TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-22, n. 202400534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-22, n. 202400534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400534
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00534/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02698/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2698 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Commissariato di P.S. di Maddaloni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

a) del provvedimento prot. 135.22/D.P.A./FVO/2023/nC del 27.4.2023, notificato in data 9.6.2023, del Questore di Caserta con cui è stato ordinato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del sig. -OMISSIS- al Comune di abituale dimora ed al contempo è stato vietato allo stesso di ritornare per un periodo pari a 2 anni nel Comune di Santa Maria a Vico;

b) ove e per quanto lesiva, della proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio avanzata dal personale del Commissariato di P.S. Maddaloni dell'8.2.2023;

c) ove e per quanto lesivi, degli atti d'ufficio relativi ai precedenti penali del sig. -OMISSIS- ed alle frequentazioni dello stesso;

d) ove e per quanto lesivo, del verbale, non conosciuto e di cui non è nota la data, concernente il controllo di polizia menzionato nel provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e dei relativi allegati;

e) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento del 7.2.2023 e della documentazione attestante la notifica ovvero il tentativo di notifica della stessa;

f) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti;
con contestuale richiesta di proposizione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea tramite rinvio ai sensi dell'art. 267 del TFUE sulla corretta interpretazione degli artt. 15 della Carta di Nizza e 26, 45, 46, 47 e 48 TFUE, ponendo, in particolare, la seguente questione interpretativa pregiudiziale: “se i principi di libertà di libertà professionale ed il diritto di lavorare, di cui agli articoli 15 Carta di Nizza e 26, 45, 46, 47 e 48 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di misure di prevenzione, quale quella italiana contenuta negli artt. 1 e 2 D.lgs. 159/2011, secondo la quale è consentita l'adozione di un provvedimento di foglio di via obbligatorio anche in caso di comprovate esigenze lavorative del destinatario”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso all’esame, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento meglio in epigrafe individuato con il quale il Questore di Caserta gli ha ordinato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di abituale dimora ed al contempo gli ha vietato di ritornare per un periodo pari a 2 anni nel Comune di Santa Maria a Vico.

Il ricorrente, che deduce in fatto l’insussistenza di pregiudizi a suo carico e, per contro, la necessità di recarsi nel Comune di Santa Maria a Vico per ragioni professionali (il ricorrente svolge attività di collaborazione con una ditta la cui sede legale è appunto in Santa Maria a Vico), lamenta, sotto vari profili, violazione di legge (art. 2 D. Lgs. 159/2011, art. 3 L.2 41/90, art 4 Cost., art. 15 Carta di Nizza) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, non sussistendo alcun elemento da cui trarre la prognosi di pericolosità di esso ricorrente, presupposto per l’emanazione della misura;
violazione del principio di proporzionalità, quanto alla durata della misura;
mancato bilanciamento degli interessi in gioco, non avendo l’Amministrazione considerato le esigenze lavorative del ricorrente;
incompetenza del Vicario reggente che ha emanato l’atto, di sola competenza del Questore;
in via subordinata, chiedeva sollevarsi questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia U.E. ai sensi dell’art. 267 TUE, ove le esigenze lavorative del ricorrente dovessero essere ritenute, in base alla normativa interna, recessive a fronte dell’interesse alla sicurezza pubblica.

L’adito TAR, prima con decreto n. 995/2023 e poi con ordinanza n. 1093/2023 accoglieva l’istanza cautelare di sospensione dell’atto gravato, ordinando all’Amministrazione il deposito degli atti istruttori.

L’Amministrazione si costituiva depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 9 gennaio 2024, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

1. E’ contestata la legittimità del provvedimento con il quale è stato ordinato al ricorrente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al Comune di abituale dimora e al contempo è stato vietato allo stesso di ritornare per un periodo pari a 2 anni nel Comune di Santa Maria a Vico.

1.1. In punto di fatto, il provvedimento ha fatto seguito al controllo del ricorrente nel Comune di Santa Maria a Vico, unitamente ad altro soggetto (per quanto risulta dal verbale, gravato da precedenti penali e di polizia), nel corso del quale gli agenti verbalizzanti avrebbero constatato un atteggiamento di fastidio da parte del ricorrente che non avrebbe dato ragioni della sua presenza nel Comune;
il ricorrente, inoltre, accompagnato dal fratello, del pari attinto da precedenti penali e di polizia, risulterebbe persona gravata di precedenti di polizia per gravi reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio, detenzione abusiva di armi, falsità materiale commessa in P.U. in atti pubblici;
falsità ideologica commessa in P.U. in atti pubblici (cfr. allegato 001 della produzione di parte resistente in data 3.7.2023);
da qui la ritenuta pericolosità che legittimerebbe il provvedimento impugnato.

