D. lgs. 50/2016.
2. Violazione dell’art. 3, punto 4, lett. c) , dell’avviso di manifestazione di interesse; eccesso di potere; istruttoria e motivazioni carenti; violazione dell’art. 3 LR 7/2019. La società controinteressata non avrebbe spiegato, nel documento in cui avrebbe illustrato le modalità di esecuzione dell’appalto, se avrebbe provveduto alla raccolta dei rifiuti di pulizia manutentiva dei bagni mobili, in violazione dell’art. 3, punto 4, lett. c) , dell’avviso di manifestazione di interessi, secondo cui avrebbe dovuto essere prodotta una descrizione dettagliata sulle modalità di esecuzione del servizio.
Nello stesso primo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente, altresì: a) con precisazione al primo motivo del ricorso introduttivo, replica alla memoria di costituzione dell’ASP intimata; b) con precisazione al secondo motivo del ricorso introduttivo, replica alla memoria della società controinteressata del 24 gennaio 2022.
Con decreto 25 gennaio 2022, n. 45, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, per le stesse ragioni indicate nel citato decreto 31/2022, è stata rigettata la domanda di misure cautelari monocratiche proposta con il rimo ricorso per motivi aggiunti, e confermata la già fissata la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera