TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-10-30, n. 201900664
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2019
N. 00664/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G e S C, rappresentati e difesi dagli avvocati A F B, R F, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Camerino, Provincia di Macerata, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., non costituiti in giudizio;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
Val di Chienti S.C. P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M D, A C, R G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anas S.p.A,, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
Regione Umbria, Comune di Muccia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento dei seguenti atti:
1) Progetto definitivo dell'intervento "Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto n. l: S.S. 77 'Val di Chienti' tratta Foligno- Pontelatrave", comprensivo di tutti gli elaborati, relazioni, planimetrie e quant'altro ne fa parte integrante e sostanziale;
2) dichiarazione di pubblica utilità riferita all'intervento di cui al precedente punto n.1);
3) delibera n. 83 del 1 agosto 2008 con la quale è stato approvato dal C.I.P.E. il progetto definitivo dell'opera specificata al precedente punto n. 1);
4) tutti i verbali delle conferenze di servizi che si sono svolte in ordine a1 progetto de quo, comprensivi di tutti i pareri e le relazioni istruttorie allegati;
5) si opus;deliberazione della Giunta Regionale: dell'Umbria n. 2120 del 17 dicembre 2007;
6) deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.1504 del 18 dicembre 2007;
7) nota della Provincia di Macerata n. 79111 del 3 dicembre 2007;
8) nota della Provincia di Perugia n. 1/437204 del 28 dicembre 2007;
9) nota A.N.A.S. S.P.A. n. CAN-0029644 del 4 dicembre 2010;
10) Prot. n.001/Esp in data 2 marzo 2009 a cura della Ditta VAL DI CHIENTI S.C. p. A.;
11) Prot. n.002/Esp in data 2 marzo 2009 a cura della Ditta VAL DI CHIENTI S.C. p. A.;
12) intesa Stato-Regione ai fini della localizzazione dell'opera pubblica e dell'approvazione del
relativo progetto;
13) delibera del C.I.P.E. n. 101 del 29 marzo 2006 con la quale sono stati approvati i progetti preliminari di 8 “aree leader”;
14) delibera del C.I.P.E. n. 130 del 6 marzo 2006 con la quale è stata operata la rivisitazione del 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche che riporta la scomposizione dell'asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna nei maxi lotti e nei relativi componenti;
15) delibera del C.I.P.E. n. 138 del 21 dicembre 2007 con la quale sono state apportate alcune modifiche alla presa d'atto della delibera n. 101/2006;
16) delibera C.I.P.E. n. 21 del 21 febbraio 2008 con la quale è stato definito il quadro delle risorse allocabili;
17) circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali;
18) piano particellare di esproprio;
19) eventuale decreto di occupazione d'urgenza e decreto di esproprio ove effettivamente adottati;
20) tutti gli atti preparatori e strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ciascuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati, purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, nonché tutti quelli meramente consequenziali, come per legge;
Con motivi aggiunti del 19 giugno 2009;
1) decreto motivato Prot. n. 9/2009 del 24 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza ex art. 22 bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
2) piano particellare di esproprio ed elenco Ditte da espropriare;
3) decreto motivato Prot. n. 7 /2009 del 24 aprile 2009 con il quale è stata autorizzata l'occupazione temporanea dei beni immobili non soggetti ad esproprio ma necessari all'esecuzione dell'opera pubblica;
4) piano particellare di esproprio ed elenco Ditte da espropriare;
5) tutti gli atti preparatori strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ciascuno di essi richiamati anche, purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, nonché tutti quelli meramente consequenziali, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di Val di Chienti S.C. P.A., del C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anas S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio è impugnata, unitamente ad altri atti, la delibera n. 83 del 1 agosto 2008 pubblicata in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2009, con cui CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dei sublotti 1.2 e 2.1, con relativa dichiarazione di pubblica utilità, per la realizzazione della direttrice SS 77 “Val di Chienti” Civitanova Marche – Foligno – sub lotto 1.2 tratto Collesentino II - Pontelatrave.
L’impugnazione viene inoltre estesa agli atti presupposti, tra cui le delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, nonché altri atti connessi e propedeutici.
Con motivi aggiunti, depositati il 19 giugno 2009, sono impugnati: il provvedimento Prot. n. 9/2009 del 24 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza ai fini espropriativi ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 2001);il decreto motivato Prot. n. 7 /2009 del 24 aprile 2009 con il quale è stata autorizzata l'occupazione temporanea dei beni immobili non soggetti ad esproprio ma necessari all'esecuzione.
Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Val di Chienti S.C.p.A. e ANAS SpA.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Con riguardo alle eccezioni preliminari, va ritenuta la competenza dell’odierno Tribunale, in quanto la stessa è stata oggetto della sentenza n. 870 del 2009 di questo Tribunale, che ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto da Val di Chienti Spa.