TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202100301
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 00301/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Scrocchi s.s. Società Agricola, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M F, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F S, S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Palladini in Parma, via Alceste De Ambris 4/A;
Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza, Agrea - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna - Servio Competitività delle Imprese e Agroalimentari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Casearia Sant'Anna S.r.l. in proprio e quale mandataria della Filiera F. 49, non costituita in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della Determinazione del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza nr. 5766 del 24 aprile 2018 di non ammissibilità parziale della domanda di sostegno AGREA nr. 5051308/2017 del 29 settembre 2017, prot. AGOPR/2017/19130, presentata dall'Azienda Agricola Scrocchi s.s. società agricola, in persona del legale rappresentante ricorrente, sul P.S.R. 2014/2020 - Progetti di filiera - Tipo operazione 4.1.01 “Investimenti in Aziende Agricole in approccio individuale e di sistema - Approccio di Sistema” , per l'importo finanziabile di € 94.000,00;
- dell'Avviso Pubblico della Misura 4, tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” a valere sul P.S.R. 2014-2020”, di cui all'Allegato 3 della D.G.R. 27/02/2017, nr. 227, pubblicata sul BUR E.R. nr. 58 del 10/03/2017, in parte qua ;
- della comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/90 prot. PG/2018/161856, inviata con PEC del 7 marzo 2018;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento alla DGR n. 1408 del 25/09/2017, nonché, per quanto occorra, delle circolari del “Servizio Competitività delle Imprese agricole e agroalimentari” PG/2017/311257 del 26/04/2017 e PG/2018/216224 del 27/03/2018.
per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati in data 31 ottobre 2018:
per l’annullamento:
- della Determinazione del Responsabile del Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari nr. 10338 del 2 luglio 2018 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - psr 2014/2020 - Progetti di filiera - Approvazione avvisi pubblici regionali per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01. approvati con delibera di Giunta Regionale n. 227/2017 e successive modifiche ad integrazioni – Approvazione graduatorie settoriali” , di approvazione delle Graduatorie settoriali a cui la domanda del ricorrente si riferiva, pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna 6/07/2018, n. 204;
- della Determinazione del Responsabile del Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari nr. 11504 del 18/07/2018 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - psr 2014/2020 - Progetti di filiera - Approvazione avvisi pubblici regionali per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01. approvati con delibera di Giunta Regionale n. 227/2017 e successive modifiche ed integrazioni - Modifica determinazione 10338/2018 relativa all'Approvazione graduatorie settoriali” , di rettifica alla precedente Determina, pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna 31/07/2018, n. 240;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito, ivi comprese le eventuali determinazioni di conferimento dei fondi che si pongano in contrasto con la domanda principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 29 settembre 2017 l’Azienda Agricola Scrocchi s.s., odierna ricorrente, presentava, mediante l’applicativo SIAG (Sistema Informativo di AGREA), per il tramite del CAA COLDIRETTI di Piacenza, domanda di contributo n. 5051308 sulla Misura 4 - Operazione 4.1.01 del PSR 2014-2020 ai sensi dell’avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 27 febbraio 2017 (Bando), per una spesa complessiva di Euro 439.300,00, per alcuni investimenti che intendeva realizzare, fra cui, per quanto qui di interesse, un nuovo impianto di irrigazione.
In data 7 marzo 2018, con nota PG/2018/161856, il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca (d’ora innanzi anche solo STACP) di Piacenza, competente all’attività istruttoria delle domande di aiuto, comunicava all’Azienda richiedente il parziale accoglimento della domanda presentata, evidenziando, in particolare, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda relativamente al richiesto contributo per l’impianto di irrigazione, atteso che, con riferimento a detto investimento, risultavano le seguenti carenze: i) non risultava allegata la dichiarazione dell’Ente concedente l’autorizzazione alla derivazione di acqua pubblica, in violazione dell’articolo 17.2 lettera p) del Bando relativo all’operazione 4.1.01 approccio di sistema - progetti di filiera 2017, di cui all’Allegato III parte integrante della DGR n. 227 del 2017;ii) nel PI non risultava alcun riferimento al contatore inteso a misurare il consumo dell’acqua pubblica che, per espressa previsione dell’art. 11 del Bando, doveva risultare pre-posseduto o previsto dal progetto allegato alla domanda di finanziamento;iii) nulla risultava dedotto con riferimento alla dismissione del vecchio impianto irriguo.
Va precisato che le sopra menzionate condizioni, tra le altre, per previsione del Bando avrebbero dovuto essere soddisfatte a pena ammissibilità.
In data 16 marzo 2018, l’Azienda Agricola Scrocchi trasmetteva allo STACP di Piacenza proprie osservazioni relativamente alle criticità evidenziate nel preavviso di diniego con riferimento all’impianto di irrigazione.
