TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-07-06, n. 201700588
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2017
N. 00588/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2002, proposto da:
Amministrazione Provinciale di Macerata, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Cristiano Teodoro in Ancona, via Augusto Elia, 11;
contro
Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Ancona, in persona dei rispettivi Presidenti p.t., non costituite in giudizio;
Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P C e L S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. P C in Ancona, via Giannelli, 36;
per l'annullamento
- della delibera di Giunta regionale n.2537 del 13.5.1991, portante proposta di ripartizione provvisoria della quota del fondo sanitario nazionale di parte ricorrente per l’anno 1991 per il finanziamento della spesa sanitaria delle USL e della spesa di competenza della Regione;
- della delibera del Consiglio regionale n.58 del 13.11.1991, portante approvazione della ripartizione provvisoria per l’anno 1991:
- della delibera del Consiglio regionale n.8 del 21.12.1990 (ripartizione provvisoria anno 1990);
- della delibera del Consiglio regionale n.181 del 28.7.1989 (ripartizione provvisoria anno 1989);
- della delibera del Consiglio regionale n.140 del 27.7.1988 (ripartizione provvisoria anno 1988);
- della delibera del Consiglio regionale n.83 del 15.5.1987 (ripartizione provvisoria anno 1987);
- della delibera del Consiglio regionale n.29 del 13.5.1986 (ripartizione provvisoria anno 1986);
- della delibera del Consiglio regionale n.50 del 18.11.1986 (ripartizione provvisoria anno 1986. modifica);
- della delibera del Consiglio regionale n.193 del 5.3.1985 (ripartizione provvisoria anno 1985);
- della delibera di Giunta regionale n.4162 del 12.9.1983, portante rendiconto della spesa sanitaria di parte ricorrente per l’esercizio 1981 – disavanzo 1981;
- della delibera di Giunta regionale n.1295 del 16.4.1981 di erogazione agli enti locali di un primo acconto sulle somme spettanti per l’esercizio delle funzioni sanitarie nel trimestre gennaio/marzo 1981;
- di ogni altro atto emesso nel corso del procedimento e citato negli atti precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che all’udienza pubblica il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse ad una decisione nel merito del ricorso in esame;
Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia e tenuto conto della richiesta di compensazione formulata congiuntamente dalla parte ricorrente - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio;