TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-06-11, n. 201201510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-06-11, n. 201201510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201510
Data del deposito : 11 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02085/1997 REG.RIC.

N. 01510/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02085/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2085 del 1997, proposto da S P, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via G. Vagliasindi, 9;

contro

l’Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via Crociferi, 60;

l’Assessorato alla sanità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- della nota dell'Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone n. 18078/1996 datata 8 ottobre 1996, di diniego della corresponsione del compenso per la partecipazione, quale componente, a collegi tecnici ex art.116 dpr 384/90 per il conferimento dei moduli organizzativi nell’ambito della ex USL n. 29;

- del provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone prot. n. 1882 del 7 febbraio 1997;

- della nota dell’Assessore alla sanità della Regione Siciliana prot. n. 203/0284 del 9 febbraio 1994.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone e dell’Assessorato alla sanità della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente espone di aver fatto parte quale segretario, nell’ambito della USL 29 di Caltagirone nell’anno 1995, di 44 collegi tecnici costituiti ex art. 116 DPR 384/1990 per il conferimento di moduli organizzativi e che l’Amministrazione, con nota n. 18078 datata 8 ottobre 1996, ha rigettato la sua istanza di compenso.

Affida il ricorso a 4 motivi, che sinteticamente possono essere riassunti nella deduzione delle censure di eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, nonchè di violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, dell’art. 7 DPR 28 marzo 1969 n. 128 e dell’art. 116 DPR 28 novembre 1990, n. 384;
eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, per difetto e comunque insufficienza della motivazione, per illogicità manifesta.

Le Amministrazioni si sono costituite.

All’udienza pubblica del 18 aprile 2012, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Per motivi di ordine logico viene prioritariamente esaminata la censura relativa alla violazione dell'articolo 12 delle preleggi, contenuta nei motivi 2 e 4, secondo cui «… se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato…»
.

Il ricorrente deduce quindi l’applicabilità in via analogica del disposto del DM 30 gennaio 1982 (oggi abrogato) che, all’art. 6, ultimo comma, prevedeva un compenso per i membri delle commissioni di concorso per l'ammissione all'impiego presso le USL.

Nel caso di specie, alla vicenda è invece applicabile l'articolo 47, comma 10, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del servizio sanitario nazionale, in base al quale «…È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori…» .

Tale norma è espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione del personale delle USL (Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 1991, n. 318);
ne consegue che norme che stabiliscono compensi diversi ed ulteriori rispetto alla normale retribuzione, essendo derogatorie di norma di principio, sono norme di stretta interpretazione ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2012, n. 2617).

La circostanza che non vi siano norme che prevedono la corresponsione del richiesto emolumento, non appare in contrasto con il riferimento al citato articolo 47, comma 10, anzi ne costituisce naturale esplicazione.

Il ricorrente deduce quindi, con il primo motivo, la contraddittorietà fra i citati atti registrati ai numeri 18078/1996 e 1822/1997 «… visto che il primo fa discendere il diniego da un preteso deficit normativo ed il secondo, invece, ricomprende la prestazione nei compiti di istituto, ritenendola, per tale specifica causa, insuscettibile di autonoma retribubilità…» (ricorso, pagina 5).

Facendo applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui si è detto, la circostanza che l'attività possa rientrare nell'ambito dei normali compiti di istituto non appare in contrasto con la mancanza di una norma che permetta l'erogazione del compenso;
anzi, proprio la circostanza dell'esistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione rende chiaro come le due motivazioni siano compatibili.

La già vista considerazione in ordine alla natura di norma di stretta interpretazione delle previsioni di compenso per i componenti delle commissioni di concorso permette di rigettare anche il terzo motivo, incentrato sulla illegittimità derivata del provvedimento della Azienda ospedaliera in ragione della pretesa illegittimità della nota dell’Assessorato regionale 203/0284.

Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo

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