In particolare, l’odierna ricorrente affermava che, quanto alla mancata dichiarazione dell’Ente concedente, era stata allegata dichiarazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza attestante che il corpo idrico non è ricompreso tra quelli di cui alla tabella 48, allegato 2, alla Deliberazione n. 1781/2015 (poiché il prelievo avviene dal fiume Po) e, poi, con riferimento al contatore del consumo dell’acqua, “ il prelievo avviene tramite motopompa che attinge dal canale Terzo Rio Scotto. Per la tipologia stessa del prelievo è impossibile dotare l’impianto di contatore del consumo d’acqua …” e, infine, con riferimento alla dismissione del vecchio impianto irriguo, si rinviava alla relazione irrigazione allegata alla domanda di aiuto in cui sarebbe stato specificato che l’impianto nuovo è in sostituzione dell’attuale.
Con determinazione dirigenziale del 24 aprile 2018 n. 5766, di cui in epigrafe, il Responsabile dello STACP di Piacenza dichiarava la non ammissibilità parziale al contributo della domanda dell’odierna ricorrente, limitatamente all’investimento relativo all’impianto di irrigazione, per una spesa di € 94.500,00, per inadempienza agli obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, stabilendo che, per la domanda di sostegno n. 5051308, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 1.161.087,11, la spesa ammessa a finanziamento era di € 1.066.587,11, per cui veniva riconosciuto un contributo pari ad € 373.305,49.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri di cui in epigrafe, proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 luglio 2018, l’Azienda Agricola Scrocchi s.s., chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17.2 punto p) dell’Avviso di Gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 12 e 14, 50 e 53 L.R. Emilia-Romagna 42/1984, nonché dell’art. 4 L.R. Emilia-Romagna 7/2012 e del R.D. 215/1933. Violazione e falsa applicazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Piacenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione del principio di non aggravamento;
2) Quanto alla clausola dell’Avviso di Gara di cui all’art. 17.2 punto p) e alla D.D. 5766/2018. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 1305 del 17/12/2013. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 2 e dell’art. 6 co. 1 lett. b) L. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio di non aggravamento, di buona amministrazione, particolarmente nei corollari di efficacia ed efficienza. Violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza. Falso supposto in fatto e diritto;
3) Violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90 sotto altro profilo. Eccesso di potere per violazione del principio di non aggravamento, di buona amministrazione, particolarmente nei corollari di efficacia ed efficienza. Violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza. Difetto e carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 27/03/2018, nr. 380.
Si è costituita in giudizio, in data 23 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna, eccependo la tardività del ricorso e la sua inammissibilità e domandando, poi, la reiezione dello stesso in quanto infondato nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29 agosto 2018, è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 122/2018, con cui è stato preso atto della rinuncia all’istanza cautelare della ricorrente.
Successivamente, presto atto che la Regione Emilia-Romagna aveva pubblicato, in data 6 luglio 2018, la graduatoria dei progetti ammessi e che con tale determinazione la domanda relativa al progetto di filiera della “Granlatte Società Cooperativa Agricola a r.l.”, cui afferisce anche la domanda di contributo dell’Azienda Agricola Scrocchi s.s., non era stata ammessa, l’odierna ricorrente ha proposto motivi aggiunti, depositati in data 31 ottobre 2018, avverso tale provvedimento (nonché avverso la successiva delibera n. 11504 del 18 luglio 2018, con cui è stata rettificata la predetta graduatoria), chiedendone l’annullamento deducendo l’illegittimità derivata di tali graduatorie per gli stessi motivi già dedotti nel ricorso principale.
Le parti hanno poi depositato memorie finali e, infine, all’udienza pubblica del 26 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni formulate in rito dalla Regione Emilia-Romagna (e, in particolare, dall’articolata eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse allo stesso al momento del suo deposito atteso, al tempo, il mancato finanziamento del progetto di filiera della “Granlatte Società Cooperativa Agricola a r.l.”, cui afferisce anche la domanda di contributo dell’Azienda Agricola Scrocchi s.s.) in quanto lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
1.1. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto contesta la mancata allegazione alla domanda della dichiarazione dell’Ente concedente, richiesta al punto 17.2, lett. p), del bando, attestante la circostanza che il prelievo “non insiste su corpo idrico caratterizzato da deficit idrico” e che “la concessione di derivazione d’acqua pubblica, in capo al richiedente o al Consorzio di Bonifica di cui il richiedente è consorziato, è stata rilasciata in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art.12-bis, comma 1, lettera a) del Regio Decreto n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del Decreto legislativo n. 152/200 ”.
