TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-05-23, n. 201300480

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-05-23, n. 201300480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201300480
Data del deposito : 23 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00002/2013 REG.RIC.

N. 00480/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Terbroker S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco D'Angelo, C S A, con domicilio eletto presso avv. R C in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

contro

ASL 106 - Teramo, rappresentata e difesa dall'avv. F M P, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

nei confronti di

Assiteca S.p.A. Internazionale di Baggio Assicurativo, rappresentata e difesa dagli avv. M F, F C, con domicilio eletto presso avv. F C in L'Aquila, via Garibaldi, 62;
A.I.C. B S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. F C, M F, con domicilio eletto presso avv. F C in L'Aquila, via Garibaldi, 62;

A&G B S.r.l., Willis Italia S.p.A.;

per l'annullamento

della deliberazione n. 1086 del 21/11/2012 con la quale il direttore generale dell'azienda USL Teramo ha approvato tutte le determinazioni assunte nei verbali di gara ed ha aggiudicato in via definitiva la "gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di questa ASL in favore del costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese tra le ditte Assiteca e AIC B".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 106 - Teramo e di Assiteca S.p.A. Internazionale di Baggio Assicurativo e di A.I.C. B S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso epigrafato, integrato da successivi motivi aggiunti, Terbroker s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione, disposta in favore del controinteressato costituendo RTI Assiteca - AIC B, della gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della ASL di Teramo.

La ricorrente assume che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, con conseguente aggiudicazione in favore di essa Terbroker, seconda graduata per effetto dell’applicazione di puntuali disposizioni di bando;
contestava, in via gradata, la legittimità delle operazioni di gara il che avrebbe dovuto condurre alla rinnovazione della gara medesima.

