TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-27, n. 202410595
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 10595/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01766/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2023, proposto da
Hbg Entertainment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Clizia Calamita Di Tria, Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già Agenzia dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gi&Em S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , controinteressata intimata non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Assotrattenimento 2007 - Associazione Operatori dell'Intrattenimento e del Tempo Libero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Massimo Piozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.C.A.D.I. - Associazione Concessionari di Giochi Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;
Sapar - Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Generoso Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della circolare applicativa della Regione Lazio n. 32218 dell'11 gennaio 2023,
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2023 e ritualmente notificato l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento previa concessione delle misure cautelari adeguate, stante la “ illegittimità della circolare della regione Lazio n. 32218/2023 derivata dall’incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 6, l. r. lazio n. 16/2002 attuate. violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. sotto plurimi profili. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, sviamento, contraddittorietà ” con riferimento a:
- il “ nuovo limite minimo di 2 metri lineari per il distanziamento tra gli apparecchi ”;
- la “ pausa obbligatoria dal gioco di cinque minuti ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo ”;
- il “ divieto di fumo posto dall’art. 6, l.r. Lazio n. 16/2022 e la sua interpretazione letterale e costituzionalmente orientata, con conseguente illegittimità della circolare regionale; in linea subordinata, illegittimità costituzionale del divieto di fumo contenuto nella l.r. Lazio n.16/2022 ”.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni pubbliche, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Sono altresì intervenute nel giudizio ad adiuvandum le associazioni indicate in epigrafe.
All’udienza dell’8 marzo 2023 le parti hanno dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
In seguito ad istanza di fissazione dell’udienza pubblica, alla data del 3 aprile 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nell’odierno giudizio viene in rilievo la disciplina in materia di gioco d’azzardo applicabile sul territorio regionale.
In particolare, con la L.R. n. 5/2013, recante “ Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del
gioco d'azzardo patologico ”, la Regione Lazio ha dettato alcune prescrizioni volte a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili nonché a prevenire e contrastare fenomeni di GAP (Gioco d’Azzardo Patologico).
La suddetta legge è stata recentemente modificata con la L.R. n. 16 dell’11 agosto 2022 e, in particolare, per quanto qui d’interesse:
“ a) il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: 1. Fermo