In particolare, secondo parte ricorrente la propria dichiarazione allegata alla domanda di contributo, rilasciata dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, “appare come rispondente ai requisiti richiesti dall’Avviso di Gara, in particolare con riferimento all’Ente concedente di cui all’art. 17.2 punto p)” e, pertanto, la domanda non poteva essere rigettata per mancanza della stessa come, invece, è avvenuto.
1.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che a nulla rileva la circostanza, dedotta da parte ricorrente, che il Consorzio di Bonifica di Piacenza sia ente pubblico “munito per legge della competenza a gestire la distribuzione delle risorse idriche” e che la concessione di derivazione di acqua a proprio favore perduri dal 25 gennaio 1967 atteso che la chiara disposizione del bando di gara imponeva che la dichiarazione dell’Ente concedente di cui al punto 17.2, lett. p), fosse, appunto, rilasciata dall’Ente concedente come chiaramente si evince dal fatto che la stessa doveva attestare, fra l’altro, che “la concessione di derivazione d’acqua pubblica, in capo al richiedente o al Consorzio di Bonifica di cui il richiedente è consorziato, è stata rilasciata in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art.12-bis, comma 1, lettera a) del Regio Decreto n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del Decreto legislativo n. 152/2006.” e, dunque, non poteva essere lo stesso Consorzio di Bonifica ad attestare in quanto, appunto, Ente non concedente.
A tal riguardo, il Collegio rileva che risultano condivisibili, sul punto, le argomentazioni di parte resistente secondo cui “È dunque di palmare evidenza la differenza ontologica tra la dichiarazione proveniente dall’Ente concedente, ossia la Regione Emilia-Romagna (e per essa ARPAE – Area Coordinamento rilascio concessioni) - e l’“Attestazione…” rilasciata dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica. A nulla rileva, ai fini dei requisiti del bando, la circostanza che il Consorzio sia ente di diritto pubblico, condizione che non lo assimila affatto, come pretenderebbe la ricorrente, all’Ente concedente, ossia la Regione Emilia-Romagna (ARPAE - Area Coordinamento rilascio concessioni), preposto all’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative attribuite in materia di demanio idrico per effetto del decentramento amministrativo avviato dallo Stato con la L. n. 15 del 1997 ed i relativi decreti di attuazione, dunque all’Amministrazione investita del rilascio e/o rinnovo di concessioni di derivazione di acqua pubblica oltre che deputata alle relative dichiarazioni e/o attestazioni, come quella richiesta dal Bando. L’attestazione del Consorzio di Bonifica si configura come una mera e semplice affermazione del soggetto titolare di una concessione di derivazione di acqua pubblica. Nulla di più.” .
Ciò premesso, il Collegio osserva, poi, che la Circolare PG/2017/311257 della Regione Emilia-Romagna ha solamente chiarito quanto già previsto dal Bando, ossia che non poteva essere il Consorzio di Bonifica ad attestare la circostanza del mancato deficit idrico ma doveva essere l’Ente concedente, individuato in ARPAE, e tale circolare, va ricordato, era conosciuta dalla struttura che ha inoltrato la domanda di contributo dell’odierna ricorrente, ossia il CAA COLDIRETTI di Piacenza - Sede Locale PC 1 che, come evidenziato d parte resistente, “ha provveduto sia alla compilazione della domanda, mediante l’applicativo SIAG, sia all’invio formale tramite il medesimo applicativo” e ciò ha fatto dopo essere stato “destinatario della trasmissione PEC delle indicazioni operative, circostanza riferita e ammessa dalla difesa della ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio” .
A nulla rileva la circostanza che l’attestazione del Consorzio di Bonifica sia completa, come sostenuto da parte ricorrente, atteso che tale Consorzio non è, con tutta evidenza, l’Ente concedente, in quanto non è l’Ente titolare della risorsa, né che parte ricorrente faccia riferimento a diversa documentazione attinente a distinti procedimenti, attesa la chiara previsione del bando sul fatto che l’Ente concedente era soggetto diverso dal “Consorzio di bonifica di cui il richiedente è consorziato” .
2.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto la clausola del Bando, individuando ARPAE come unico soggetto che poteva rilasciare la dichiarazione di che trattasi, porrebbe “un inutile aggravamento del procedimento, non consentendo che l’attestazione dei requisiti possa derivare, nel caso di specie, dal Consorzio di Bonifica.” e, inoltre, tale diposizione violerebbe anche la fonte comunitaria, ossia il Regolamento n. 1305/2013 che non reca alcuna “richiesta particolare di formalità nella attestazione di requisiti, che sia considerata in ipotesi essenziale da parte del Regolamento” .
