TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-01-21, n. 201500108
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Testo completo
N. 00108/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da P S e Figlio Autolinee s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con STP Bari s.p.a. e Autolinee Marino Michele s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M D S e M M G, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. G C, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
nei confronti di
D T s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti S N e G V N, con domicilio eletto in Bari, via Melo da Bari, 166;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione n. 932 del 26.5.2014, con cui la ASL Bari ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara “per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari” in favore della D T s.r.l. per il lotto n. 4;
- della nota ASL Bari prot. n. 102635/5 del 10.6.2014, con cui la ASL Bari ha comunicato l’aggiudicazione definitiva per il lotto n. 4 della procedura di gara innanzi descritta in favore della D T s.r.l.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara, nonché gli atti del sub-procedimento di verifica dei requisiti e di verifica dell’anomalia dell’offerta, ivi comprese la nota del RUP prot. n. 224335/5 del 21.10.2013, con la quale si è affidata alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’anomalia dell’offerta e la nota del 12.11.2013, con la quale la Commissione avrebbe trasmesso il verbale delle analisi compiute, nonché il predetto verbale, provvedimenti questi richiamati nella deliberazione n. 932/2014 e non altrimenti conosciuti;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in favore delle società ricorrenti, anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica con esplicita richiesta di subentro ex art. 122 cod. proc. amm. e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e spese di partecipazione alla gara;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e di D T s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata D T s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti M D S, G C E G V N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del Direttore Generale n. 535 del 22 marzo 2012 l’Azienda Sanitaria Locale di Bari indiceva una gara mediante procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari.
Per quanto concerne il lotto n. 4 (gara svoltasi con la partecipazione di più di due concorrenti), risultava aggiudicataria la controinteressata Dontato Trasporti s.r.l., mentre in seconda posizione si collocava l’odierna ricorrente P S e Figlio Autolinee s.r.l.
La società deducente con l’atto introduttivo del presente giudizio contestava l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della gara per cui è causa, tutti gli atti, provvedimenti e verbali di gara in epigrafe indicati, invocando altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica (con subentro nel contratto) ovvero, in subordine, per equivalente.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 49 dlgs n. 163/2006; violazione ed erronea applicazione dell’art. 88 d.p.r. n. 207/2010; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità; sviamento: la ditta controinteressata D T al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per quanto attiene al fatturato globale di impresa nel triennio 2008 - 2010 si sarebbe avvalsa del requisito della società ausiliaria Autolinee Grassani & Garofalo s.r.l.; con il contratto di avvalimento del 25.10.2012 la società ausiliaria si sarebbe impegnata nei confronti della ditta controinteressata D T s.r.l. a mettere a disposizione, ai fini della partecipazione alla gara per cui è causa, la propria capacità economico - finanziaria, nonché tutte le risorse nessuna esclusa per consentire l’esecuzione del servizio; tuttavia, il contratto di avvalimento prodotto sarebbe generico ed indeterminato (in violazione dell’art. 49 dlgs n. 163/2006 e dell’art. 88 d.p.r. n. 207/2010); peraltro, il contratto di avvalimento intercorso tra la ditta controinteressata D T avvalente e la società ausiliaria Grassani non sarebbe idoneo ad impegnare l’impresa ausiliaria, in quanto sottoscritto unicamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ausiliaria e non anche dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, né proceduto dall’autorizzazione dell’assemblea dei soci; per impegnare validamente la società ausiliaria Grassani, il contratto di avvalimento (che costituisce atto di straordinaria amministrazione) sarebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dall’assemblea dei soci (cosa non avvenuta nel caso di specie); infatti, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, sarebbe stata era necessaria l’autorizzazione dell’assemblea;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 86 dlgs n. 163/2006; errore di fatto nella valutazione dell’offerta tecnica; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di determinatezza e trasparenza dell’offerta; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà, perplessità; sviamento: il numero dei mezzi messi a disposizione dalla controinteressata sarebbe insufficiente per l’espletamento del servizio nel rispetto delle condizioni indicate nel bando e senza che vengano causati disagi agli utenti finali; la proposta formulata dalla ditta D T sottostimerebbe il numero di mezzi (pari a 10) necessari per l’espletamento del servizio, non considerando una serie di fattori rilevanti; analogamente insufficiente sarebbe il numero dei dipendenti ipotizzato dalla ditta D T per lo svolgimento del servizio; l’offerta tecnica dell’aggiudicataria sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui dichiara che saranno messi a disposizione per l’espletamento