Il ricorso deduce: 1) Violazione di legge – Violazione dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Violazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione, quote di qualificazione e/o requisiti di ammissione e quote di esecuzione – eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – Illogicità – Sviamento: a termini dell’art. 37 del codice del contratti, occorre garantire l’applicazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’associazione di imprese, percentuale di esecuzione dei servizi e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici;
per l’effetto, ciascuna impresa del raggruppamento deve risultare in possesso della qualifica e/o dei requisiti di ammissione in misura corrispondente alla quota di partecipazione;
nel caso di specie, la AIC B, mandante del RTI aggiudicataria, ha dichiarato una quota di partecipazione al raggruppamento, e dunque di esecuzione del servizio, pari al 30% ma non possiede una qualificazione pari a tale percentuale;
ASI B, infatti, ha dichiarato un fatturato per servizi nel settore realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad Euro 328.724 (di poco superiore al 15% del requisito richiesto) e non possiede dunque i requisiti di capacità tecnica necessaria per lo svolgimento del servizio;
non vale richiamare quanto disposto nell’art. 12 del disciplinare di gara (comunque impugnato, sul punto) che consentirebbe, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, che i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica possano essere posseduti per intero anche dalla sola mandataria, trattandosi di clausola che contrasta con il disposto dell’art. 37, comma 13 del codice dei contratti;
2) Violazione di legge – Violazione degli artt 3 e 97 della Costituzione – Violazione della lex specialis di gara – Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti – Eccesso di potere per carenza d’istruttoria – Sviamento: la mandante AIC B non ha neppure comprovato, con specifiche certificazioni rilasciate da parte degli enti destinatari del servizio espletato, di aver svolto nell’ultimo triennio servizi di brokeraggio assicurativo in favore di enti pubblici, essendosi limitata solo ad indicare tre contratti (con il Comune di Atri, con il Comune di Cellino Attanasio e con il Consorzio di Bonifica Nord);
3) Violazione di legge – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 38 D.Lgs. 163/200 e s.m.i. – Violazione degli artt. 3, 9 del Disciplinare di gara – eccesso di potere per assoluta carenza d’istruttoria – Falsa rappresentazione della realtà – travisamento dei fatti – Violazione dei principi generali di imparzialità, buon andamento e par condicio tra i concorrenti: il RTI non ha reso le dichiarazioni ex art. 38 comma 1, lett. b) e c) con riferimento agli institori (di Assiteca) e del Vice presidente del Consiglio di Amministrazione (di AIC B);
4) Violazione di legge – Violazione dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Violazione del Capitolato speciale di appalto con particolare riguardo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Violazione dei principi generali in materia di valutazione delle offerte e di par condicio tra i concorrenti - Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria – erronea motivazione – Travisamento dei fatti – Illogicità – Contraddittorietà: la commissione aggiudicatrice, anziché valutare ogni offerta singolarmente, ha proceduto alla valutazione comparativa di ogni singolo elemento di ciascuna offerta in relazione agli stessi elementi di tutte le altre e all’assegnazione dei correlati punteggi;
in alcuni casi la commissione ha espresso giudizi non rispettosi delle indicazioni della normativa di gara all’esito di un esame lacunoso;
in alcuni casi, per l’effetto, sono stati assegnati ad Assiteca punteggi superiori o uguali a quelli attributi ad essa ricorrente, decisivi ai fini dell’aggiudicazione, con specifico riferimento al criterio B) (Supporto informativo per la gestione dei contratti e dei sinistri), al sub-criterio C2 (Indicazione di un responsabile del Servizio e di un sostituto) e con riferimento al criterio D (servizi aggiuntivi), benché la proposta Terbroker fosse, per tutti i profili richiamati, migliore;
5) Violazione di legge - Violazione dell’art 19 del Disciplinare di gara e dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto – Violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche – eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Carenza d’istruttoria – Difetto di motivazione: alla ricorrente spetta il secondo posto in graduatoria, in posizione poziore rispetto al RTI Willis Italia – A&G B che, pur avendo totalizzato lo stesso punteggio complessivo, deve essere postergato ad essa ricorrente in osservanza di quanto disposto dall’art 8 del capitolato speciale d’appalto (in considerazione del punteggio rispettivamente conseguito sul singolo elemento di valutazione indicato nella tabella relativa al parametro “qualità” secondo l’indicato ordine d’importanza);
6) Violazione di legge – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 2. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Violazione dei principi generali in materia di correttezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione: la valutazione delle offerte economiche è stata rimessa al seggio di gara anziché alla commissione giudicatrice;
inoltre, la composizione del seggio di gara è stata modificata più volte nel corso del procedimento, prevedendo anche la presenza di assistenti amministrativi anziché, come dovuto, di “funzionari”;
7) Violazione di legge – Violazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 84 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Violazione dei principi generali in materia di correttezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione: i componenti della Commissione giudicatrice non hanno specifica competenza nel settore di cui all’appalto in violazione delle epigrafate disposizioni.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, instando per il subentro nel contratto, proponendo contestuale istanza risarcitoria e, in via gradata, chiedendo la rinnovazione delle operazioni di gara.

Si costituivano l’Amministrazione e la controinteressata che contestavano l’avverso dedotto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare fissando contestualmente la data di trattazione del merito.

Con ricorso per motivi aggiunti, Terbroker impugnava il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’avviso di ricorso .

Le parti depositavano memorie e documentazione.

All’esito della pubblica udienza dell’8 magio 2013, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. La ricorrente impugna l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento contro interessato della gara d’appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo relativo all’ASL di Teramo.

I.1) Terbroker è attuale gestore del servizio e ha partecipato alla gara de qua graduandosi immediatamente dietro l’aggiudicataria, con punteggio uguale a quello conseguito dal raggruppamento formato da A&G B s.r.l. e Willis Italia S.p.a., cui il ricorso è stato notificato.

II. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che la controinteressata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per pretesa violazione del disposto di cui all’art. 37 codice dei contratti nella parte in cui stabilisce (nella formulazione vigente all’epoca del bando) il c.d. “principio di corrispondenza” tra quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione per i partecipanti a un raggruppamento temporaneo di imprese anche per gli appalti di servizi.

II.1) Più puntualmente, la mandante AIC B s.r.l., che partecipa al raggruppamento per il 30% e per tale quota si impegna a realizzare il servizio, non sarebbe qualificata per pari livello, avendo documentato (in sede di gara) un fatturato inferiore a quello corrispondente al 30% del requisito complessivo di partecipazione alla gara.

