TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-09-02, n. 202009306
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2020
N. 09306/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05866/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5866 del 2008, proposto da
Agritech s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D L T e M L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio
per l'annullamento
delle deliberazioni della G.R. Lazio 8.02.2008 n.80 e del C.C. 12.02.2008 di ratifica dell’Accordo di Pianificazione sottoscritto il 6.02.2008 dal Sindaco di Roma e dal Presidente della Regione Lazio inerente il nuovo PRG del Comune di Roma, dell’Accordo stesso, delle determinazioni assunte dalla Conferenza di copianificazione nella seduta del 4-5.02.2008, dell’art. 22 delle NTA al PRG e di ogni altro atto presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato le deliberazioni della G.R. Lazio 8.02.2008 n.80 e del C.C. 12.02.2008 di ratifica dell’Accordo di Pianificazione sottoscritto il 6.02.2008 dal Sindaco di Roma e dal Presidente della Regione Lazio inerente il nuovo PRG del Comune di Roma, l’Accordo stesso, le determinazioni assunte dalla Conferenza di copianificazione nella seduta del 4-5.02.2008, l’art. 22 delle NTA al PRG ed ogni altro atto presupposto o comunque connesso.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà; 2) eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, apoditticità e difetto di motivazione; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo e di istruttoria, mancata considerazione dell’interesse privato rispetto a quello pubblico; 4) eccesso di potere per irrazionalità e illogicità sotto altro profilo, 5) violazione dell’art.9 del DPR n. 327/2001, violazione dell’art. 42 Cost.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, ora Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
All’udienza pubblica dell’8.07.2020 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Roma, tra le vie Prenestina, del Maggiolino e Colle della Mentuccia, già zona agricola in base al previgente PRG del 1965, dinanzi alla previsione per le sue aree della destinazione a “Verde e Servizi” da parte del nuovo PRG di Roma, adottato con delibera CC n. 33 del 19-20.03.2003, all’interno di un vasto perimetro di Programma Integrato, aveva presentato, attraverso un rappresentante, congiuntamente ad altri proprietari di lotti limitrofi al suo, un’articolata osservazione, con cui aveva proposto, in alternativa, di destinare le aree de quibus a “Tessuto della Città da ristrutturare di tipo B, prevalentemente per attività”, o di individuare, nel perimetro del Programma Integrato, un sub-perimetro coincidente con il suo terreno e con quelli limitrofi “al fine di snellire la procedura amministrativa e permettere ai soggetti proponenti il Programma Integrato di procedere autonomamente”.
Tale osservazione era stata solo parzialmente accolta dal Comune, cosicchè solo una parte della più vasta area de qua - non comprensiva della proprietà della ricorrente - era stata ricompresa nel tessuto proposto.
La ricorrente sottolineando che una porzione della sua proprietà, essendo edificata, rientrava già nel perimetro del Tessuto per attività, “ma solo in parte, restandone fuori una porzione costituente indubbia pertinenza dell’edificato e quindi parte integrante necessaria per l’attività” ha, quindi, lamentato l’irragionevolezza e l’illegittimità di tale scelta dell’Amministrazione, che risultava “incoerente rispetto allo spessore della proposta, finalizzata ad una riqualificazione e riordino con congrua dotazione di servizi” dell’intera zona - che avrebbe avuto “un senso solo con il supporto dell’intero comprensorio” - e che rischiava di rendere ancor più disomogeneo il contesto edilizio di riferimento.
Destinare un’area così ampia come quella formata dal terreno di sua proprietà e da quelli limitrofi a “Verde e Servizi” avrebbe necessitato, poi, di un’attenta ponderazione dei contrapposti interessi, mancata, invece, secondo il ricorrente nel caso di specie; l’eccessiva estensione del PRINT avrebbe, inoltre, reso inattuabile tale programma.
Parimenti illegittimo sarebbe stato, infine, l’art. 22 delle NTA al PRG, in base al quale, decaduti i vincoli preordinati all’esproprio, l’Amministrazione avrebbe potuto procrastinare sine die gli effetti per legge riconnessi a tale decadenza, ossia il ritorno al regime privatistico del bene.
Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.
In relazione alle scelte urbanistiche generali effettuate dall’Amministrazione Comunale nell’adozione del nuovo PRG occorre premettere che esse, al pari delle localizzazioni, rientrano sicuramente nell’ampia discrezionalità dell’Ente (cfr. Ad. Plen. 22.12.1999 n. 24; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 18.04.2011 n. 3347) e non sono sindacabili dal Giudice Amministrativo, tranne nel caso che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità; risulta, quindi, ammissibile la revisione anche in senso peggiorativo (ma non è questo il caso) di precedenti previsioni, pur in assenza di specifica motivazione, tranne nei casi di affidamento “qualificato” (esistenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione) (cfr. Cons. St. Sez. IV, 12.05.2010 n. 2843).
Va peraltro anche sottolineato che l’aspirazione ad una