TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202100393
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Pubblicato il 23/12/2021
N. 00393/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS-in relazione alla posizione -OMISSIS- emesso dal Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto 7^ Divisione 1^ Sezione, a firma del Capo della Divisione in data 9.3.2021, notificato il 10.03.2021, con il quale è stato comunicato al ricorrente, il rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo in quanto l'infermità “-OMISSIS-” è stata riconosciuta “Non dipendente da causa di servizio “;
del parere negativo n. -OMISSIS-, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'adunanza n. 2351 del 8/03/2021 ALLEGATO AL DECRETO, con il quale il predetto organo ha ritenuto che l'infermità “-OMISSIS-”, non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, presupposto immediato e diretto del decreto di rigetto;
di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito Italiano, attualmente Operatore di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa, impugna, invocandone l’annullamento, il decreto -OMISSIS-in data 09/03/2021 del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto 7^ Divisione 1^ Sezione, a firma del Capo della Divisione, con cui è stata disconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” da lui sofferta, e denegata, conseguentemente, la concessione dell'equo indennizzo, anche per ritenuta intempestività della domanda di accertamento. Chiede, inoltre, l’annullamento del presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 08.03.2021, che ha giudicato l’infermità su indicata non dipendente da causa di servizio. In via istruttoria, chiede, inoltre, a questo Tribunale di ordinare al Ministero il deposito di tutta la documentazione comunque afferente al procedimento conclusosi con il diniego impugnato e di disporre consulenza tecnica d’ufficio per accertare il nesso di causalità tra il servizio espletato e le patologie sofferte.
Questi i motivi di impugnazione:
1. “Violazione e falsa applicazione di norme di legge: violazione dell’art. 97 della costituzione - violazione del d.p.r.461/01 - violazione della legge 241/90 - violazione del giusto procedimento - difetto di istruttoria - difetto di motivazione – illogicità”;
2. “Eccesso di potere – erronea valutazione dei fatti - illogicita’ della motivazione - difetto di motivazione – difetto di istruttoria - presupposto erroneo - violazione dei principi generali in materia di coerenza dell’azione amministrativa, buon andamento, giusto procedimento”.
Il Ministero della Difesa, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso.
La causa è stata, quindi, chiamata alla pubblica udienza del 16 dicembre 2021, nel corso della quale il Collegio ha rilevato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, atteso che il ricorrente non ha contestato tutte le autonome motivazioni che sorreggono il provvedimento opposto.
Dopo una breve discussione, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni sinteticamente rappresentate alle parti nel corso dell’odierna udienza ovvero per omessa contestazione da parte del ricorrente della legittimità di una delle motivazioni addotta a sostegno del provvedimento opposto e, segnatamente, dell’intempestività della domanda presentata dal medesimo per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, tale ritenuta dal Ministero intimato in quanto presentata in data 19.01.2017 ovvero una volta decorso il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’acquisita piena conoscenza della natura della malattia patita, avvenuta in data 10.11.2015 (come risulta dal verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-in data 26.06.2018 della C.M.O. di Padova).
Il ricorrente si è limitato, invero, a rivolgere le proprie doglianze solo nei confronti delle valutazioni meritali sulla scorta delle quali è stata disconosciuta la dipendenza da causa di servizio, trascurando totalmente di considerare che il diniego opposto è idoneamente e autonomamente sorretto anche dalla detta riscontrata tardività che affligge la domanda presentata.
Non può, quindi, che farsi richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, qualora l'atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto pluri-motivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto ( ex multis T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010 , n. 10015;T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 1 luglio 2008, n. 6346;T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 12 luglio 2007, n. 1393;T.A.R. Campania Napoli Sez. VII 8/4/2011 n. 2009);
In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade, infatti, su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e tempestivamente l'intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011 , n. 240;T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 03 dicembre 2010 , n. 10729;Cons. Stato sez. IV, 13 novembre 1998 , n. 1524;T.A.R. Liguria Sez. II 11/4/2008 n. 543): il provvedimento impugnato, infatti, continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 32810);
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per difetto d’interesse in capo al ricorrente.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti, atteso che la decisione poggia su un rilievo sollevato d’ufficio.