TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-05-22, n. 202308632

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-05-22, n. 202308632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308632
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 08632/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05823/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5823 del 2022, proposto da
G B, F B, M C, C E C, A D, D D L, S D C, F D S, V F, G G, S L, A E M, F M, C P, L R, A R, G A S, G S, M V, rappresentati e difesi dagli avvocati S F, F L, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

-del bando con cui è stato indetto il «concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 22 marzo 2022 nella parte in cui, all'articolo 3, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso «non aver compiuto il 28° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenete alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;» e, conseguentemente, esclude la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso;

- del bando con cui stato indetto il «concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 22 marzo 2022;

- del d.m. Interno n. 103 del 13 luglio 2018, contenete il Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato nella parte in cui all'articolo 2, rubricato «Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico» prevede che «1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

2. Non è' soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatré anni»;

- del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 recante la disciplina dell'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nella parte in cui all'articolo 27bis prevede tra i requisiti per la nomina ad allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato che accede con concorso pubblico «età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»;

-della graduatoria di merito del concorso gravato, ad oggi non formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

previo sollevamento della questione di costituzionalità

- dell'art. 1 del D.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» nella parte in cui prevede «Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, sono apportate le seguenti modificazioni: art. 1 , comma 1[…]q) all'articolo 27bis comma 1, lettera b) è sostituita dalla seguente : «b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 2049 del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, c.d. Codice dell'ordinamento Militare, rubricato «Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici» nella parte in cui prevede «Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare»;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;

-ove occorra e per quanto di ragione dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 per violazione dell'art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;

e/o previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia

per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 e del relativo decreto ministeriale di attuazione, il D.M. 13 luglio 2018, n. 103, art. 2, alla luce della Direttiva 2000/78/CE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 23 maggio 2022 e depositato il successivo 26 maggio, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del bando con cui è stato indetto il «concorso pubblico per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 22 marzo 2022, nella parte in cui, all’articolo 3, prevede tra i requisiti di partecipazione al concorso «non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenete alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;» e, conseguentemente, esclude la possibilità per i ricorrenti di partecipare al concorso, e degli altri atti come in epigrafe specificati, previo sollevamento:

- della questione di costituzionalità dell’art. 1 del D.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, in parte qua, dell’articolo 2049, d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui prevede «Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare», dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 per violazione dell’art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;
-ove occorra e per quanto di ragione dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 per violazione dell’art. 117 Cost. e della Direttiva 2000/78/CE;

- della questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, e dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997 e del relativo decreto ministeriale di attuazione, il D.M. 13 luglio 2018, n. 103, art. 2, alla luce della Direttiva 2000/78/CE.

2. I ricorrenti rappresentano come, ai sensi dell’articolo 3 del bando de quo , la partecipazione al concorso è stata limitata ai soggetti che fossero in possesso del requisito anagrafico di “non aver compiuto il 28° anno di età”, ciò in quanto le selezioni per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, che già prevedevano degli stringenti tetti anagrafici di accesso, di recente, sono state oggetto di un recente riordino, previsto dal d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 che ha operato un ulteriore abbassamento dei limiti di età già previsti.

Con il d.m. Interno n. 103 del 13 luglio 2018 è stato quindi adottato il nuovo Regolamento recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato, il quale, all’articolo 2, ha fissato il nuovo requisito anagrafico di accesso al ruolo iniziale di vice ispettore al giorno del compimento del 28esimo anno di età, abrogando, conseguentemente, la previgente disposizione che consentiva l’accesso alla selezione sino al giorno del compimento del 32esimo anno di età.

Cionondimeno, la previsione anzidetta, ai successivi commi 2 e 3, ha previsto una serie di eccezioni al citato tetto anagrafico di accesso a beneficio esclusivo di talune categorie di soggetti.

In particolare, la normativa in questione ha previsto, da un lato, l’assenza di un limite di età per gli appartenenti alla Polizia di Stato con almeno 3 anni di servizio effettivo, dall’altro, un’elevazione del tetto anagrafico di accesso sino ai 33 anni per i dipendenti dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno.

Ciò premesso, gli odierni ricorrenti, pur non avendo compiuto il 33esimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non hanno, tuttavia, potuto iscriversi non potendo vantare alcuna delle caratteristiche richieste per beneficiare delle citate “elevazioni/omissioni” del limite di età ora fissato a 28 anni.

3. Avverso il gravato decreto, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Illegittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 che ha modificato l’art. 27 bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 recante la disciplina dell’Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dell’art. 2 del d.m. Interno n. 103 del 13 luglio 2018 che vi ha dato attuazione;
violazione dell’art 117 Cost.;
violazione degli artt. 1;
2, parr. 1 e 2;
4, par. 1;
6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE;
violazione dell’art. 3 del d.lgs. 216/2003;
violazione del principio generale del diritto dell’Unione Europea di non discriminazione in base all’età;
violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Parte ricorrente contesta l’introduzione di un così stringente limite di età per i vice ispettori che non sarebbe giustificato:

a) innanzitutto, dalle mansioni concretamente svolte dai vice ispettori che non sarebbero affatto caratterizzate da uno taglio prettamente operativo, trattandosi, al contrario, di mansioni di diretta collaborazione con i funzionari e di coordinamento dei sottoposti, aventi ad oggetto quindi anche compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative;

b) in secondo luogo, il sistema pensionistico tratteggiato per la specifica figura del vice ispettore, non si discosterebbe da quello individuato per il ruolo del superiore commissario né prevederebbe particolari peculiarità o difformità rispetto alle generali regole del pensionamento dei pubblici dipendenti in grado di giustificare in maniera diretta e inequivoca l’apposizione di uno stringente limite anagrafico di accesso al ruolo;

c) infine, l’abbassamento del limite di età dovrebbe considerarsi ancor più discriminatorio non essendo stato previsto un limite “unico” di età, in quanto tale limite è stato al contempo elevato:

- fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti (art. 2049, d. lgs. n. 66/2010;

- per il personale appartenete alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, per il quale si prescinde dal limite di età (art. 2, comma 2, d.m. 13 luglio 2018, n. 103);

- per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, per i quali il limite d’età per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni (art. 2, comma 2, d.m. 13 luglio 2018, n. 103).

II. Illegittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 che ha modificato l’art. 27bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 recante la disciplina dell’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dell’art. 2 del d.m. interno n. 103 del 13 luglio 2018 che vi ha dato attuazione per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e della disparità di trattamento;
violazione dell’articolo 3, comma 6, della legge n.127/1997.

Secondo parte ricorrente le citate disposizioni confliggerebbero altresì con le disposizioni interne che “a monte” avrebbero legittimato l’apposizione di un limite di età, contenute all’articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997, secondo cui « La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione », in quanto nel caso di specie, le mansioni che, effettivamente, il vice ispettore di Polizia è chiamato a svolgere non giustificherebbero la previsione di uno stringente limite di età in 28 anni.

III. Illegittimità costituzionale dell’art. 1, del d.lgs. 29 maggio 2017 n.95 che ha modificato l’art. 27bis del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 per violazione dell’art 76 Cost. sotto il profilo dell’eccesso di delega, in quanto il contestato d. lgs. n. 95/2017 avrebbe valicato i limiti della delega normativa della riorganizzazione del Corpo che non conteneva nessuna indicazione sulla revisione dei limiti anagrafici.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. All’esito camera di consiglio del 14 giugno 2022, il collegio, con ordinanza cautelare n. 3901/2022, richiamando la giurisprudenza già formatasi sulla questione, ha respinto la domanda cautelare proposta.

6. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2022 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati.

