TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2021-09-22, n. 202100555

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2021-09-22, n. 202100555
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100555
Data del deposito : 22 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2021

N. 01107/2021 REG.RIC.

N. 00555/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01107/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale privo di data e numero, inviato alla ricorrente in data 9.06.2021 con mail ordinaria dall'indirizzo “comunicazioni-scuola@portaleargo.it”, con il quale si comunica la mancata ammissione all'esame di stato 2021;

nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale, allo stato altrimenti non noto;

nonché per l'accertamento

del diritto della signora -OMISSIS- di ottenere la possibilità di sostenere gli Esami di Stato con conseguente riconvocazione della Commissione di Esame;

nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimo comportamento dell'istituto scolastico resistente e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di valutazione del profitto alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Istituto-OMISSIS-;
Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. R M P e udito per la ricorrente il difensori avv. R. Francioso;


- ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:

a) l’impugnato provvedimento non reca alcun riferimento alla grave patologia da cui la ricorrente è affetta (Astrocitoma pilocitico recidivo cerebellare destro; id est : tumore al cervello), la quale ha verosimilmente influenzato in termini negativi la sua capacità di preparazione e apprendimento, specie in epoca Covid-19, con connessa necessità di didattica a distanza;

b) l’assenza di riferimento alla patologia da cui la ricorrente risulta affetta sembra confermata dall’Amministrazione, la quale nella propria nota depositata in data 26.7.2021 ha da un lato affermato che: “ E’ noto ai docenti del Consiglio di Classe e alla scrivente che -OMISSIS- sia affetta da una grave patologia … ”, aggiungendo tuttavia che: “ si precisa, tuttavia, che la scuola non ha piena contezza delle caratteristiche e degli effetti della patologia poiché nessuna documentazione formale, relativa a diagnosi, invalidità o disabilità, risulta agli atti di questa Istituzione Scolastica ”;

- ritenuta altresì la sussistenza del periculum , insito nelle ovvie conseguenze negative derivanti – dal punto di vista personale e professionale – dall’esecuzione dell’atto impugnato;

- ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, con riesame della posizione della minore ricorrente, alla luce della documentazione medica attestante la patologia da cui quest’ultima risulta affetta;

- ritenuto di fissare per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 19.1.2022;

- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

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