1.2. Il ricorrente ha diffusamente contestato il provvedimento impugnato per plurimi profili che possono essere sintetizzati come segue:

non sussistono i presupposti per l’emanazione del foglio, non essendo esso ricorrente soggetto pericoloso, e non sussistono elementi dai quali evincere tale pericolosità;
in particolare, essendo insussistenti i precedenti penali richiamati erroneamente dagli agenti operanti;

l’errore compiuto da questi ultimi ridonda in difetto di istruttoria e di motivazione;

analoghi vizi possono riscontrarsi allorché l’Amministrazione erroneamente ritiene insussistenti le ragioni professionali che collegano il ricorrente al Comune di Santa Maria a Vico;

in ogni caso, tali ragioni non sono state poste in bilanciamento con le concorrenti esigenze di sicurezza pubblica;

ove tale bilanciamento non fosse possibile in base alle norme interne, occorrerebbe che le stesse fossero confrontate con le norme contenute nella Carta di Nizza, che garantisce il diritto al lavoro;

il provvedimento è stato comunque emanato da organo incompetente, dovendo, sullo stesso, pronunciarsi il Questore.

2. Il Collegio deve anzitutto precisare che il sollevato motivo di incompetenza non è stato ritenuto ragione “più liquida” per la decisione, essendo sul punto necessaria istruttoria sull’organizzazione interna dell’ufficio e sull’eventuale sussistenza di provvedimenti di delega e mancando, al riguardo, alcuna deduzione difensiva da parte dell’Amministrazione costituita.

Per la definizione del ricorso, occorre dunque previamente esaminare gli ulteriori motivi sollevati, che si esaminano congiuntamente, come segue.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. La misura di prevenzione personale applicata dal questore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come successivamente modificato e integrato, può riguardare (art. 1 d.lgs. cit.) soggetti nei cui confronti possa predicarsi una prognosi di pericolosità e, in particolare: “a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2 nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o mentale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

In tali casi (art. 2 d.lgs. cit), “qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione, ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.

Le sopra riportate disposizioni, che legittimano gli interventi di prevenzione meno intensi nei confronti del soggetto “socialmente pericoloso”, ma pure incidenti significativamente sulla sua libertà di circolazione, esigono dunque una pregnante motivazione sulla pericolosità dei soggetti e, in particolare, sulla loro presumibile propensione a delinquere, e questo “sulla base di elementi di fatto”.

L’art. 2 del d.lgs. citato, richiede, in particolare, la formulazione di un giudizio prognostico e predittivo da cui inferire che detti individui risultino pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dal luogo di residenza.

3.2. La giurisprudenza ha poi richiesto, per la legittima applicazione della misura, la indicazione di attuali e concreti elementi di fatto, dai quali desumere la pericolosità sociale, con un giudizio individualizzante, nonché, con riferimento alla categoria dei soggetti di cui alla lettera c), art. 1, l’indicazione delle precise modalità aggressive dei beni protetti, ovvero la sicurezza e tranquillità pubblica.

In definitiva, il foglio di via deve essere motivato “con riferimento a concreti comportamenti del soggetto dai quali possano desumersi indici di pericolosità per la sicurezza pubblica” (cfr. TAR Umbria, 27 maggio 2014, n. 273), ovvero a “episodi di vita che, secondo la prudente valutazione della autorità di polizia, rivelino oggettivamente una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dalla legge” (cfr. Cons. di Stato, III, n 368/2012).

3.3. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prognostica operata dall’Amministrazione si manifesta nella forma del sindacato c.d. estrinseco sull’esercizio della discrezionalità, rilevandosi come le norme di prevenzione riconoscono all’Amministrazione un “ampio margine di apprezzamento” nella valutazione della pericolosità sociale, condotta tuttavia sempre sulla base di elementi concreti (cfr. Cons. di Stato. III;
n. 368/2012), e la misura irrogata resta sindacabile per gli ordinari profili di abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione o del travisamento della realtà fattuale.

4. Nel caso di specie, il ricorrente ha sostanzialmente smontato il supporto fattuale alla valutazione di pericolosità operata dall’Amministrazione;
ha anzitutto smentito la sussistenza di precedenti penali a suo carico (depositando il certificato del Casellario intonso) e sul punto l’Amministrazione ha dovuto far riferimento (del tutto generico) alle proprie banche dati, evidentemente non aggiornate, né ha in altro modo comprovato i propri assunti;
ha di seguito dimostrato di avere altre valide ragioni per giustificare la propria presenza nel Comune di Santa Maria a Vico, evidentemente diverse dalla intenzione di delinquere, costituite dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la ditta -OMISSIS- s.r.l., il cui oggetto è il commercio all’ingrosso di abiti, accessori e articoli di pelletteria, che alla figlia dal ricorrente fa capo e nella quale riveste la carica di “export manager”, la cui sede operativa è appunto in Santa Maria a Vico (come risulta dalla allegata documentazione).

4.1. A fronte di tali documentate confutazioni e giustificazioni, la sola impressione di “fastidio” percepita dagli agenti operanti in sede di controllo (che è peraltro fatto oggetto di diffuse critiche da parte del ricorrente nelle memorie del 3 luglio e 5 dicembre 2022, a sostegno ulteriore della tesi della superficiale conduzione dello stesso), non meglio specificata e neppure rifluente in atteggiamenti violenti, di cui non si dà precisa contezza, non è evidentemente sufficiente a radicare in capo al ricorrente la prognosi di pericolosità che è presupposto per l’irrogazione della misura di prevenzione, non assurgendo a rilevante e decisivo elemento di fatto deponente univocamente per la prognosi di pericolosità.

4.2. Alla stregua delle suesposte dirimenti considerazioni, il provvedimento, dunque, disvela con evidenza la sua insufficienza istruttoria e motivazionale e va, pertanto, annullato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

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