1.1. A tal proposito, è opportuno premettere che – così come già ricordato da questa sezione con sentenza Tar Lazio, I quater , 24 agosto 2021, n. 9383 – attraverso la direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE, il legislatore europeo ha stabilito « un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro », precisando tuttavia – sin dalle premesse – che « la presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi » (cfr. punto 18 delle premesse);
che « in casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all’età o alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato » (v. punto 23 delle premesse) ; e che « il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate » (v. punto 25 delle premesse).

Le superiori considerazioni hanno trovato il loro svolgimento nelle disposizioni della Direttiva.

In particolare, l’art. 4 nell’elencare i « requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa » ha previsto che è consentito agli Stati membri stabilire che « una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 [e quindi anche all’età] non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato » .

Ancora, l’art. 6 della predetta Direttiva ha previsto in modo specifico la possibilità di una « giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età », consentendo agli Stati membri di non considerarle come discriminatorie « laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari », e prevedendo espressamente che « tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento » .

Il significato di tali disposizioni è stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che, in relazione a concorsi che prevedono un limite di età massimo per accedere a ruoli delle forze di pubblica sicurezza (polizia, vigili del fuoco, etc.) che richiedono lo svolgimento di attività operative ed esecutive (e, quindi, non meramente amministrative), ha considerato ragionevoli e proporzionati i limiti di età previsti dai legislatori nazionali (cfr. Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15 e Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 12 gennaio 2010, causa C-229/08).

In particolare – così come ancora di recente sottolineato dal giudice d’appello – la Corte di Giustizia « ha affermato, sulla base della formulazione dell’art. 4 della Direttiva 78/2010, che, per non costituire una discriminazione, la differenza di trattamento deve essere fondata su una caratteristica legata a uno dei motivi di cui all'art. 1 della direttiva 2000/78 e tale caratteristica deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
non è, quindi, il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa
» e ha quindi ritenuto legittime le discriminazioni in materia di età nei casi in cui le specifiche mansioni esercitate « richiedessero in concreto una particolare capacità fisica collegata all’età, per l’esecuzione di compiti operativi ed esecutivi di tutela delle persone e dell’ordine pubblico » (Consiglio di Stato, II, 14 marzo 2022, n. 1789).

Sulla base di tali premesse, questa sezione, con la già richiamata sentenza Tar Lazio, I quater , n. 9383/2021 ha ritenuto che « il requisito dell’età di 26 anni previsto per il concorso per la nomina ad agente P.S., anche con riferimento alla categoria dei militari in servizio o in congedo, comunque nella fase di reclutamento, non può ritenersi irragionevole o discriminatorio, essendo, nei limiti della discrezionalità del legislatore, giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, caratterizzate dai generali compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con mansioni esecutive, a seguito di addestramento e formazione dopo la selezione ».

Analogamente, il Consiglio di Stato, con le già richiamate ordinanze nn. 3576 e 3577/2021 (rese proprio con riferimento a una fattispecie identica a quella oggetto del presente ricorso, ovvero al concorso per vice ispettori) ha affermato che i « limiti di età previsti per il concorso per la nomina a vice ispettore, non possono ritenersi irragionevoli o discriminatori, essendo, nei limiti della discrezionalità del legislatore, giustificati dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, caratterizzate da “compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” nonché “di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa” (art. 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle “funzioni degli ispettori”) », rilevando che le funzioni attribuite dall’ordinamento agli stessi « possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera ». A sostegno della ragionevolezza del limite fissato dal legislatore, inoltre, il giudice d’appello – dopo aver ricordato che « in base alla direttiva 2000/78 rileva, ai fini della fissazione di un limite massimo di età, anche la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento » – ha notato che nel nostro ordinamento « per le forze di polizia è stabilito il limite del sessantesimo anno di età per la cessazione dal servizio » e che, peraltro, « l’effettiva nomina quale vice ispettore, a seguito del biennio di formazione, e in relazione al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura per l’alto numero dei candidati alla procedura concorsuale, può avvenire anche molto tempo dopo l’indizione del relativo bando ».

