TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-01-05, n. 202300020
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00020/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare N. Sauro, 31-33;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione della tutela cautelare
- della nota della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, prot. n. -OMISSIS- del 20.09.2021, trasmessa e pervenuta a mezzo PEC in data 12.09.2021 avente ad oggetto “richiesta di riesame della graduatoria delle domande di aiuto individuali di cui all'Allegato A della Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali -OMISSIS-del 17.02.2021 (BURP n. 30 del 25.02.2021) – Domanda individuale n. -OMISSIS- – Provvedimento di rigetto”;
- della determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 12.10.2021, n.-OMISSIS- avente ad oggetto “Misura reimpianto olivi zona infetta di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale n. -OMISSIS- di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della L. 21.05.2019 n. 44 relativo all'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. DDS -OMISSIS-del 17.02.2021: aggiornamento della graduatoria delle domande di aiuto individuali ed ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa”, con specifico riferimento alla posizione maturata dalla ricorrente nella graduatoria di merito;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Eugenia Acquafredda su delega orale di S S D, per la parte ricorrente; B V per la Regione Puglia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, la -OMISSIS-, che ha preso parte ad una procedura pubblica per beneficiare di provvidenze economiche, impugna la Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia del 12 ottobre 2021, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande di aiuto individuali relative al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.
La Regione Puglia, con il provvedimento sopra richiamato, ha contemporaneamente ammesso all’istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate in posizione utile nella predetta graduatoria dal n-OMISSIS- al n-OMISSIS-.
La domanda di aiuto della ricorrente è risultata, tuttavia, non ammessa all’istruttoria tecnico amministrativa.
L’impugnativa riguarda anche la nota del 20 settembre 2021, con la quale è stata respinta l’istanza di riesame in autotutela della graduatoria di cui all’allegato A della DDS n. -OMISSIS- presentata dalla ricorrente, confermando, per l’effetto, il punteggio pari a zero, già assegnato al principio 4 dei criteri di selezione con la detta DDS n. -OMISSIS-.
La vicenda mette capo alla Determinazione del dirigente della sopra citata sezione 8 settembre 2020, n-OMISSIS-, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto- adesione a valere sulla Misura “ Reimpianto olivi zona infetta ”, di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. -OMISSIS-, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata.
L’avviso pubblico ha individuato due tipologie di soggetti beneficiari – all’art. 6 – stabilendo che “ gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare esclusivamente in forma singola oppure in forma associata”.
L’art. 7.1. ha stabilito le condizioni di ammissibilità dell’aiuto in correlazione alla tipologia della domanda di aiuto.
Nell’ambito dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi, disciplinati dall’articolo 12 dell’avviso pubblico, il principio 4 ha introdotto la priorità in favore dei soggetti che sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, riconoscendo 10 punti ai richiedenti in possesso della qualifica di IAP, e 5 punti ai coltivatori diretti.
Con successiva DDS 28 settembre 2020, n. 404 sono state apportate modifiche e integrazioni all’avviso pubblico approvato con DDS n-OMISSIS- del 8/9/2020, prevedendo, in particolare, quanto al principio 4, l’unificazione del punteggio attribuibile alle domande di aiuto presentate dall’imprenditore agricolo professionale e dal coltivatore diretto, nel senso che il possesso di entrambe le menzionate qualità professionali sarebbe stato premiato in egual misura – e non più in modo differenziato, con l’attribuzione di un punteggio unico di 10 punti.
La società cooperativa ricorrente ha partecipato, come già detto, alla procedura selettiva in esame, presentando la relativa istanza in forma individuale, ed ha specificato e documentato la qualità soggettiva di coltivatore diretto in capo al legale rappresentante della medesima.
Successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, la cooperativa ha richiesto al competente ufficio il riconoscimento della qualità di