TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-05-23, n. 201300480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-05-23, n. 201300480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201300480
Data del deposito : 23 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00002/2013 REG.RIC.

N. 00480/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Terbroker S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco D'Angelo, Carla Santamaria Amato, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;



contro

ASL 106 - TE, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Polito, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;



nei confronti di

TE S.p.A. Internazionale di KEaggio Assicurativo, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Ferlini, Francesco Camerini, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, 62; A.I.C. KE S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Camerini, Maurizio Ferlini, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, 62;
A&G KE S.r.l., WI Italia S.p.A.;



per l'annullamento

della deliberazione n. 1086 del 21/11/2012 con la quale il direttore generale dell'azienda USL TE ha approvato tutte le determinazioni assunte nei verbali di gara ed ha aggiudicato in via definitiva la "gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di questa ASL in favore del costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese tra le ditte TE e AI KE".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 106 - TE e di TE S.p.A. Internazionale di KEaggio Assicurativo e di A.I.C. KE S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso epigrafato, integrato da successivi motivi aggiunti, Terbroker s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione, disposta in favore del controinteressato costituendo RTI TE - AI KE, della gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della ASL di TE.

La ricorrente assume che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, con conseguente aggiudicazione in favore di essa Terbroker, seconda graduata per effetto dell’applicazione di puntuali disposizioni di bando; contestava, in via gradata, la legittimità delle operazioni di gara il che avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione della gara medesima.

Il ricorso deduce: 1) Violazione di legge – Violazione dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Violazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione, quote di qualificazione e/o requisiti di ammissione e quote di esecuzione – eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – Illogicità – Sviamento: a termini dell’art. 37 del codice del contratti, occorre garantire l’applicazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione dei servizi e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici; per l’effetto, ciascuna impresa del raggruppamento deve risultare in possesso della qualifica e/o dei requisiti di ammissione in misura corrispondente alla quota di partecipazione; nel caso di specie, la AI KE, mandante del RTI aggiudicataria, ha dichiarato una quota di partecipazione al raggruppamento, e dunque di esecuzione del servizio, pari al 30% ma non possiede una qualificazione pari a tale percentuale; ASI KE, infatti, ha dichiarato un fatturato per servizi nel settore realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad Euro 328.724 (di poco superiore al 15% del requisito richiesto) e non possiede dunque i requisiti di capacità tecnica necessaria per lo svolgimento del servizio; non vale richiamare quanto disposto nell’art. 12 del disciplinare di gara (comunque impugnato, sul punto) che consentirebbe, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, che i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica possano essere posseduti per intero anche dalla sola mandataria, trattandosi di clausola che contrasta con il disposto dell’art. 37, comma 13 del codice dei contratti; 2) Violazione di legge – Violazione degli artt 3 e 97 della Costituzione – Violazione della lex specialis di gara – Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti – Eccesso di potere per carenza d’istruttoria – Sviamento: la mandante AI KE non ha neppure comprovato, con specifiche certificazioni rilasciate da parte degli enti destinatari del servizio espletato, di aver svolto nell’ultimo triennio servizi di brokeraggio assicurativo in favore di enti pubblici, essendosi limitata solo ad indicare tre contratti (con il Comune di Atri, con il Comune di Cellino Attanasio e con il Consorzio di Bonifica Nord); 3) Violazione di legge – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 38 D.Lgs. 163/200 e s.m.i. – Violazione degli artt. 3, 9 del Disciplinare di gara – eccesso di potere per assoluta carenza d’istruttoria – Falsa rappresentazione della realtà – travisamento dei fatti – Violazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento e par condicio tra i concorrenti: il RTI non ha reso le dichiarazioni ex art. 38 comma 1, lett. b) e c) con riferimento agli institori (di TE) e del Vice presidente del Consiglio di Amministrazione (di AI KE); 4) Violazione di legge – Violazione dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Violazione del Capitolato speciale di appalto con particolare riguardo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Violazione dei principi generali in materia di valutazione delle offerte e di par condicio tra i concorrenti - Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria – erronea motivazione – Travisamento dei fatti – Illogicità – Contraddittorietà: la commissione aggiudicatrice, anziché valutare ogni offerta singolarmente, ha proceduto alla valutazione comparativa di ogni singolo elemento di ciascuna offerta in relazione agli stessi elementi di tutte le altre e all’assegnazione dei correlati punteggi; in alcuni casi la commissione ha espresso giudizi non rispettosi delle indicazioni della normativa di gara all’esito di un esame lacunoso; in alcuni casi, per l’effetto, sono stati assegnati ad TE punteggi superiori o uguali a quelli attributi ad essa ricorrente, decisivi ai fini dell’aggiudicazione, con specifico riferimento al criterio B) (Supporto informativo per la gestione dei contratti e dei sinistri), al sub-criterio C2 (Indicazione di un responsabile del Servizio e di un sostituto) e con riferimento al criterio D (servizi aggiuntivi), benché la proposta Terbroker fosse, per tutti i profili richiamati, migliore; 5) Violazione di legge - Violazione dell’art 19 del Disciplinare di gara e dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto – Violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche – eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Carenza d’istruttoria – Difetto di motivazione: alla ricorrente spetta il secondo posto in graduatoria, in posizione poziore rispetto al RTI WI Italia – A&G KE che, pur avendo totalizzato lo stesso punteggio complessivo, deve essere postergato ad essa ricorrente in osservanza di quanto disposto dall’art 8 del capitolato speciale d’appalto (in considerazione del punteggio rispettivamente conseguito sul singolo elemento di valutazione indicato nella tabella relativa al parametro “qualità” secondo l’indicato ordine d’importanza); 6) Violazione di legge – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 2. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Violazione dei principi generali in

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