Né potrebbe soccorrere, argomenta la ricorrente, il disposto di cui al bando, che, all’art. 12 (peraltro, sul punto, espressamente impugnato in ricorso), prevede espressamente che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti anche al 100% dalla mandataria, perché si tratterebbe di previsione frontalmente contraria alla norma di legge e violativa del richiamato principio di corrispondenza.

II.2) Il Collegio sul punto deve anzitutto richiamare quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha individuato la “ratio” del citato principio c.d. “di corrispondenza” nell’esigenza di garantire, a monte, che le imprese partecipanti siano idoneamente qualificate e, a valle, che le prestazioni, proprio in quanto fornite da imprese idoneamente qualificate, siano, in quanto tali, presumibilmente idonee e non carenti sul piano esecutivo per incapacità dei prestatori di servizi.

II.3) Se questa è la logica che informa il sistema, una norma di bando che, benché nella (in sé) lodevole intenzione di favorire la più ampia partecipazione, non imponesse a monte (in sede di qualificazione) il possesso di determinati e quantificati requisiti in capo alle singole imprese riunite in ragguppamento, consentendo ai raggruppamenti di poter spendere utilmente la sola qualificazione (al 100%) della mandataria, pur autorizzando una non trascurabile quota di partecipazione (e di esecuzione) in capo ad una mandante ex se non qualificata (o, comunque, non per la quota di esecuzione dichiarata) si porrebbe in frontale contrasto con la citata disposizione di legge (almeno nella formulazione vigente all’epoca del bando).

Come già parte della giurisprudenza amministrativa ha affermato, peraltro, non può sostenersi che il c.d. “principio di corrispondenza” non valesse per gli appalti di servizi, qualificando come “interpretativa” la nuova formulazione dell’art. 37, comma 13, del codice appalti (in vigore dal 19 dicembre 2012, per effetto della modifica intervenuta con l’art. 36, comma 5-bis lett b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221) che testualmente, ora, si riferisce solo agli appalti “di lavori” (“Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazioene al raggruppament”) e vigendo il principio del necessario possesso dei requisiti tecnico-economici comunque fissati dal bando, che in ogni caso, la mandante del RTI non avrebbe dimostrato e l’Amministrazione non avrebbe verificato.

II.4) La difesa di parte controinteressata contesta l’assunto, deducendo la piena qualificazione di AIC B s.r.l., desumibile dai bilanci depositati in atti, pienamente utilizzabili allo scopo posto che la sua attività si è svolta in un arco temporalmente inferiore al triennio individuato nel bando per la determinazione dei requisiti di idoneità tecnica.

II.5) Il Collegio, ferma la generale valenza del principio di corrispondenza, come sopra specificato, non può non tener in conto le peculiarità del caso concreto, caratterizzato puntualmente: 1) da un bando che espressamente (art. 12) sancisce che “per quanto concerne il requisito richiesto all’art. 4 lett. a) a pena di esclusione (requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria) ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni: il RTI nel suo complesso dovrà possedere il 100% del requisito richiesto;
a tal fine è sufficiente che il requisito stesso sia posseduto interamente per il 100% da parte della sola capogruppo mandataria”, e, al punto recante “livelli minimi di capacità tecnica”, che, “per quanto concerne il requisito richiesto all’art. 5 a pena di esclusione (requisiti di ordine tecnico), tale requisito dovrà essere posseduto almeno da una delle ditte facente parte della compagine del raggruppamento”;
2) dalla circostanza che AIC s.r.l. (mandante) ha documentato (in giudizio) il possesso dei richiesti requisiti, sia pure limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività, infratriennale, producendo i bilanci ritualmente approvati.

II.6) Tenuto conto delle suindicate peculiarità, la disposizione del bando che limita la dimostrazione del 100% del possesso dei richiesti requisiti economico- finanziari e tecnici in capo alla sola capogruppo ben può coordinarsi con la disposizione di legge che impone (sostanzialmente) il principio di corrispondenza, nella specie rispettato.

Invero, non può che condividersi quanto sul punto sostenuto dalla difesa di parte controinteressata in ordine alla circostanza che, essendo AIC B una società di recente costituzione (20.11.2009) la stessa “non poteva oggettivamente possedere in proprio (…) i requisiti di qualificazione triennali prescritti dal bando”, ma ad essa “è concessa la facoltà – di cui all’art. 41, comma 3 d.lgs. n.163/2006 – di provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice” (cfr. memoria di costituzione Assiteca, pagina 6).

