TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2013-10-07, n. 201301339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2013-10-07, n. 201301339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301339
Data del deposito : 7 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01205/2013 REG.RIC.

N. 01339/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01205/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2013, proposto da:
C -O-e Rosalia -O-, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Giulio -O-, rappresentati e difesi dall'avv. E G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. B P in Firenze, viale Corsica 35;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Istituto Comprensivo Statale -O- - -O-;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del giudizio di non ammissione alla classe successiva, III Sez. B, dell'alunno, adottato dal Consiglio di classe II, Sez. B, dell'Istituto Comprensivo Statale " -O- - -O-, in sede di scrutinio finale 10.6.2013 per l'anno scolastico 2012-2013, comunicato alla Sig. ra -O- Rosalia, madre del figlio, in data 11.06.2013;

del Verbale di scrutinio finale 10.06.2013 del Consiglio della Classe II, Sez. B, dell'Istituto Comprensivo Statale " -O- - -O-, con il quale e' stata deliberata la non ammissione alla classe successiva dell'alunno;

delle valutazioni espresse nei confronti all'alunno, nelle singole materie di studio cosi' come riportate nel Verbale di Scrutinio finale datato 10.06.2013;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorche' incognito al ricorrente;

nonche' per l'accertamento del diritto dell'alunno ad essere ammesso a frequentare la classe III della scuola secondaria di I grado.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato:

- che l’impugnato giudizio di non ammissione alla classe successiva è stato annullato in via di autotutela ed, all’esito del nuovo scrutinio, il figlio dei ricorrenti è stato ammesso alla classe terza;

- che, in virtù del contenuto satisfattivo dei provvedimenti sopravvenuti, la materia del contendere può dirsi cessata;

- che le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo all’atteggiamento collaborativo tenuto dall’amministrazione (la convocazione del consiglio di classe per la discussione dell’istanza di annullamento in via amministrativa, presentata dagli odierni ricorrenti, risulta intervenuta in tempi complessivamente ragionevoli, tenuto conto del periodo feriale;
di contro, il ricorso giurisdizionale è stato promosso a brevissima distanza di tempo dall’istanza di autotutela);

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