TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2021-09-22, n. 202100555
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Pubblicato il 22/09/2021
N. 00555/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01107/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ope legis
;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale privo di data e numero, inviato alla ricorrente in data 9.06.2021 con mail ordinaria dall'indirizzo “comunicazioni-scuola@portaleargo.it”, con il quale si comunica la mancata ammissione all'esame di stato 2021;
nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale, allo stato altrimenti non noto;
nonché per l'accertamento
del diritto della signora -OMISSIS- di ottenere la possibilità di sostenere gli Esami di Stato con conseguente riconvocazione della Commissione di Esame;
nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimo comportamento dell'istituto scolastico resistente e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di valutazione del profitto alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Istituto-OMISSIS-;Ministero dell'Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. R M P e udito per la ricorrente il difensori avv. R. Francioso;
- ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:
a) l’impugnato provvedimento non reca alcun riferimento alla grave patologia da cui la ricorrente è affetta (Astrocitoma pilocitico recidivo cerebellare destro; id est : tumore al cervello), la quale ha verosimilmente influenzato in termini negativi la sua capacità di preparazione e apprendimento, specie in epoca Covid-19, con connessa necessità di didattica a distanza;
b) l’assenza di riferimento alla patologia da cui la ricorrente risulta affetta sembra confermata dall’Amministrazione, la quale nella propria nota depositata in data 26.7.2021 ha da un lato affermato che: “ E’ noto ai docenti del Consiglio di Classe e alla scrivente che -OMISSIS- sia affetta da una grave patologia … ”, aggiungendo tuttavia che: “ si precisa, tuttavia, che la scuola non ha piena contezza delle caratteristiche e degli effetti della patologia poiché nessuna documentazione formale, relativa a diagnosi, invalidità o disabilità, risulta agli atti di questa Istituzione Scolastica ”;
- ritenuta altresì la sussistenza del periculum , insito nelle ovvie conseguenze negative derivanti – dal punto di vista personale e professionale – dall’esecuzione dell’atto impugnato;
- ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, con riesame della posizione della minore ricorrente, alla luce della documentazione medica attestante la patologia da cui quest’ultima risulta affetta;
- ritenuto di fissare per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 19.1.2022;
- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;