Naturalmente, la verifica di capacità (economico- finanziaria) non può che essere relativa agli anni di effettiva operatività dell’impresa, parametrando i dati numerico-quantitativi richiesti, percentualmente, al periodo in concreto valutabile.

Tale verifica, per AIC B, ha avuto esito positivo, risultando documentati (dai bilanci di esercizio) ricavi per l’anno 2010 pari ad euro 297.894,00 e l’anno 2011 ad euro 360.838,00, così risultando addirittura superato il requisito di fatturato richiesto dal bando (complessivi Euro 600.000,00 nel triennio).

II.7) Che poi in concreto AIC B tali requisiti abbia provato solo in corso di giudizio (e producendo documentazione formata successivamente alla data di presentazione dell’offerta) è fatto derivato dalla intervenuta contestazione appunto in giudizio (e non da parte dell’Amministrazione) e dalla già evidenziata circostanza che il bando non richiedeva affatto tale produzione (richiedendo invece la documentazione dei requisiti solo da parte della capogruppo e in capo ad essa).

II.8) Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

III. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che comunque AIC non avrebbe dimostrato il possesso del requisito di ordine tecnico, non avendo documentato l’intervenuto svolgimento di servizi di brokeraggio in favore di enti pubblici, “essendosi, infatti, limitata ad indicare tre contratti e, segnatamente: contratto con il Comune di Atri del 10.9.2010;
contratto con il Comune di Cellino Attanasio sottoscritto in data 28.12.2098;
contratto con il Consorzio di Bonifica Nord stipulato in data 31.12.2009” (cfr ricorso, pag. 15).

III.1) Il motivo è infondato.

Come già sopra detto (cfr. punto II) che precede) il disciplinare di gara richiedeva il possesso del requisito in capo ad almeno una delle ditte facenti parte della compagine del raggruppamento (come sancisce il ripetuto art. 12).

Conformemente al bando, pertanto, Assiteca, capogruppo, ha documentato il possesso del detto requisito al 100%.

Non può dunque richiedersi a AIC di documentare, a pena di esclusione, un requisito tecnico che il bando non richiedeva affatto.

III.2) Peraltro, la stessa AIC ha documentato di aver effettivamente svolto servizi (autocertificati, di brokeraggio assicurativo) in favore di enti pubblici, così soddisfacendo, anche nella sostanza, quanto messo in discussione dalla ricorrente.

III.3) Del resto, la ricorrente neppure ha espressamente impugnato, per tale parte, la disposizione di bando che consentiva la documentazione del requisito tecnico esclusivamente in capo alla mandataria.

IV. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver presentato la dichiarazione ex art.38, comma 1, lett. b) e c), codice dei contratti con riferimento agli institori di Assiteca e del Vice Presidente del C.d.A. di AIC B (ovvero, secondo una pretesa diversa formulazione del motivo, perché non avrebbe dichiarato la presenza degli institori e del Vice presidente del C.d.A. tra i soggetti con riferimento ai quali è stata effettuata la dichiarazione ex art. 38).

IV.1) Orbene, in disparte la circostanza, posta dall’attenta difesa della controinteressata, che la stessa ricorrente avrebbe omesso alcune delle dichiarazioni la cui mancanza imputa alla Assiteca (il che ridonderebbe, secondo la controinteressata, che sul punto non ha tuttavia proposto impugnazione incidentale, in un profilo di inammissibilità del motivo), il rilievo è infondato.

IV.2) Giova precisare che la controinteressata ha puntualmente presentato la documentazione relativa ai requisiti c.d. generali secondo le modalità indicate dal bando e utilizzando il modulario allegato.

Il bando (e gli allegati formulari) in alcun modo prevedeva la necessità che la dichiarazione in questione fosse presentata dagli (e/o riferita anche agli) institori ovvero al Vice Presidente del C.d.A., tanto meno a pena di esclusione.

IV.3) Il citato art. 38, codice dei contratti, per parte sua, non fa riferimento né agli institori né al Vice Presidente del C.d.A.