Le stesse ordinanze, inoltre, hanno chiarito la non sovrapponibilità del limite d’età previsto dal legislatore per l’accesso alle funzioni di vice ispettore della Polizia di Stato con le diverse fattispecie di accesso a posti di Commissario della Polizia di Stato e di funzionario psicologo della Polizia di Stato, rispetto alle quali il giudice d’appello ha invece ritenuto di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia con ordinanze Consiglio di Stato, IV n. 2372/2021 e n. 4961/2021), atteso che non possono in alcun modo essere equiparate le mansioni svolte da questi ultimi « a quelle marcatamente operative svolte (non soltanto dal personale dei ruoli degli agenti e assistenti, ma anche) dagli ispettori della Polizia di Stato ».

1.2. Da ultimo, come rappresentato anche da parte ricorrente, è intervenuta, in un recentissimo arresto, la C.G.U.E., che, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa che fissa in trenta anni il limite massimo di età per l’accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato (Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272, cit. supra ), con la sentenza del 17 novembre 2022, in causa C-304/21, di fatto allineandosi ai propri precedenti, ha solo ribadito il principio in forza del quale « L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ».

La pronuncia non intacca, anzi avvalora dunque la giurisprudenza amministrativa già richiamata, secondo cui la previsione del limite di 28 anni non presenta profili di irragionevolezza proprio in ragione delle specifiche mansioni richieste agli ispettori di polizia, nonché avuto riguardo all’esigenza di garantire un lasso di tempo utile prima del pensionamento.

Va ancora meglio specificato che la prima delle qualifiche in cui si articola il ruolo degli ispettori della polizia di Stato, è quella del vice ispettore, cui peraltro si accede nella veste originaria di “allievo” (art. 25 del d.p.r. n. 335 del 1982), indicata nel bando impugnato. Le effettive funzioni di polizia possono essere svolte solo a seguito della frequenza di un corso di durata almeno biennale, preordinato anche all’acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali (art. 27 ter del medesimo d.p.r., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, c.d. “correttivo” al d.lgs. n. 95 del 2017, confermando la scelta già effettuata e la sua conseguente ponderata ragionevolezza mediante la declinazione di un quadro via via affinato avuto riguardo ai successivi sviluppi di carriera).

L’età massima di ventotto anni, dunque, è giustificata, nei limiti della discrezionalità del legislatore, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, connotate da «compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» nonché «di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa» (art. 26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle «funzioni degli ispettori», sin dallo “scalino” di accesso al ruolo). «Si tratta, quindi di funzioni che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera» (in tal senso, v. ancora Cons. Stato, sez. II, ordinanze nn. 3576 e 3577).

La funzione vicaria di un superiore gerarchico che potrebbe a sua volta far parte del medesimo ruolo degli ispettori, non altera affatto, costituendo l’eccezione e non la regola, la connotazione di operatività intrinseca alla figura di cui è causa.

Il corretto esercizio della discrezionalità legislativa in relazione alle caratteristiche del servizio, dunque, ribadito, con riferimento agli ispettori, da ultimo con la novella del 2019, trova conferma, altresì, nella graduazione dei limiti di età in relazione all’accesso ai diversi ruoli della Polizia di Stato. Esso infatti è superiore a quello fissato in generale per gli allievi agenti direttamente dalla norma primaria in ventisei anni, ma inferiore a quello di trenta anni pensato per i Commissari, proprio in ragione dell’adeguamento alla specificità delle mansioni, nel senso della preponderanza (nella fattispecie, insussistente) o meno dei profili direzionali e di coordinamento, per i quali potrebbe non essere necessario lo stesso standard di prestanza fisica, ovvero lo stesso arco prospettico temporale per un pieno dispiegamento di carriera all’interno del ruolo ” (così, da ultimo, Cons. St., II, 30 gennaio 2023, n. 1030).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, e in ragione delle suesposte argomentazioni del giudice d’appello (rese in una fattispecie identica a quella del presente giudizio) da cui questo collegio non ritiene di doversi discostare, deve concludersi che le disposizioni della Direttiva 2000/78/CE non ostino alla previsione da parte del legislatore italiano di un limite d’età di 28 anni per l’accesso al concorso per il reclutamento dei vice ispettori della Polizia di Stato.

