TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200252
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Testo completo
N. 00252/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2007, proposto da:
Di CC AR, Di CC NN, Di CC HI, Di CC IN e Di CC DO, nella qualità di eredi della IG.ra Di ED TE, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Gallipoli e Giovanni Artuso, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Rosica n. 1 presso la IG.ra Toscano;
contro
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Marchitelli, come da mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù della IB Commissario Straordinario n. 23 del 14.2.2007, con domicilio eletto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm.) presso la Segreteria di questo Tribunale;
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di ER (A.T.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la declaratoria:
1) in via principale, per la condanna dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) all’emanazione, in esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza TAR Basilicata n. 775 del 18.7.2003, di apposito provvedimento, che disponga la cessione in favore dei ricorrenti della proprietà dei terreni foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338, siti nella Località La Martella del Comune di ER ed aventi una superficie complessiva di 4.448 mq., previo annullamento (o rectius disapplicazione) della IB Amministratore Unico SI n. 31 del 24.1.2006 (comunicata con nota Dirigente Area Tecnica SI prot. n. 4067 del 16.3.2006 e ricevuta dai ricorrenti in data 18.3.2006), già impugnata dai ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 7.7.2006 all’SI ed all’ATER di ER e depositato presso l’SI il 14.7.2006;
2) in via subordinata, per la condanna dell’SI al risarcimento dei danni, patiti dai ricorrenti, derivanti dalla mancata cessione della proprietà dei predetti terreni, particelle nn. 308, 309 e 338, “da quantificarsi alla stregua dei valori indicati nella IB Amministratore Unico SI n. 31 del 24.1.2006 ovvero alla stregua dei parametri di calcolo previsti dalla legge per le procedure espropriative”;
3) “in estremo subordine”, per la condanna dell’SI al risarcimento dei danni, patiti dai ricorrenti, derivanti dalla mancata cessione della proprietà dei predetti terreni, particelle nn. 308, 309 e 338, “da quantificarsi in via equitativa” (tali domande risarcitorie, peraltro, sono state già proposte nell’ambito del predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di impugnazione della citata IB Amministratore Unico SI n. 31 del 24.1.2006);
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.L.S.I.A.;
Vista la Sentenza Parziale n. 573 del 6.12.2011;
Vista l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di ER;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Francesco Gallipoli, per la parte ricorrente, e SA RL, su delega dell'Avv. Giacomo Marchitelli, per la resistente SI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto dell’1.3.1977 l’ESAB (a tale Ente è succeduta ai sensi dell’art. 4, comma 2, L.R. n. 38/1996 l’attuale resistente SI) concedeva, soltanto per il periodo 1.3.1977-31.8.1977 (cioè soltanto per 6 mesi) e per l’esclusivo uso della coltivazione cerealicola ed erbacea, i terreni foglio di mappa n. 65, particelle nn. 308, 309 e 338, siti nella località La Martella del Comune di ER ed aventi una superficie complessiva di 4.448 mq., alla dante causa dei ricorrenti, Di ED TE, per un canone annuo (sic) di £. 5.000 ed il rimborso degli oneri fondiari e contributi di bonifica anticipati dall’Ente, prevedendo la revoca di tale concessione “anche prima della scadenza sopra indicata con il solo preavviso di un mese mediante raccomandata a.r., per qualsiasi esigenza, comunque inerente alle finalità istitutive e funzionali dell’Ente a suo insindacabile giudizio, senza che la concessionaria abbia diritto a compensi, indennizzi e risarcimenti di sorta, in conseguenza ed in relazione all’anticipata risoluzione della concessione”.
Ma dopo la scadenza del 31.8.1977 la dante causa dei ricorrenti continuava a detenere i predetti terreni, versando il canone di £. 5.000 e rimborsando gli oneri, anticipati dall’ESAB.
In attuazione dell’art. 11, comma 2, L. n. 386/1976 (ai sensi del quale “i beni immobili del patrimonio acquisito dagli Enti di Sviluppo Agricoli” regionali, “ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all’agricoltura”, “possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall’Ufficio Tecnico Erariale”), con IB Comitato Esecutivo n. 227 del 5.6.1990 l’ESAB di ER stabiliva che gli immobili, di proprietà dell’ESAB, “in possesso di terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure a qualsiasi titolo, ma da almeno 10 anni”, potevano essere venduti a tali possessori “al prezzo stabilito dall’Ufficio Tecnico Erariale”, specificando che tutte le vendite dovevano essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione (mentre, per i terreni, posseduti da meno di 10 anni, se vi erano più richiedenti, doveva essere esperita una gara al rialzo, partendo dal prezzo base stabilito dall’U.T.E.).
Poiché, con l’approvazione nel 1975 del PRG (cd. Piano Piccinato) la destinazione delle predette aree (foglio 65, plle nn. 308, 309 e 338) era stata mutata da agricola in zona residenziale e zona a verde pubblico, la Di ED TE, con domande del 20.4.1988 e del 27.3.1991 aveva chiesto all’ESAB di ER di acquistare tali terreni.
Invece, con IB Comitato Esecutivo n. 335 del 12.6.1991 l’ESAB di ER, poiché