IV.4) Quanto in particolare, alla posizione degli institori, il Supremo Consesso Amministrativo, pur in presenza di qualche pronuncia difforme (tra cui la recentissima sentenza richiamata da parte ricorrente), sembra sul punto attestato all’insegnamento secondo cui l’ambito di applicazione del richiamato art. 38, impregiudicata la questione se debba estendersi ai procuratori speciali e/o generali (questione rimessa recentemente all’Adunanza Plenaria), va riferito ai soli amministratori della società muniti di potere di rappresentanza e non anche agli institori (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.6136/2011, 513/2011 e 4970/2012, quest’ultima confermativa, anche sul punto specifico, di TAR Abruzzo, L’Aquila, n.291/2011).

Institori, giova evidenziare, che, nel caso di specie all’esame, come dedotto da parte controinteressata, sono i meri rappresentanti (e non amministratori), in sede periferica, dell’impresa, articolata in ampia diffusione territoriale (in 18 città italiane), sicché l’obbligo dichiarativo in questione imporrebbe la verifica di moralità con riferimento ad un gran numero di soggetti, in massima parte senza alcun collegamento con l’ambito territoriale di intervento.

IV.5) Invece, il Vice Presidente del C.d.A. di AIC B, secondo lo statuto societario, non ha poteri di rappresentanza (riservati solo al Presidente e agli Amministratori delegati, ex art. 25 dello statuto), ma neppure gestionali, non affatto previsti dal detto statuto in suo favore.

IV.6) In disparte la dirimente questione sopra esaminata e risolta, va pure evidenziato che la ricorrente contesta, nella sostanza, la sola violazione del preteso obbligo formale (ritenuto insussistente per quanto sopra detto) e non già il pregiudizio sostanziale agli interessi presidiati dalla norma, che è, come tale, inidonea, anche nella prospettiva sostanzialistica preferita dalla giurisprudenza comunitaria, a legittimare l’esclusione del concorrente (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.6240/2011), tanto più in presenza di un bando che tale obbligo non espressamente disponeva a pena di esclusione.

V. Non merita accoglimento il quarto motivo di ricorso che contesta, per un primo profilo, l’operato della Commissione che avrebbe valutato comparativamente i singoli aspetti delle varie offerte e non le singole offerte nella loro globalità, per altro profilo, impingendo nel merito della stessa valutazione tecnica operata dalla Commissione in relazione ai punteggi attribuiti rispettivamente alle offerte Terbroker e Assiteca.

V.1) Quanto alla questione procedimentale, la ricorrente non deduce affatto che le diverse modalità operative, sinteticamente descritte, si siano ex se tradotte in differenti esiti procedimentali e da qui l’irrilevanza del rilievo anche alla stregua del disposto di cui all’art. 21-octies L. 241/90.

V.2) Quanto alla questione di merito, osserva il Collegio che appunto di merito (tecnico) si tratta e non di allegazione di (palesi) illogicità o irragionevolezze confluite nella quantificazione dei rispettivi punteggi, con conseguente inammissibilità della censura:

In proposito, giova ricordare che, secondo il costante insegnamento del Supremo Consesso Amministrativo, non è la contestazione del singolo elemento (avulso dal contesto globale nel quale necessariamente si inserisce) a determinare il diverso punteggio, con conseguente irrilevanza della singola incongruità, di cui peraltro sia la difesa di parte resistente che di parte controinteressata (cfr. pagg. 15-17 della memoria Assiteca in data 21 gennaio 2013) hanno dato ampia giustificazione, facendo retrocedere il rilievo medesimo a mera questione di merito, appunto.

VI. Il quinto motivo intende in sostanza fondare la legittimazione processuale della ricorrente in quanto seconda graduata avente titolo all’aggiudicazione in caso di soccombenza della Assiteca, ma lo stesso è inconferente sia perché nessuna delle parti ha messo in discussione la dedotta posizione legittimante, sia in ragione dell’esito delle sopra esaminate censure, per effetto del quale resta ferma la qualità di aggiudicatario del RTI controinteressato.

VII. Il sesto motivo di ricorso, che prospetta l’illegittimità delle operazioni di gara nella parte in cui il seggio di gara (anziché la commissione giudicatrice) ha assegnato i punteggi relativi alle offerte economiche è infondato.

