TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500145
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00497/2014 REG.RIC.

N. 00145/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società DPA di D P A &
C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. O D, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Comune di Monte Vidon C, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso l’avv. Gian Luca Grisanti, in Ancona, Via Cardeto, 41;

nei confronti di

Provincia di Fermo,

ARPAM

Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno,

ARPAM

Dipartimento Provinciale di Fermo,

ASUR

Marche Area Vasta N. 4, non costituiti;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Marinozzi Maria Giuseppina, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Piersimoni, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
ad opponendum :
Giuseppe Vecchioni, Bruna Costanzi, Vito Vecchioni, Tiziana Vecchioni, Francesco Berardini, Aldo Clementi, Anna Maria Zocchi, Clementi Barbara in proprio e quale esercente potestà genitoriale su minori, Marziali Andrea in proprio e quale esercente potestà genitoriale su minori, Clementi Antonella in proprio e quale esercente potestà genitoriale su minore, Politi Paolo in proprio e quale esercente potestà genitoriale su minore, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Perticarà, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 1 prot. 1097 del 30.4.2014 recante delocalizzazione lavorazioni classificate come insalubri in altra area avente una destinazione urbanistica compatibile;

- degli atti connessi del procedimento;

- della nota prot. n. 2920 ordinanza n. 6 del Comune di Monte Vidon C del giorno 05.12.2014;

- del verbale di sopralluogo ARPAM del giorno 18.11.2014;

- del verbale di sopralluogo ARPAM del giorno 21.11.2014;

- della nota ARPAM prot. n. 39502 del 26.11.2014;

- della relazione del 3.11.2014 dell’Ufficio Tecnico Comunale;

- della nota prot. n. 2651 del Comune di Monte Vidon C del 3.11.2014;

- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, tra cui: la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del 2.7.2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Vidon C;

Visti gli atti di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo la ditta DPA ha impugnato l’ordinanza n. 1 del 30/4/2014, con la quale il Sindaco di Montevidon C le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., dell’art. 217 T.U.L.S. e dell’art. 9 della L. n. 447/1995, di delocalizzare l’attività produttiva che la ricorrente esercita dal 2007 in un opificio ricadente alla via Oberdan, 65 (l’attività in parola consiste nella lavorazione di minuterie metalliche).

Il provvedimento sindacale si fonda sui seguenti presupposti:

- l’opificio ricade in zona urbanisticamente classificata B0, nella quale l’art. 35 delle NTA del PRG vieta l’insediamento di industrie insalubri di cui all’art. 216 R.D. n. 1265/1934 e al D.M. 5/9/1994;

- nel corso degli anni l’attività in parola si è dimostrata incompatibile con il contesto in cui è inserita, avendo cagionato numerose lamentele ed esposti da parte di alcuni cittadini residenti a pochi metri dall’opificio;

- agli inizi del 2013 l’ARPAM, su sollecitazione dei predetti confinanti, ha eseguito in loco alcune misurazioni, riscontrando il superamento del valore limite differenziale di immissioni acustiche previsto dal

DPCM

14/11/1997;

- il Sindaco pro tempore ha quindi ingiunto alla ditta di eseguire opere tese alla bonifica acustica dello stabilimento. DPA ha presentato un progetto di risanamento che ha conseguito il parere favorevole dell’ARPAM, ma non lo ha poi concretamente realizzato, avendo optato per una diversa soluzione progettuale. In seguito sono anche insorte contestazioni fra DPA e la ditta esecutrice dei lavori circa l’idoneità degli interventi eseguiti;

- nel mese di agosto 2013 l’ARPAM ha eseguito nuove misurazioni, riscontrando anche in questo caso il superamento dei limiti di emissioni acustiche previsti dalla legge;

- è seguita una nuova diffida sindacale (ordinanza n. 9/2013), alla quale il legale rappresentante di DPA ha replicato evidenziando di avere commissionato un nuovo progetto di risanamento che sarebbe stato realizzato nel giro di poche settimane;

- dalla fine del 2013 non è però seguito alcun intervento di risanamento, per cui è stata convocata apposita conferenza di servizi, a cui ha partecipato anche la ditta odierna ricorrente;

- non essendo intervenuto alcun mutamento della situazione, le autorità intervenute nella conferenza di servizi hanno concordemente ritenuto necessaria la delocalizzazione dell’impianto (fermo restando l’obbligo, nelle more, di rispettare le prescrizioni di cui alla citata ordinanza n. 9/2013).



2. Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi:

a) incompetenza assoluta del Sindaco;

b) assenza dei presupposti di urgenza che giustificano l’adozione di un’ordinanza contingibile;

c) carenza di potere, in quanto fra le misure di cui all’art. 9 L. n. 447/1995 non vi è l’ordine di delocalizzazione dell’attività rumorosa;

d) erroneità dei presupposti, in quanto non risultano sussistenti i lamentati superamenti dei limiti di emissioni, siano esse acustiche che inquinanti;

e) violazione del principio di proporzionalità, non avendo il Comune valutato alternative meno onerose rispetto alla delocalizzazione dell’impianto.



3. Si è costituito il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Hanno spiegato atto di intervento ad opponendum alcuni cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell’opificio, asseritamente danneggiati dalle emissioni provenienti dall’impianto.

Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2014 la difesa della ricorrente ha chiesto l’abbinamento al merito della domanda cautelare, di talché il presidente del Tribunale ha fissato per il 5 febbraio 2015 l’udienza pubblica di trattazione.

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