TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-03-29, n. 201202970

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-03-29, n. 201202970
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202970
Data del deposito : 29 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00589/2012 REG.RIC.

N. 02970/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00589/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso n.589 del 2012 proposto dalla signora T S rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti U S e G S presso il cui studio in Roma, Via Ottorino Lazzarini n.19, è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione:

ai sensi dell'art.122, comma 2, lettera b) della sentenza di questo Tribunale, Sezione III, n.6788 del 28.7.2011, notificata in data 7.9.2011

per l'annullamento


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso n.1330 del 2010 alcuni dipendenti dell'intimato Ministero, tra i quali l'odierna ricorrente, hanno impugnato il provvedimento con cui erano stati esclusi dalle prove orali nell'ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall'area "B" a quella "C".

Con sentenza n.6788 del 28.7.2011, notificata alla resistente amministrazione il 7.9.2011, la Sezione ha accolto il predetto ricorso annullando il provvedimento costituentene oggetto.

La suddetta sentenza è stata appellata ed il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n.5244 del 30.11.2011 ha rigettato l'istanza di sospensiva della stessa.

Con atto di diffida notificato il 9.12.2011 l'odierna ricorrente ha intimato al Ministero di procedere nel termine di 30 gg al rifacimento integrale della procedura concorsuale de qua, fissando a tal fine lo svolgimento di nuove prove scritte per tutti i candidati.

Non essendo stato adottato alcun provvedimento in merito è stato attivato il presente giudizio con cui l'odierna ricorrente ha chiesto che l'adito Collegio in accoglimento del proposto gravame ordinasse al Ministero dell'Economia e delle Finanze di disporre il rifacimento integrale della citata procedura selettiva fissando lo svolgimento di nuove prove scritte, assegnando a tal fine un termine al resistente Ministero e disponendo la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza da parte dello stesso.

Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale ha contestato le prospettazioni ricorsuali con cui è stato chiesto il rifacimento ex novo della ripetuta procedura e sostenendo che la corretta esecuzione della sentenza di primo grado avrebbe comportato unicamente l'effettuazione di nuove prove scritte da parte dell'odierna istante, o, in via subordinata, l'ammissione alle prove orali della stessa, ovvero in ulteriore subordine il risarcimento del danno per equivalente.

Alla camera di consiglio del 21.3.2012 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Il proposto gravame va accolto nei termini che seguono.

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

a) la citata sentenza n.6788/2011, come si evince chiaramente dal dispositivo della stessa, ha inteso annullare unicamente il provvedimento con cui l'odierna ricorrente era stata esclusa dalle prove orali non avendo superato le prove scritte, e, pertanto, l'ottemperanza deve essere circoscritta soltanto a tale decisum;

b) la suddetta affermazione risulta suffragata dalla circostanza che il ricorso a suo tempo proposto e i successivi motivi aggiunti non erano stati notificati a tutti i vincitori della procedura concorsuale de qua;

c) l'interesse sostanziale personale, concreto, diretto e attuale dell'odierna istante è quello di ottenere di essere chiamata a rifare le prove scritte, avuto presente che la caducazione ed il successivo rinnovo dell'intera procedura concorsuale, con il sacrificio della posizione dei soggetti risultati vincitori della stessa, non risulterebbe in nessun modo satisfattivo dell'originario interesse personale della stessa che aveva giustificato a suo tempo la proposizione del gravame.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il proposto gravame va accolto nei termini di cui sopra, e conseguentemente il Tribunale assegna alla resistente amministrazione il termine complessivo di 90 gg entro il quale l'odierna istante dovrà sostenere le prove scritte e in caso di esito positivo delle stesse le prove orali.

Nomina inoltre, in caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell'intimato Ministero competente per la materia oggetto della presente controversia con l’incarico di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’ottemperanza entro l’ulteriore termine di sessanta gg, e con diritto a percepire un compenso forfettario di € 1.000,00 ( mille euro) al lordo delle ritenute di legge.

Le spese di giudizio, quantificate in dispositivo, e quelle connesse all'intervento del Commissario ad acta sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

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