TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-03-23, n. 202100180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-03-23, n. 202100180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100180
Data del deposito : 23 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2021

N. 00180/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. C D T e M D T, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. C D T in Pescara, viale Riviera n. 49;



contro

Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 3 di Pescara, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’A.s.l. Pescara in ordine alla richiesta di informazioni formulata dalla ricorrente con nota -OMISSIS-e ricevuta dall’A.sl. di Pescara -OMISSIS-e per la condanna dell’A.sl. di Pescara a fornire alla ricorrente, nel termine di giorni trenta, le informazioni richieste con la richiamata nota -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 3 di Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 marzo 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e viste le note di udienza depositate in atti;




FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n. 359/2020, la ricorrente, premesso che il suo coniuge -OMISSIS-era deceduto in-OMISSIS-presso il Presidio Ospedaliero di Pescara per un episodio di improvvisa eviscerazione occorsagli in seguito ad un intervento chirurgico cui era stato ivi appena sottoposto, che con nota -OMISSIS-aveva richiesto all’A.s.l. Pescara copia della segnalazione effettuata al Sistema di Monitoraggio degli errori sanitari presso il Ministero della Salute, e che l’istanza era stata riscontrata dall’A.sl. con -OMISSIS-contenente la sola schermata della denuncia di sinistro priva degli allegati, impugnava il silenzio oppostole, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

1)Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, violazione del principio del buon andamento;

Sulla base delle Linee Guida adottate nel mese di giugno del 2011, è previsto che al verificarsi di un evento avverso di particolare gravità, l’A.s.l. debba attuare specifiche azioni consistenti innanzitutto nella segnalazione al SIMES ex D.M. 11.12.2009, e poi procedere alla comunicazione dell’eventi nei confronti dei familiari e dei parenti sulla base di una comunicazione aperta ispirata ai principi della tempestività e trasparenza (cfr. Cons. St. 17 luglio 2019 n. 5018).

Nella specie la ricorrente, a distanza di un anno dal decesso del proprio coniuge, è ancora in attesa di comprendere nel dettaglio le ragioni che ne hanno comportato la scomparsa.

Instava quindi per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza in tema di spese di giudizio.

Costituitasi in data 2.10.2020 l’A.s.l. di Pescara con memoria del 4.11.2020, opponeva che durante la degenza del coniuge della ricorrente, nei mesi di Settembre e Ottobre 2019, il paziente ed i suoi familiari erano stati sempre scrupolosamente notiziati circa i trattamenti terapeutici ed i numerosi interventi chirurgici resisi necessari per il suo grave quadro clinico, come risulta dal diario medico e infermieristico allegato alla cartella clinica, che l’eventratio addominale era stata tempestivamente trattata con un immediato intervento operatorio, che l’A.sl. con nota -OMISSIS-aveva trasmesso la copia della segnalazione effettuata al Simes in-OMISSIS- in cui l’evento avverso non era stato qualificato come evento sentinella bensì come denuncia di sinistro ai sensi dell’art. 9.2 Tipi di Segnalazione della Delibera Direttoriale n.1347 del 14.09.2019 recante Segnalazione e gestione degli eventi avversi, dei near misses e degli eventi sentinella, poiché il paziente risultava affetto da una gravissima recidiva di Linfoma di Hodgkin ed al ricovero era già in una fase terminale in condizioni critiche. Precisava che l’inserimento a sistema della denuncia sinistro, -OMISSIS-, era stato redatto in conformità all’allegato 1, Tracciato 3, Disciplinare Tecnico del Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 11.12.2009 di Istituzione del Sistema Informativo per il monitoraggio degli errori in sanità, ed all’esito delle legittime valutazioni interne condotte dall’A.s.l. era stato escluso qualsiasi elemento di criticità nella gestione clinico assistenziale del paziente da parte degli operatori sanitari coinvolti, per cui l’exitus non è stato ritenuto potenzialmente evitabile. Eccepiva da ultimo l’inesistenza in capo al privato di una posizione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo in ordine agli atti con cui l’amministrazione sanitaria organizza ed attua al proprio interno l’attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, sul presupposto che l’interesse al ristoro del bene della vita leso può trovare tutela nella idonea sede civilistica, come sancito su un caso analogo dalla decisione Consiglio di Stato sez. III 21.05.2019 n. 32639 in riforma della sentenza T.a.r. Pescara n.4/2019. Concludeva quindi per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso con rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Nel giudizio è controversa l’inerzia serbata dall’amministrazione intimata in relazione alla nota -OMISSIS-con cui l’istante, quale coniuge del defunto -OMISSIS-, deceduto -OMISSIS-presso il Presidio Ospedaliero di Pescara a seguito di eviscerazione conseguente ad intervento chirurgico di splenectomia, premesso che il sinistro andava ascritto agli eventi avversi di particolare gravità, richiedeva all’A.s.l. di fornirle le comunicazioni previste dalla vigente normativa e di trasmetterle copia della segnalazione effettuata al SIMES ex d.m. 11.12.2009.

