TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2014-01-17, n. 201400102
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N. 00102/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso R.G. n. 1710 del 2013, proposto da G S, rappresentato e difeso dagli avv.ti G R e G V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N C, in Catanzaro, piazza Stocco, n. 5;
contro
Comando Interregionale dell'Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Calabria, in persona dei rispettivi Comandanti pro-tempore;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Guardia di Finanza, Comandante Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale, datato 09.10.2013, notificato il 21.10.2013, con il quale si determinava la sospensione disciplinare dal servizio dell’appuntato Sangeniti "891617J", per la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dal 10 ottobre 2013 e fino al 09 aprile 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Considerato che, nella specie, parte ricorrente deduce che, nel caso di specie, non sarebbero stati rispettati i termini di cui al D. Lgs. n. 66/2010, né quelli previsti dalla Circolare n. 1/2006 del Comando Generale, né quelli previsti dal T.U. n. 3/1957, in quanto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente sarebbe stato avviato dopo 2 anni e mezzo dal decreto di archiviazione ex art. 408-411 c.p.p., del 27.01.2011, disposto dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del Procuratore Distrettuale della Repubblica del 21.01.2011, depositata il 24.01.2011, per infondatezza della notizia di reato;
Ritenuto che, nelle ipotesi in cui il procedimento disciplinare prende avvio da una pronuncia in rito del giudice penale, che ha archiviato le indagini a carico del ricorrente, non viene in rilievo la legge n. 19/90 (come modificato dalla legge n. 97/2001), che riguarda i procedimenti attivati a seguito di condanna, ma trova applicazione l'articolo 97 del T.U. 19 gennaio 1957 n. 3, che (espressamente dettato per le sentenze di proscioglimento) prevede, al terzo comma, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare l'azione disciplinare entro il termine di 180 giorni dalla data di irrevocabilità del giudicato penale;
Ritenuto che il suddetto termine, sebbene non previsto espressamente dalla norma, deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi in cui il procedimento disciplinare consegua alla archiviazione di quello penale (conf.: Cons. Stato, Sez. IV 14.2.2006 n. 589);
Ritenuto che detto termine non comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, del decreto di archiviazione, trasmesso dalla competente Procura della Repubblica, ma dalla data di deposito del provvedimento giudiziale ( ex plurimis : TAR Calabria- Catanzaro Sez. I n. 246 del 2.3.2010);
2.