1.3. Infine, è da escludere, come è già stato escluso nelle pronunce cautelari del Consiglio di Stato più volte richiamate, un profilo di irragionevolezza e di disparità di trattamento, che ecceda i limiti della discrezionalità, rispetto alla elevazione del limite di età prevista dal d.m. n. 103 del 2018 per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’Interno, essendo tale elevazione contenuta (33 anni anziché 28) e comunque riferita alla diversa situazione di chi avendo già prestato servizio, appunto, nella medesima Amministrazione, ha una posizione previdenziale aperta e ha comunque maturato un’esperienza settoriale, seppure non operativa, di potenziale utilità, che evidentemente si è inteso in qualche modo valorizzare.

A maggior ragione, rileva il Collegio, ciò non può non valere in relazione agli agenti di polizia che partecipino al concorso quale “strumento” di progressione verticale di carriera, cui hanno avuto originario accesso nel rispetto delle regole anagrafiche originarie, e che diversamente opinando ne sarebbero sostanzialmente esclusi, con conseguente effettiva discriminazione (così, ancora, Cons. St., II, 30 gennaio 2023, n. 1030) .

Per tutto quanto sopra detto, il primo e il secondo motivo non sono meritevoli di accoglimento.

2. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Come già statuito da questa Sezione con la sentenza 5 novembre 2022, n. 14401, infatti, si deve affermare quanto segue.

2.1. Prendendo le mosse dal quadro normativo che disciplina la materia controversa:

- l’art. 36 della legge n. 121/1981 ha conferito al Governo la delega a disporre, tra l’altro, in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato, prevedendo all’art. 45 che “per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano: a) le disposizioni di legge relative all’aumento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici impieghi , (…)”;

- l’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 ha disposto che “ la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”;

- l’art. 27bis, lettera b) del d.p.r. n. 335/1982 ha previsto fra i requisiti di partecipazione al concorso per l’assunzione di vice ispettori nella Polizia di Stato il limite di età stabilito “ dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127” ;

- l’art. 8, comma 1, della l. n. 124/2015 ha delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, sulla base di principi e criteri direttivi ivi indicati tra i quali: “ razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali (…) modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili”;

- l’art. 1, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 95/2017 – recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, recepito dal d.p.r. 335/1982 relativo all’ordinamento personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ha stabilito in 28 anni il limite massimo di età pe l’accesso ai ruoli di vice ispettore;

- il successivo decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103 concernente il “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti d’età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, all’articolo 2 ha confermato il suddetto limite di età di 28 anni, salve elevazioni;

- il bando, pertanto, nel prescrivere i requisiti per l’ammissione al concorso, ha pedissequamente applicato dette disposizioni regolamentari, atteso che all’art. 3, comma 1, lettera d) viene chiaramente disposto che per partecipare al concorso occorre “non aver compiuto il 28° anno di età”, nonché precisato che “Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. (…)”.

2.2. Parte ricorrente non dubita che il legislatore possa derogare a sé stesso con una nuova legge, ma rileva che in tanto a ciò possa provvedervi il Governo (con il decreto legislativo, atto avente forza di legge) in quanto esso risulti espressamente delegato dal legislatore (legge delega), ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost, ed ha evidenziato l’assenza nella legge delega n.124 del 2015 della previsione dell’autorizzazione al Governo ad abrogare la disciplina di cui all’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 1997.

Al riguardo si osserva che in tema di rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, la Corte Cost. ha costantemente affermato che « il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, tenendo conto delle finalità che, attraverso i principi e i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste e tenendo altresì conto che le norme delegate vanno interpretate nel significato compatibile con quei principi e criteri» (cfr. sentt. n. 7 e 15 del 1999;
n. 163, n. 425 e n. 503 del 2000).

Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata (cfr. sent. 11 aprile 2008, n. 98). Le norme delegate vanno quindi lette fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega e al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono, in quanto «la delega legislativa non fa venir meno ogni discrezionalità del legislatore delegato, che risulta più o meno ampia a seconda del grado di specificità dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega» (cfr. ord. n. 490 del 2000);
sicché, « per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia ad essa rispondente» (cfr. sentt. n. 126 e n.163 del 2000, n.96 del 2001;
n.125 e n.199 del 2003).

Sullo stesso solco la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 76 Cost. « non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante», essendo escluso « che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera “scansione linguistica” delle previsioni dettate dal delegante» , ed « essendo consentito al primo di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di “riempimento” che lega i due livelli normativi, rispettivamente della legge di delegazione e di quella delegata» (cfr. sent. n. 308 del 2002;
n.125 e n.199 del 2003;
n.238, n.248 e n.280 del 2004;
n.213, n.228 e n.285 del 2005;
n.54, n.170 e n.340 del 2007).

Diversamente opinando al legislatore delegato risulterebbe riservata una funzione di rango regolamentare/esecutiva, priva di autonomia precettiva e quindi contrastante con il carattere primario del provvedimento legislativo delegato.

Nella specie la riduzione dei limiti di età per l’accesso al servizio mediante un atto avente forza di legge, rientra tra i fini e gli obiettivi della legge delega, e fra gli altri quello di garantire l’auspicato “ potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia ” nonché della “ revisione della disciplina del reclutamento” (art. 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124/2015).

In particolare il decreto legislativo n. 95 del 2017 in contestazione ha introdotto i nuovi limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, al fine di consentire alla Polizia di Stato di poter disporre di personale più giovane cui affidare lo svolgimento dei delicati compiti istituzionali, con rinvio al previsto regolamento di cui all’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la determinazione dei limiti di età e delle eventuali deroghe, fermo restando quanto già previsto dalle norme primarie.

A tal proposito va richiamato l’orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto che l’art. 3 comma 6 della legge n. 127 del 1997, con la eliminazione dei limiti di età per i concorsi pubblici, ma salvaguardando le relative deroghe, abbia “ operato un bilanciamento tra opposti valori e cioè tra il principio di pubblicità e di massima partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione - incompatibile con la previsione di limiti di età - e le esigenze organizzative di efficacia e di buon andamento dell'amministrazione, connesse in particolare alla natura del servizio o ad altre oggettive necessità che possono richiedere particolari requisiti di idoneità fisica legati anche all'età dei candidati” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2019, n.3157).

Al riguardo giova evidenziare che la relazione illustrativa al riordino della P.S., tra gli obiettivi della riforma, ha anche indicato quello di “ migliorare la funzionalità della Polizia di Stato attraverso la modernizzazione e semplificazione dell’ordinamento e la definizione di un organico ed efficace modello che assicuri – anche attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche e delle carriere – il miglioramento dell’organizzazione, anche ai fini del potenziamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati, per corrispondere sempre meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini”.

Ed inoltre nella relazione illustrativa è sottolineato che “ La revisione dei ruoli – nei limiti di contenuto e finanziari previsti dai principi di delega – consente altresì di superare, con gradualità, una “precarietà” ordinamentale, che di protrae ormai da oltre un decennio, incidendo sulle contingenti esigenze della stessa “funzionalità”, derivante: a) dal notevole aumento dell’età media del personale (… )”.

Sotto l’aspetto sostanziale, quindi, la riduzione del limite di età a 28 anni trova la sua ratio nella necessità di consentire l’accesso al reclutamento a soggetti più giovani in grado di fronteggiare, fisicamente e psicologicamente, le necessarie esigenze operative e funzionali connesse al ruolo operativo in materia di ordine e sicurezza pubblica, quali le funzioni tipiche degli appartenenti alla Polizia di Stato, e ciò per raggiungere gli obiettivi previsti dalla riforma.

