TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-21, n. 202400447
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 00447/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2022, proposto da
S M, A M, rappresentati e difesi dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
1. – delle Intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificate a mezzo ufficiale della riscossione il 23 dicembre 2021, indentificate, quanto a M S con Documento n. 06420219000858755/000”, quanto a Manea Antonio con Documento n. 06420219000858654/000 con le quali è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 86.348,98 ( Doc.1 e 2);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compresa: la presupposta cartella di pagamento (di cui si eccepisce sin da ora la nullità per inesistenza della notifica); altresì compreso il ruolo e il “residuo ruolo” emesso da AGEA ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono titolari è di un’azienda agricola che produce latte vaccino.
La produzione di latte vaccino è stata assoggettata sino alla campagna lattiera 2014/2015 al regime unionale delle c.d. quote-latte, ovverosia a un sistema di contingentamento della produzione per singolo Stato membro dell’Unione europea e per singolo produttore. Tale sistema prevede che, in caso di superamento del quantitativo complessivo di produzione assegnato a livello nazionale, i produttori eccedentari siano assoggetti al pagamento di una somma di denaro denominata prelievo supplementare.
In tale condizione si è trovata l’azienda agricola dei ricorrenti, ai quali, nella qualità di coobbligati della Società Agricola Manea S.S, con le intimazioni in epigrafe indicate è stato chiesto il pagamento del prelievo supplementare per le seguenti annate lattiere: 1995/1996, 1996/1997 e 2001/2002, per la somma totale di € 86.348,98.
Le intimazioni di pagamento sono state adottate sulla base della cartella di pagamento 30020180000012231000, notificata il 10/12/2018.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno impugnato i predetti atti recanti la pretesa di AGEA, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Deducono, al riguardo, le seguenti censure di illegittimità:
1) gli atti sono inesistenti, nulli o comunque viziati per violazione del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale, in quanto provenienti da un indirizzo PEC che non compare negli elenchi ufficiali;
2) la pretesa creditoria di AGEA nei confronti dell’azienda agricola ricorrente non è né certa, né liquida, né esigibile, perché la quantificazione del prelievo supplementare a carico dei produttori eccedentari è stata fatta in violazione del diritto dell’Unione europea e gli stessi dati sulla produzione di latte vaccino in Italia, sulla cui base è stato calcolato il prelievo supplementare a carico dei singoli produttori, non sono attendibili come è emerso da indagini penali svolte da organi di Polizia giudiziaria;
3) AGEA è decaduta, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 602/1973, dal potere di riscuotere coattivamente il credito per cui è causa, essendo stati notificati la cartella e l’intimazione di pagamento oltre il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale l’accertamento è divenuto definitivo, ovverosia al termine delle singole annate lattiere di cui qui si discute;
4) i crediti vantati da AGEA nei confronti dell’azienda agricola ricorrente si sono prescritti essendo decorsi dalla loro insorgenza tanto il termine quadriennale di cui all’articolo 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, quanto il termine quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, Cod. civ., quanto infine il termine decennale di cui all’articolo 2946 Cod. civ.;
5) è stata operata una illegittima duplicazione del ruolo, perché da un lato vi è il ruolo ordinario (o meglio i ruoli ordinari), da cui sono estratti gli atti qui impugnati, dall’altro lato, vi è l’unico ruolo previsto dalla legge, ovverosia il Registro dei debitori di cui all’articolo 8-ter L. n. 33/2009, utilizzato per il recupero del prelievo supplementare tramite la compensazione degli aiuti PAC spettanti al produttore eccedentario;
6) la quantificazione del credito di AGEA è comunque errata, perché in parte tale credito è stato recuperato dall’Agenzia tramite la compensazione con gli aiuti PAC;
7) cartella di pagamento impugnata è nulla per mancata notifica degli atti presupposti (atti di accertamento e imputazione del prelievo), con conseguente violazione del diritto di difesa della destinataria di essa; inoltre la mancata notifica degli atti presupposti rende i crediti di AGEA non definitivamente accertati, il che, a mente degli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. n. 33/2009, ne preclude la riscossione coattiva;
8) gli interessi pretesi nella cartella di pagamento impugnata non sono dovuti, né nell’ an (per mancata notifica degli atti presupposti e perché a norma dell’articolo 10, comma 34, L. n. 119/2003, i prelievi supplementari per le annate dal 1995/1996 al 1999/2000 vanno versati senza interessi), né nel quantum ; l’imputazione degli interessi di mora è del tutto priva di motivazione, anche in punto di decorrenza; lo stesso dicasi per gli oneri di riscossione;
9)la procedura di recupero è avvenuta in violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. n. 33/09, le intimazioni impugnate sono basate su atti presupposti nulli, non sono dovuti gli interessi.
In data 22/03/2022 si è costituita in giudizio, con comparsa di mero stile seguita da memorie difensive, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione.
Non si è, invece, costituita l’ADER, che pure era stata evocata in giudizio, in quanto soggetto che ha emesso, nell’interesse di AGEA gli atti impugnati.
Questo Tribunale, ritenuto necessario ai fini del decidere, acquisire ulteriori elementi istruttori, con ordinanza n. 315/2022 ha onerato AGEA del deposito di una relazione, nella quale indicare gli atti emessi negli anni nei confronti dell’azienda agricola ricorrente, anche in funzione interruttiva della prescrizione, aventi a oggetto il prelievo supplementare per cui è causa, e gli eventuali ricorsi promossi dalla ricorrente avverso tali atti con i relativi esiti.
Dopo l’ulteriore scambio di scritti difensivi tra le parti, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 marzo 2024 e al termine trattenuta in decisione
DIRITTO
I ricorrenti sono destinatari della pretesa creditoria avanzata nei loro confronti da Agea, in quanto coobbligati solidali della Società Agricola Manea S.S.
Le intimazioni impugnate rinvengono il loro presupposto nella cartella di pagamento AGEA n. 30020180000012231000, notificata alla società agricola in data 10/12/2018 ed avente ad oggetto il prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 2001/02.
Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità, per tardività, della relazione istruttoria prodotta da Agea. Difatti, la documentazione, pur essendo stata depositata oltre il termine assegnato nell’ordinanza cautelare, ha la mera funzione di fornire informazioni al Collegio sui precedenti contenziosi riguardanti la società semplice Manea. Il deposito oltre il termine assegnato, pertanto, non è foriero di lesioni al principio del contraddittorio o di difesa. La documentazione prodotta da Agea, difatti, ha svolto una funzione meramente ricognitiva di elementi precedenti all’instaurazione del giudizio e già noti alla controparte, trattandosi di vicende contenziose che la difesa dei ricorrenti ben conosce poiché dalla stessa incardinate.
L’eccezione, pertanto, non può che essere respinta.
Con la sopra richiamata relazione, depositata il 5 febbraio 2024, l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:
- per le annate lattiere 1995/96, 1996/97 e 2001/2002, la Società Agricola Manea S.S. ha impugnato, con ricorso a questo Tar, l’intimazione di pagamento ADER n. 064 2021 90001454 83/000, inviata all’azienda agricola ricorrente il 12 ottobre 2021 ed avente come atto presupposto la cartella di pagamento AGEA n. 30020180000012231000;
- il giudizio è stato definito con sentenza n. 26/2023 che, ha respinto il ricorso relativamente alle campagne 1995/96 e 1996/97, e lo ha dichiarato improcedibile relativamente alla campagna 2001/02.
La predetta pronuncia è stata adottata sulla base delle seguenti circostanze:
con riferimento alle annate lattiere 1995/96 e 1996/97 :
- con sentenza n. 593/2015, il