TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-11-16, n. 202001845
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2020
N. 01845/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01573/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in S. Caterina dello Ionio, via delle Serre 28;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria
ex lege
in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa tutela cautelare,
del diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinando alla resistente di provvedere al rilascio del titolo richiesto anche oltre la disponibilità delle quote, o in via subordinata in base alle quote sopravvenute disponibili;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-ha impugnato, previa istanza cautelare, il diniego della Questura di conversione del permesso di soggiorno stagionale n. -OMISSIS- in permesso di soggiorno per lavoro subordinato per indisponibilità di quote adottato il 25.9.2018 su domanda presentata il precedente 12 marzo, lamentadone l’illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, violazione dell’art. 97 Cost., difetto di motivazione, violazione dell’art. 22 c. 5 e c. 5.1. d.lgs. 286/98 in quanto la domanda deve essere istruita e portata a compimento nel termine di 60, mentre il Suic aveva provveduto dopo 120 giorni, così determinando l’indisponibilità dei flussi in quel momento.
Il Ministero dell’Interno si è costituito genericamente.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, di remand di riesame dell’istanza sulla base delle quote divenute disponibili.
All’udienza pubblica del 21.10.20, presosi atto della mancata rideterminazione dell’Amministrazione, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della trattazione.
DIRITTO
1. Il ricorso, all’approfondimento proprio della cognizione della fase di merito, risulta infondato.
Come noto, ai sensi dell’art. 24 TuImm. lo straniero lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote stabilite con il “decreto flussi” di cui all'articolo 3, comma 4.
Per il rilascio di tale ultimo permesso, giusti artt. 5 co. 4 e 22 tuimm., è previsto il termine per provvedere di 60 giorni, termine da considerare, però, non perentorio (v. Cons St. 372/2016 e 2924/2017).
Posto che le istanze vengono disaminate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, risulta evidentemente infondata le tesi difensiva secondo cui la ritardata disamina della domanda è stata causa del diniego. Ciò che rileva è, dunque, la data di pervenimento della domanda e la disponibilità delle quote al momento della sua evasione, indipendentemente da quando questo avvenga.
Il d.lgs. n. 286 del 1998 eleva, infatti, a condizione non eludibile per il rilascio del titolo di ingresso o permanenza nel territorio italiano l'osservanza dei limiti qualitativi e quantitativi di cui alle quote che annualmente fissano i flussi di ingresso degli stranieri per ragioni di lavoro subordinato. Al constatato esaurimento alla data del provvedere di dette quote - destinate al rilascio dei permessi di soggiorno in via ordinaria, in conversione o per garanzia dello straniero già regolarmente soggiornante in Italia - la determinazione negativa adottata dal Questore viene a configurarsi, in base al principio « tempus regit actum », come atto dovuto e non appare conferente il richiamo alla possibilità di inserire lo straniero nelle quote di ingresso in posizione soprannumeraria di cui all’art. 22 co. 5.1 - evenienza non prevista dalla normativa di riferimento - in base ad un giudizio del tutto ipotetico di future disponibilità per rinunzie di soggetti già aventi titolo al permesso di ingresso in Italia (v. Consiglio di Stato sez. VI, 22/09/2008, n. 4552).
Il provvedimento risulta, allora, congruamente e legittimamente motivato.
2. L’infondatezza del secondo motivo di ricorso importa anche quella della prima censura di violazione degli obblighi partecipativi, non avendo il ricorrente con la predetta tesi offerto elementi che avrebbero potuto condurre a diversa valutazione della propria istanza (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 20/8/2013, n. 4192)
3. Le spese di lite, in ragione della difesa assolutamente generica dell’Amministrazione e della sua inerzia al remand , vanno compensate.