Va innanzitutto premesso che il d.m. 11.12.2009 richiamato dall’istanza, istitutivo del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli errori in sanità, nell’allegato 1, distingue il contenuto informativo da trasmettere al NSIS per l’alimentazione del Sistema, in 3 Tracciati, il n.1 Scheda A riguarda gli eventi sentinella come definiti dal protocollo ministeriale ed ha ad oggetto informazioni che devono essere trasmesse al verificarsi dell’evento o al momento dell’acquisizione delle informazioni da parte degli organi preposti, il n.2 Scheda B ha ad oggetto le informazioni di dettaglio sugli eventi sentinella relativi all’analisi delle cause e dei fattori contribuenti nonché le azioni per la riduzione del rischio come definito dal Protocollo Ministeriale e vanno trasmesse entro 45 giorni dalla validazione della scheda A da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, ed il n.3 Denunce di sinistro presentate alle strutture sanitarie ed importi erogati da inoltrare entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento.

Nella specie l’istanza è stata riscontrata dall’A.sl. intimata con la nota -OMISSIS-con cui si trasmetteva la segnalazione della denuncia di sinistro-OMISSIS-inserita nel SIME il -OMISSIS-, ma parte ricorrente lamenta la natura non satisfattiva bensì elusiva dell’obbligo di provvedere sulla specifica richiesta di segnalazione del sinistro come “evento avverso di particolare gravità” e non come semplice sinistro la cui pratica era stata sollecitata anche ai fini risarcitori come dal connesso e separato giudizio iscritto al -OMISSIS-e pervenuto all’odierna camera di consiglio.

Circa l’ascrivibilità di un sinistro ad evento sentinella si fa riferimento al Protocollo stilato nel Luglio del 2009 dall’Osservatorio Nazionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che definisce gli eventi avversi come eventi inattesi correlati al processo assistenziale che comportano un danno al paziente, non intenzionale ed indesiderabile, che possono comportare morte o grave danno al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale. Con le successive Linee Guida approvate dal Ministero della Salute nel giugno 2011 sono state dettate specifiche raccomandazioni per la gestione e la comunicazione degli eventi avversi in sanità.

Ai sensi del Protocollo sopra richiamato il verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le misure correttive da parte dell’organizzazione.

Il decreto in questione contiene una lista di 16 eventi avversi, ove il 15 riguarda l’ipotesi di morte o grave danno imprevisti conseguenti ad intervento chirurgico, ed il n.16 è una categoria di tipo residuale rispetto ai precedenti e comprende ogni altro evento avverso che causi morte o grave danno al paziente.

2.1 Va preliminarmente scrutinata l’eccezione con cui l’amministrazione intimata ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse richiamando a sostegno l’orientamento emerso nella pronuncia n. 3263/2019 resa dal Consiglio di Stato in riforma della pronuncia T.a.r. Pescara n.4/2019 con cui era stato accolto un ricorso analogo, di tipo impugnatorio, avverso il diniego di riconoscimento di evento sentinella per evento morte conseguito ad otto interventi chirurgici subiti dalla madre dell’allora ricorrente.

L’eccezione va disattesa stante il diverso avviso del Collegio come di seguito esplicitato.

2.2 Ritiene il Collegio che vada riconosciuta in capo all’odierna ricorrente la sussistenza di una posizione differenziata, giuridicamente

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