TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-11-09, n. 202400891
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2024
N. 00891/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2024, proposto da
Auto Quattro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gianico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 44 del 23/11/2023, notificata il 24/11/2023 (doc.7), con la quale viene ordinata la demolizione di varie opere;
- degli atti ad essa presupposti e conseguenti e, in particolare, ove occorra della deliberazione del Consiglio Comunale di Gianico n.6 del 28 marzo 2012 e n.12 del 2011, di cui, alternativamente all'annullamento si chiede, in ogni caso, declaratoria di inefficacia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gianico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e lette le richieste di passaggio in decisione depositate dai difensori di entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. La società ricorrente Auto Quattro s.r.l. è proprietaria di un edificio nel Comune di Gianico, in via Nazionale n. 97, con destinazione produttiva e commerciale, dove esercita la propria attività di vendita di autoveicoli.
1.2. In data 12 agosto 2021, essa otteneva dal Comune di Gianico il permesso di costruire n. 2791/20 per l’effettuazione di un intervento di ristrutturazione edilizia del predetto fabbricato, avente ad oggetto, in particolare, la sistemazione delle facciate, l’ampliamento del locale officina al piano interrato e l’ampliamento del locale adibito ad esposizione auto al piano terra, con la creazione di una nuova bussola di ingresso.
1.3. Nel corso dei lavori, la ricorrente realizzava alcune difformità rispetto a quanto assentito, per le quali, in data 14 ottobre 2023, presentava al Comune una istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001; in particolare, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, una delle difformità oggetto della domanda di sanatoria consisteva nel maggiore ampliamento di 22 mq di s.l.p. (pari a 70 mc) del locale a piano terra adibito ad esposizione auto rispetto alla s.l.p. assentita dal titolo edilizio, pari a mq 140,40.
1.4. Con atto del 27 ottobre 2023, l’amministrazione comunicava alla ricorrente il preavviso di diniego della domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90; secondo l’amministrazione, l’ampliamento non avrebbe potuto essere sanato perché realizzato su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione paesaggistica; l’area sarebbe sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 42/20024, in quanto collocata all’interno della fascia di 150 metri dalla sponda del Torrente “Valle Vedetta”; né sarebbe invocabile il disposto di cui al punto A31 del D.P.R. n. 31/2017 - che esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica e sottopone a procedura autorizzatoria semplificata “le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime” – dal momento che nel caso di specie il maggior ampliamento oggetto della domanda di sanatoria eccede il limite di tolleranza del 2% previsto dalla norma in questione; per altro verso, avendo l’intervento implicato un aumento di s.l.p. e di volume, neppure sarebbe utilizzabile l’istituto dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 comma 4 d. lgs. n. 42/2024.
1.5. Nel termine assegnato, l’interessata faceva pervenire controdeduzioni redatte dal proprio legale, nelle quali, in particolare, si contestava l’esistenza sull’area del vincolo paesaggistico ( “dato che il corso d’acqua contiguo all’area della mia assistita (un semplice fosso) non rientra nel RIM, mentre quello ivi inserito trovasi a ben oltre 150 metri dalla detta proprietà” ), e per l’effetto si chiedeva la correzione dell’errore cartografico asseritamente contenuto nella relativa tavola del PGT; in subordine, si rilevava come, in ogni caso, l’ampliamento oggetto della domanda di sanatoria fosse riconducibile alla fattispecie di cui al punto A31 del D.P.R. 31/2107 e quindi sottratto alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto contenuto nel margine di tolleranza del 2%, da calcolarsi correttamente sulla s.l.p. complessiva assentita dal titolo edilizio, comprensiva non soltanto dell’ampliamento ma anche della superficie della facciate oggetto di rifacimento.
1.6. Con provvedimento del 22 novembre 2023 notificato via pec alla richiedente in pari data, il Comune di Gianico concludeva il procedimento respingendo la domanda di sanatoria; nella motivazione del provvedimento, l’amministrazione ribadiva l’esistenza del vincolo paesaggistico, controdeducendo all’osservazione dell’interessata; ribadiva quindi la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’ampliamento oggetto della domanda di sanatoria; contestava l’argomento dell’interessata in ordine alla necessità di computare il margine di tolleranza costruttiva del 2% sull’intero immobile oggetto di intervento, anziché, correttamente, sulla sola superficie dell’ampliamento assentita dal permesso di costruire; per l’effetto, ribadiva sia l’inapplicabilità del punto A31 del