Anche il decreto ministeriale n. 103/2018, in relazione a tale profilo, nel preambolo al dispositivo ha indicato che i suddetti limiti di età sono “ funzionali alle peculiarità del servizio prestato ”.

Peraltro la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 12 aprile 2017, ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo recante la citata revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (parere n. 915) ed ha ritenuto le disposizioni “ coerenti con la succitata esigenza (…) essendo rivolte in maniera non illogica e irrazionale a raggiungere alcuni obiettivi previsti dalla riforma stessa ”. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato la modalità della tecnica legislativa della novella legislativa del testo preesistente utilizzata dal legislatore delegato non in linea con gli obiettivi di semplificazione, quali principi informatori della delega, ed ha rilevato la mancanza di uno specifico criterio direttivo di delega riguardo all’abbassamento dei limiti di età per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, tuttavia lo stesso Consesso a tale proposito non ha evidenziato elementi di incoerenza sotto il profilo sostanziale, riconoscendo alle emanande norme nel complesso, tra le quali anche quella del limite di età, la caratteristica di essere rivolte in modo non illogico e irrazionale a raggiungere alcuni obiettivi della riforma, ossia il miglioramento, l’efficienza e la funzionalità dell’organizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di Polizia.

La stessa Commissione ha dunque affermato la conformità del d.lgs. n. 95/2017 ai principi e criteri dettati dalla legge delega esplicitando la finalità ad essa sottesa, coerentemente con la Relazione: “ Al riguardo si rileva che, nel complesso, i testi appaiono sostanzialmente coerenti con il ricordato comma l, lettera a), dell'articolo 8 della L. n. 124/2015 che indicava i criteri per l'esercizio della delega”;
“Nella Relazione al decreto legislativo, la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità – è dichiaratamente rivolta a realizzare un modello organico che migliori la funzionalità dell'organizzazione al fine di rendere più efficace tutto il sistema… con l'intervento normativo in esame, l'Amministrazione intende procedere:…c) alla diminuzione dell'età media del personale della Polizia di Stato, tramite l'abbassamento dell'età massima attualmente prevista per l'acceso al ruolo degli agenti e degli ispettori
.”

In particolare, riguardo all’abbassamento dell’età media nel Corpo di polizia stabilito nelle disposizioni del d.lgs. n. 95/2017, oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, l’Alto Consesso così si pronuncia: “il generale abbassamento dei limiti d'età per l'accesso ai ruoli risponde ad una precisa esigenza evidenziata dall’amministrazione di disporre di personale più giovane per raggiungere alcuni degli obiettivi previsti dalla riforma: sotto questo profilo le disposizioni in esame risultano coerenti con la succitata esigenza e, pertanto, pur in assenza di uno specifico criterio direttivo di delega, non possono ritenersi in contrasto con quest'ultima, essendo rivolti in maniera non illogica e irrazionale a raggiungere alcuni obiettivi previsti dalla riforma stessa ”.

In aderenza con il predetto parere, il Collegio ritiene che i principi contenuti nell’art. 8 della legge n. 124 del 2015, riguardanti il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e la revisione della disciplina del reclutamento, consentano al legislatore delegato di intervenire anche riguardo alla determinazione del requisito dell’età per la partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica in questione (la revisione della disciplina del reclutamento, per la quale non è né illogico né irrazionale prevedere un abbassamento del limite di età al momento della selezione/assunzione, in ragione della necessaria funzionalità dell’Amministrazione e la revisione dello stato giuridico e della progressione di carriera tenendo conto del merito e della professionalità), nell'ambito di criteri volti a rendere efficiente il nuovo assetto funzionale e organizzativo, con le predette possibilità di intervento, tutte rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l' art. 76 Cost.

3. In conclusione, per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

4. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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