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva, innanzitutto, che non vi è alcun aggravio del procedimento a fronte della (necessaria) richiesta di una documentazione ad un Ente piuttosto che ad un altro, visto che la predetta richiesta di documentazione deve in ogni caso essere effettuata dal soggetto istante.
Inoltre, per quanto concerne la pretesa violazione delle disposizioni del Regolamento comunitario, il Collegio osserva che, sul punto, risultano ancora una volta persuasive e condivisibili le argomentazioni di parte resistente, secondo cui “La norma comunitaria detta dunque gli indirizzi e le condizioni specifiche per l’ammissibilità di impianti di irrigazione, condizioni altrettanto dirimenti confluite nell’articolo 11 del Bando” mentre, per quanto concerne l’individuazione del soggetto che può rendere una determinata dichiarazione, non può che valere il diritto interno.
Inoltre, per quanto concerne la pretesa mancata applicazione al presente caso dei principi di trasparenza e proporzionalità, il Collegio rileva che la dichiarazione richiesta appare certamente necessaria per il finanziamento di un impianto irriguo, essendo tesa a verificare che il consumo di acqua non concerna un corpo idrico in condizioni di deficit idrico e che la concessione di derivazione di acqua pubblica sia legittima e che tale circostanza è riconosciuta anche da parte ricorrente che contesta non la debenza della detta dichiarazione ma la sua necessaria provenienza dall’Ente concedente e non anche dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, contestazione, però, che, stante quanto già dedotto con riferimento al primo motivo di ricorso, non risulta fondata.
3.1. - Col terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati atteso che nel presente caso, in base al principio del soccorso istruttorio, “in presenza della dichiarazione dell’ente concedente Consorzio di Bonifica di Piacenza attestante la sussistenza delle condizioni sostanziali richieste dal Bando per l’accoglimento della domanda di sostegno in caso di impianti di irrigazione, era dovere oltre che onere del Responsabile del procedimento mettere la società istante nelle condizioni di produrre la medesima dichiarazione “a firma di ARPAE”.” .
In particolare, secondo parte ricorrente, la fattispecie di che trattasi legittimava “il ricorso al soccorso istruttorio, così come normato dall’art. 6 co. 1 lett. b) L. 241/90, ricorrendone integralmente tutti i requisiti e presupposti, specie con riferimento all’ulteriore conclusione a cui è giunta la giurisprudenza in fattispecie consimili alla presente.” .
3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che, anche per tale motivo, risultano del tutte condivisibili le deduzioni svolte dalla Regione Emilia-Romagna secondo cui “è certamente da escludere che l’istituto potesse giovare nel caso di specie all’impresa odierna ricorrente, laddove: a) il bando imponeva in modo inequivocabile la produzione della dichiarazione dell’Ente concedente attestante che: il prelievo non insiste su corpo idrico caratterizzato da deficit idrico, la concessione di derivazione d’acqua pubblica … è rilasciata in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 12 bis, comma 1, lettera a) del R.D. n. 1775 del 1933 come sostituito dall’art. 96, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006;b) il Bando stesso sanzionava espressamente la mancanza di tale documentazione rilasciata dall’Ente concedente con la declaratoria di inammissibilità della domanda. Se la Regione avesse consentito all’impresa odierna ricorrente di integrare la domanda producendo ex post (ossia a termini già scaduti) la documentazione totalmente mancante, oltre che porsi in palese contrasto con il bando, avrebbe altresì violato il principio di par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura.” .
La chiara previsione del Bando non consentiva, dunque, alcun soccorso istruttorio a fronte della mancata presentazione della documentazione richiesta, come avvenuto nel presente caso in cui è stata presentata documentazione proveniente da soggetto diverso rispetto a quello previsto dal Bando, e dunque, sul punto, il Collegio ritiene non vi fosse alcuna possibilità di attivazione del soccorso istruttorio, richiesto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.
Sul punto, infatti, deve rilevarsi che la norma invocata attribuisce al responsabile del procedimento, tra gli altri, il compito di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” e, pertanto, nel presente caso è sufficiente evidenziare, al fine di escludere la pertinenza del riferimento normativo alla fattispecie in esame, che la carenza documentale contestata dall’Amministrazione regionale non concerne le “dichiarazioni”, ma i “documenti” richiesti a pena di inammissibilità dalla lex specialis del procedimento de quo .
4. - L’infondatezza del ricorso principale comporta, altresì, l’infondatezza dei motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la graduatoria nella parte in cui non veniva ammesso a finanziamento anche l’impianto di irrigazione del proprio progetto.
5. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e va respinto.
6. - Sussistono i presupposti di legge (novità della questione) per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio fra le parti.