TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-24, n. 202000302
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Pubblicato il 24/02/2020
N. 00302/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2019, proposto da
A.S.D. Vigor Trani Calcio, rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, Via Principe Amedeo, 234;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.D. Apulia Trani, rappresentata e difesa dall'avvocato A O S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione della società ricorrente, emesso dal dirigente dell'ufficio sport del Comune di Trani in data 5.9.2019, dalla procedura di cui alla manifestazione d'interesse per l'affidamento temporaneo del servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione dello stadio comunale;del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della A.S.D. Apulia Trani;di tutti gli atti della procedura, nonché per la dichiarazione di nullità del contratto di appalto stipulato fra il Comune di Trani e la A.S.D. Apulia Trani, con domanda di subentro e per la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni per equivalente ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e maggior danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trani e di A.S.D. Apulia Trani;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la società A.S.D. Vigor Trani Calcio ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, emesso dal dirigente dell’ufficio sport del Comune di Trani in data 5.9.2019, dalla procedura di cui alla “ manifestazione d'interesse per l'affidamento temporaneo del servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione dello stadio comunale ”;del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della A.S.D. Apulia Trani;di tutti gli atti della procedura. La ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di nullità del contratto di appalto stipulato fra il Comune di Trani e la A.S.D. Apulia Trani, con domanda di subentro, oltre che la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni per equivalente monetario ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e maggior danno.
Si è costituita in giudizio la controinteressata A.S.D. Apulia Trani (21.10.2019), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 431 del 24 ottobre 2019 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ ritenuto: - che la previsione dell’avviso pubblico che ha imposto la “indicazione dei campionati da disputare nella stagione agonistica 2019/20”, debba essere interpretata come effettiva proposizione della domanda di iscrizione ai campionati dilettantistici o giovanili entro il 2 agosto 2019 (termine di scadenza per la manifestazione della dichiarazione d’interesse);rilevato: - che la società ricorrente, dopo aver prodotto in sede di gara una dichiarazione finalizzata a comprovare la mera intenzione di iscriversi a vari campionati, tra questi annoverando, in particolare, il campionato allievi regionali e giovanissimi regionali (oltre che a quello di juniores regionali, cfr. allegato n. 19), ha espressamente ammesso di non aver proposto la domanda di iscrizione ai predetti campionati (cfr. nota del 23.8.2019);- che tale condotta sembra giustificare l’insussistenza del requisito di affidabilità della società ricorrente, oggetto di espressa contestazione da parte dell’Amministrazione comunale nell’impugnato provvedimento di esclusione;- che non si ravvisa neppure un pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto che il servizio, già consegnato e in corso di espletamento, è soggetto a tassativa e perentoria scadenza al 31 dicembre 2019 in ragione dell’espressa precisazione, operata nell’avviso pubblico, secondo cui si tratta di un “affidamento temporaneo dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione dell’impianto, nelle more dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica ”.
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 12 febbraio 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Trani (10.2.2020), eccependo l’infondatezza del ricorso con integrale riferimento alle statuizioni espresse dalla Sezione in sede cautelare ma chiedendo, nondimeno, la compensazione delle spese processuali.
A tale udienza il difensore della società ricorrente ha, inoltre, dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso è la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale e tenuto conto, non ultimo, dell’avviso espresso dall’Amministrazione comunale, si ravvisano i presupposti per compensare le spese processuali.