TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-06-07, n. 202300755

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-06-07, n. 202300755
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300755
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 00755/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2020, proposto da
Q A, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cellino San Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Lecce, via Scarambone, n. 56;



nei confronti

Dgli Ati P, non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cellino San Marco n.7 del 30.1.2020, con cui è stato formulato indirizzo al Dirigente competente al fine di predisporre tutti gli atti necessari all'affidamento tramite "project financing" dei servizi cimiteriali incluso (anche) il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale, nell’ambito di un progetto di ampliamento del predetto Cimitero;

- della determina n.57 del 29.1.2010, con cui il Responsabile del IV° Settore del Comune di Cellino San Marco ha conferito incarico ad un Tecnico specializzato per la redazione di una perizia ricognitiva dell'impianto di illuminazione votiva del Cimitero Comunale ai fini dell'affidamento di cui sopra;

- della nota prot.n. 1232 del 30.1.2020 a firma del Responsabile del IV° Settore del Comune di Cellino San Marco, con cui si invita il ricorrente a fornire tutta la documentazione tecnica contabile ed amministrativa dell'impianto di che trattasi, nonché nel contempo si ingiunge al medesimo a voler rilasciare l'impianto medesimo allorquando sarà disposta l'aggiudicazione della espletanda gara per l’affidamento del servizio pubblico di illuminazione votiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellino San Marco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa A A e udito per la parte resistente il difensore avv.to G. Misserini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente - che, in forza di un contratto di concessione stipulato nel 1979 (di durata decennale), gestisce (in regime di proroga di fatto) il servizio di illuminazione votiva del Cimitero Comunale del Comune di Cellino San Marco - con ricorso notificato il 17/02/2020 e depositato in giudizio il 04/03/2020, impugna: la deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Cellino San Marco n. 7 del 30.1.2020 con cui è stato formulato indirizzo al Dirigente competente al fine di predisporre tutti gli atti necessari all’affidamento tramite “ project financing ” dei servizi cimiteriali incluso (anche) il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale, nell’ambito di un progetto di ampliamento del predetto Cimitero; la determina n.57 del 29.1.2010, con cui il Responsabile del IV° settore ha conferito incarico ad un Tecnico specializzato per la redazione di una perizia ricognitiva dell’impianto di illuminazione votiva del Cimitero Comunale ai fini dell’affidamento di cui sopra, la nota prot. n. 1232 del 30.1.2020 a firma del Responsabile del IV° settore, con cui si invitava il ricorrente a fornire tutta la documentazione tecnica contabile ed amministrativa dell’impianto di che trattasi, nonché nel contempo si ingiungeva al ricorrente che “ all'atto dell'aggiudicazione l'impianto dovrà essere rilasciato dalla S.V. immediatamente e senza alcun preavviso nonché senza possibilità di contestazione ed eccezione alcuna considerato il regime di proroga di fatto di un contratto del 1979 ”. In via subordinata, chiede la condanna del Comune intimato al pagamento delle somme relative al riscatto dell’impianto elettrico de quo da parte del Comune medesimo, in base all’art. 8 del capitolato di concessione, mediante rimborso del valore di stima previo accordo tra le parti o, in subordine, in caso di contestazione, previa ammissione di apposita C.T.U..

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

VIOLAZIONE ED ERRONEA INTEPRETAZIONE DEI DD.MM. 31.12.1983, 1.7.2002, 16.5.2006 IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI DD.LGS 163/2006 E 50/2016 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA –VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE ART.3 L.241/1990 – CARENZA MOTIVAZIONALE - VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL CAPITOLATO (LEX SPECIALIS) NONCHE’ DEL CONTRATTO CONCESSORIO – ECCESSO DI POTERE CONTRADDITTORIETA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – SVIAMENTO.

Con decreto cautelare n. 144 del 4/03/2020, il Presidente di questa Sezione ha respinto provvisoriamente l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 29 Aprile 2020, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, tutte le domande proposte con il ricorso - a parte ogni questione preliminare sollevata dal Comune resistente - appaiono infondate, in quanto il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, sicchè - ex artt. 34 D.L. n. 179/2012 e 13 D.L. n. 150/2013 - la concessione gestita dal ricorrente è cessata per legge al 31 Dicembre 2014, senza che possa argomentarsi di rinnovi taciti sino al 2029, pertanto il rilascio dell’impianto in questione è atto dovuto. Ritenuto, altresì, insussistente un danno grave ed irreparabile immediato per la parte ricorrente ”.

Il 19/03/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Cellino San Marco, depositando una memoria difensiva per impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto,

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