TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-07-30, n. 202402776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-07-30, n. 202402776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402776
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 02776/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2024, proposto da
Parisi Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Tecnis S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma IV, della legge n. 241/1990, in relazione all’istanza di accesso presentata dall’esponente in data 23 dicembre 2023;

e per l’affermazione

- del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo da parte dell’Organo Commissariale, nominato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 giugno 2017 e integrato nella sua composizione con successivo Decreto del 19 aprile 2019, di esibizione di tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 23 dicembre 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tecnis s.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, co. 4, della l. n. 241 del 1990, in relazione all’istanza di accesso presentata dalla stessa in data 23 dicembre 2023 all’organo commissariale della Tecnis s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Parte ricorrente ha esposto:

- di essere creditore nei confronti della Tecnis s.p.a. in A.S. in relazione a un credito sorto nel corso della procedura di € 165.698,48, oltre interessi, per il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 980/2021 del Tribunale di Catania del 6-10 marzo 2021, non opposto;

- di avere promosso azione esecutiva presso terzi davanti al Tribunale di Catania, essendo venuto a conoscenza di cessioni di rami aziendali da parte della Tecnis s.p.a. in A.S. e dell’esistenza di diritti di credito della procedura nei confronti dei terzi cessionari dei rami di azienda;

- che il Tribunale di Catania ha però accolto l’opposizione all’esecuzione promossa dall’organo commissariale, concludendo che “ anche con riguardo ai crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, quale è quello vantato (dall’esponente) non è consentito un soddisfo degli stessi al di fuori della procedura concorsuale ”.

Conseguentemente, l’esponente, “per dare concretezza ed effettività all’esercizio del [proprio] diritto di difesa ”, ha rivolto al Ministero dello Sviluppo Economico oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy e all’organo commissariale istanza di accesso agli atti e ai documenti dai quali si possano ricavare le seguenti informazioni:

a) dati relativi all’utilizzo dell’attivo della procedura, sino ad oggi, da parte dell’Organo Commissariale, con specificazione dei singoli pagamenti effettuati a partire dall’inizio della procedura di A.S. e dei relativi importi erogati a ciascuno dei beneficiari con le relative causali e indicazione delle relative cause di privilegio nella distribuzione;

b) dati relativi alle somme di cui la procedura abbia allo stato la disponibilità ai fini dei pagamenti da eseguirsi in favore dei creditori c.d. di massa;

c) dati relativi alle somme delle quali la procedura ritenga di dovere entrare in possesso fino al suo esaurimento;

d) iniziative in essere o da porre in essere per il recupero delle somme che sarebbero dovute affluire all’attivo della procedura in conseguenza della cessione dei vari rami di azienda e di altri beni e/o attività, ivi compreso quello relativo al cantiere c.d. “Salerno Porta Ovest”.

Ha rappresentato parte deducente che il Ministero, in riscontro, ha dichiarato, con nota del 26 gennaio 2024, di non detenere alcun documento, mentre nessuna risposta è pervenuta da parte dell’organo commissariale.

Ha precisato, altresì, che, avuto riguardo alla dichiarazione resa dal Ministero ed avendo il Tribunale di Catania dichiarato la cessazione dell’esercizio dell’impresa, l’unico soggetto che deterrebbe i documenti necessari a garantire la tutela giurisdizionale del ricorrente sarebbe l’organo commissariale.

Avverso il silenzio del commissario, parte ricorrente ha, quindi, proposto la presente azione, deducendo violazione di legge (artt. 1 e 2 della l. n. 241 del 1990;
artt. 24 e 113 cost;
art. 22 l. n. 241 del 1990), violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di trasparenza nonché del diritto di difesa, di effettività della tutela giurisdizionale ed eccesso di potere.

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