VII.1) L’attività in questione (assegnazione dei punteggi alle offerte economiche) non è affatto valutativo-discrezionale ma assolutamente vincolata (il che non è contestato da parte ricorrente), discendendo l’attribuzione dei punteggi dall’applicazione automatica di parametri numerici (cfr. verbale di gara n.25 del 15.11.2012, doc. n.27 della produzione di parte controinteressata: “verificata la regolarità delle buste economiche, il seggio procede all’apertura delle stesse e rileva che tutte le ditte hanno offerto la percentuale minima delle commissioni da applicare ai premi assicurativi per le polizze RCA e non RCA e pertanto tutte conseguono il punteggio massimo di 20 punti”).

In proposito, il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che solo le attività con carattere valutativo debbano essere obbligatoriamente compiute dalla Commissione giudicatrice (cfr. Cons. di Stato, Sez.III., n.4331/2011)

VII.2) Peraltro, ove l’attività in questione (come concretamente esplicata) fosse stata compiuta dalla commissione giudicatrice, l’esito non sarebbe affatto mutato, data la natura automatica della detta attribuzione (non affatto contestata, si ripete, da parte ricorrente).

VIII. Sotto diverso profilo, la modifica dei componenti del seggio di gara intervenuta nel corso delle operazioni, e, sotto diverso profilo, la sua composizione, non inficiano la legittimità del suo operato e neppure sono state prospettate discrasie nell’esito della gara per effetto di tale intervenuta modificazione.

VIII.1) In proposito giova ancora richiamare sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “la possibilità di sostituire i membri di una commissione giudicatrice non incide sulla regolare composizione della Commissione stessa, non vietando l’art. 84 del codice qualsiasi modificazione soggettiva della composizione della Commissione” (cfr. Cons. di Stato, Sez.V, n.3079/2011).

VIII.2) Quanto al rilievo circa il ruolo rivestito nel contesto dell’amministrazione appaltante di un membro del seggio di gara (l’assistente amministrativo Mi, che non riveste qualifica di “funzionario”), ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata, posto che nella nozione di “funzionario” può rientrare qualsiasi membro “interno” all’Amministrazione, parte integrante della sua organizzazione (e non dunque membro “esterno”), salva la necessaria qualificazione, ove necessaria” (TAR Piemonte, n.711/2011;
TAR Lazio-Roma, n.2241/2011).

IX. Quanto, infine, alla contestazione, mossa nel settimo motivo, circa la pretesa inidoneità dei membri della commissione a valutare le offerte per il servizio di brokeraggio assicurativo (non disponendo della necessaria competenza), il rilievo è del pari infondato.

IX.1) Detti componenti sono tutti interni all’Amministrazione e “il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto del contratto, previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006 richiesto anche per i componenti interni facenti parte delle commissioni di gara, deve valutarsi compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara (cfr. Cons. di Stato, Sez.V, n.4916/2012 e n.4756/2011).

Nella specie, i membri della commissione sono, come dedotto da parte controinteressata e resistente, il Presidente, dirigente medico preposto all’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale e Sicurezza sociale (nella cui competenza rientra la gestione tecnica del rischio clinico), e gli altri componenti, rispettivamente, coordinatore del Comitato di valutazione sinistri istituito presso l’ASL di Teramo (che provvede alla definizione delle politiche aziendali per la copertura assicurativa del rischio), dirigente dell’Unità amministrativa complessa Affari generali (tra le cui competenze è compresa la gestione delle problematiche attinenti alla copertura assicurativa aziendale) e dirigente amministrativo appartenente al Comitato di valutazione sinistri dell’Unità di gestione del rischio Clinico;
tutti i componenti sono dunque titolari di competenze specifiche in materia assicurativa e dunque sicuramente titolati alla valutazione dell’oggetto del contratto.

X. L’esito del ricorso principale comporta il rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti, inteso all’impugnazione del diniego tacito di autotutela serbato dall’ASL Teramo e alla declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, peraltro sviluppato su vizi esclusivamente di illegittimità derivata.

X.1) Esito conseguenzialmente analogo hanno le domande risarcitorie, in forma specifica e per equivalente.

X.2) Il ricorso va in definitiva, respinto giacché infondato.

XI. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi