TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2023-05-23, n. 202300539
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Pubblicato il 23/05/2023
N. 00539/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la signora-OMISSIS-, cittadina peruviana, ha impugnato il provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in quanto la ricorrente non ha superato il numero minimo di verifiche previsto dall’art. 46 comma 4 del D.P.R. n. 394/1999, né ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati;
Considerato che, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394, “I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi” ;
Considerato che la ricorrente, per l’ultimo anno accademico (2022/2023), non solo non ha dimostrato il superamento di verifiche, ma neppure l’iscrizione all’Università, che è stata strumentalmente effettuata soltanto il -OMISSIS-, dopo l’emanazione del provvedimento impugnato;
Considerato che la ricorrente non convive con il coniuge o con parenti in linea retta, sicché non sussistono neppure in via di fatto le condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare ex art. 29 D. Lgs. n. 286/1998 o la valutazione – ex art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 286/98, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale 18.7.2013, n. 202 - di eventuale prevalenza dei legami familiari sulla carenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 14 comma 2 D. Lgs. 6/3/2017, n. 40, l'ammissione al servizio civile universale, pur testimoniando di una positiva volontà di integrazione, “non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno” ;
Considerato che l’insussistenza dei presupposti concerne soltanto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di studio, salva la facoltà di richiederlo e/o di concederlo per altri motivi, e salva la valutazione del ricorrere di condizioni di salute suscettibili di determinare lo stato di inespellibilità (art. 19 comma 2 lett. d- bis D. Lgs. n. 286/98);
Ritenuto pertanto il ricorso infondato;
Considerato che sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;