TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-03, n. 202400378

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-03, n. 202400378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400378
Data del deposito : 3 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2024

N. 00378/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00322/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O L, E L, con domicilio eletto presso lo studio O L in Giulianova, via Milano, 26;

contro

Questura di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di avviso orale n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Teramo ex art. 3 del D.Lgs. n. 159/ 2011, provvedimento notificato il -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Teramo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è stato tratto in arresto in data -OMISSIS-per il reato di cui all’art. 600-quater, comma 2, del c.p. e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Preso atto di tale accadimento, il Questore della Provincia di Teramo emetteva in data -OMISSIS- provvedimento di avviso orale che però, a seguito di ricorso dell’odierno ricorrente, veniva sospeso da parte di questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS- per i motivi ivi espressamente indicati e, comunque, fatto salvo il potere dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento.

Preso atto di tale sospensione nonché della condanna conseguita dal ricorrente con la sentenza n. -OMISSIS- comminata dal GIP de L’Aquila, il Questore della Provincia di Teramo ha emesso l’avviso orale del -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha avvisato il signor -OMISSIS-che lo stesso deve tenere una condotta di vita conforme alla legge.

Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 24 luglio 2017, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione di legge - Eccesso di potere - Sviamento - Contraddittorietà - Carenza di motivazione - Ingiustizia manifesta - Incompletezza dell’istruttoria - Travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio, in data 14 agosto 2017, la Questura di Teramo, depositando poi, in data 17 agosto 2017, relazione sulla vicenda con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 settembre 2017 è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare in quanto “ il provvedimento impugnato è stato adottato in presenza dei presupposti previsti dall’art. 1, lett. c) del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159;
”.

Infine, all’udienza pubblica del 13 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

2.1.1 - Con una prima censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che “ La Questura, nell’iniziare il procedimento ex L. 241/90, ha sì dato avviso al -OMISSIS-dell’avvio del predetto, ma tale avviso non ha affatto garantito all’odierno ricorrente una effettiva partecipazione procedimentale, così come invece sostenuto dall’Amministrazione. ” e ciò in quanto “ seppur formalmente richiesto, al -OMISSIS-non è stato dato accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione ” e tale circostanza “ ha sostanzialmente impedito il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa e partecipazione al procedimento de quo da parte dell’interessato, il quale si è trovato nella concreta impossibilità di contestare nel merito le ragioni effettive dell’avvio del nuovo procedimento nei suoi confronti ”.

2.1.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato dà conto specificamente dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento da parte della Questura di Teramo nei confronti del ricorrente e della produzione di memorie procedimentali da parte del medesimo e, dunque, l’Amministrazione ha consentito la partecipazione del ricorrente al procedimento, partecipazione che è stata effettiva.

Per quanto attiene, poi, al lamentato diniego di accesso a documenti in possesso dell’Amministrazione, il Collegio osserva che parte ricorrente non ha impugnato tale diniego nella necessaria sede processuale, ossia con l’instaurazione di un giudizio presso questo Tribunale per l’accesso, e dunque la stessa non può certo ora formulare censure avverso tale diniego nella diversa sede del giudizio avverso l’avviso orale, così riaprendo i termini per l’impugnazione del diniego di accesso emesso dalla Questura di Teramo che, in ragione della sua mancata contestazione della necessaria sede giudiziaria del rito dell’accesso, è divenuto oggi definitivo e non contestabile.

2.2.1. - Con una seconda censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso “ manca di qualsivoglia motivazione e ciò determina la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 ”.

Parte ricorrente sostiene poi che “ La Questura…quindi, formalmente motiva il proprio provvedimento facendo riferimento ad una sola circostanza: 1) la pericolosità sociale del -OMISSIS-, o meglio, la sussistenza attuale di una personalità censurabile del -OMISSIS-, dimostrata dalla commissione del reato per il quale il -OMISSIS-è stato giudicato con sentenza n. -OMISSIS- ” e che “ la suddetta motivazione è labile e distorta soprattutto in relazione al contenuto della sentenza emanata dal Giudice Penale, la stessa è del tutto insufficiente, poiché non si basa su un’effettiva indagine informativa circa la sussistenza degli elementi concreti che di norma dovrebbero essere posti al fondamento del provvedimento di avviso orale ”.

Infine parte ricorrente afferma altresì che “ la condanna subita dal -OMISSIS-non costituisce affatto espressione sintomatica della sua propensione a delinquere: a distanza di quasi un anno da quella condanna, il -OMISSIS- non ha commesso altri reati della stessa specie o più gravi, né ha mai tenuto comportamenti tali da dare adito a sospetti di una condotta di vita “pericolosa” per la pubblica sicurezza e/o tali da mettere in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. ”.

2.2.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato risulta sinteticamente ma esaustivamente motivato, atteso il richiamo puntuale alla vicenda penale del ricorrente, di particolare gravità per la fattispecie posta in essere, ed alla condanna conseguita dal medesimo per tale fattispecie che, si ricorda, attiene alla “detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico”, ossia un reato di particolare gravità per l’integrità fisica e morale dei minorenni, come evidenziato dallo stesso provvedimento impugnato.

Ne deriva dunque che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la motivazione del provvedimento con riferimento a tale circostanza risulta del tutto sufficiente a giustificare l’avviso orale di che trattasi e, soprattutto, si basa su un’effettiva indagine circa il comportamento del ricorrente, indagine emersa compiutamente nella vicenda penale scaturita in una sentenza di condanna che ben ha potuto ricostruire il fatto di cui l’odierno ricorrente si è reso colpevole.

Del resto il Collegio non può non rilevare che l’ingente quantità di materiale detenuta dall’odierno ricorrente menzionata nella sentenza penale di condanna richiamata nel provvedimento, pari a centinaia di video e fotografie, non può non essere ritenuta indicativa di una personalità che risulta dedita alla commissione di reati “ che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni ”, come previsto dall’art. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011, norma espressamente citata nell’avviso orale di che trattasi.

Risulta, dunque, del tutto infondata l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui l’Amministrazione si sarebbe basata “ su elementi astratti e del tutto privi di riscontro reale ”, atteso che il contenuto della sentenza penale e del relativo accertamento, fatto proprio dall’avviso orale, risulta del tutto reale e concreto nell’evidenziare un comportamento pericoloso del ricorrente per l’integrità fisica e morale dei minori.

Infine, sul punto, il Collegio osserva che l’avviso orale di che trattasi afferma che lo stesso “ ha carattere preminente di “avvertimento”, semplice ingiunzione al cambiamento di condotta, dunque nell’ipotesi di reale ravvedimento non produrrebbe alcun effetto negativo… ”, affermazione del tutto logica e corretta attesa la natura dello strumento dell’avviso orale;
ne deriva, dunque, che risultano del tutto infondate le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui il provvedimento di che trattasi avrebbe una “ natura intrinseca di preavviso di misura restrittiva ”, atteso che tale accadimento è subordinato alla violazione da parte dell’odierno ricorrente dell’avviso stesso, ossia nel caso in cui il ricorrente non dovesse tenere una condotta di vita conforme alla legge, e, dunque, implica un successivo comportamento del ricorrente del tutto eventuale.

2.3.1. - Con ulteriori censure finali parte ricorrente sostiene poi che “ Il provvedimento del Questore non tiene conto dei numerosi altri elementi che hanno portato il Gip ad emettere una sentenza conforme al principio del favor rei ” ossia che il ricorrente “ non ha precedenti penali, né è mai stato riconosciuto delinquente abituale ” e che, poi, “ è stato lo stesso pubblico ministero a richiedere la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, e questo in ragione della già spiegata e dimostrata resipiscenza nonchè del buon comportamento processuale, entrambi riconosciuti e positivamente valutati dal Giudice in sentenza. Se così non fosse stato, ove il Giudice avesse ritenuto il -OMISSIS-“socialmente pericoloso”, lo avrebbe condannato ad una pena più aspra e senza concessione di alcun beneficio di legge. ”.

2.3.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che il procedimento amministrativo risulta autonomo da quello penale nella individuazione della pericolosità del soggetto e che la condanna ad una pena ritenuta non elevata non comporta certo automaticamente l’assenza della pericolosità del soggetto e, inoltre, parte ricorrente sembra dimenticare la circostanza che l’odierno ricorrente è stato comunque condannato per una grave fattispecie di reato a prescindere dal comportamento processuale del medesimo.

3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi