TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-30, n. 202404271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-30, n. 202404271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202404271
Data del deposito : 30 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2024

N. 04271/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01746/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2022, proposto da -OMISSIS-. Società Cooperativa in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

AG Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento del provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. AGEA.-OMISSIS-, emesso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), comunicato con nota prot. n. 6-OMISSIS- che si impugna pure, nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

-OMISSIS- Soc. Cooperativa (-OMISSIS-), quale titolare d’impresa agricola, ha fruito dei contributi afferenti al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), a regime di domanda unica, per le campagne 2010-2014.

A seguito di decreto del Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, del 12.5.2017 (divenuto irrevocabile il 6.6.2019), il compendio aziendale della società è stato sottoposto a confisca ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Con nota n. -OMISSIS-la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, ha trasmesso all’AG rapporto ai sensi dell’art. 17 L. 689/81 e relativo verbale di accertamento e contestazione per violazione della L. 898/86, del 26.05.2020, dai quali emergeva l’avvio nei confronti del legale rappresentante dell’impresa e di altri soggetti di due procedimenti penali volti a contestare l’artificiosa creazione delle condizioni necessarie a conseguire gli aiuti in oggetto, attraverso la falsa attestazione della disponibilità delle superfici necessarie all’attivazione dei titoli (docc. 1-3 di parte resistente).

Per l’effetto, con nota n. -OMISSIS- trasmessa in pari data via pec, AG ha comunicato ad -OMISSIS- la sospensione delle erogazioni (disposta con l’allegato provvedimento n. -OMISSIS-) e il contestuale avvio del procedimento di accertamento dell’indebito (docc. 6-8 di parte resistente).

Quindi, con provvedimento n.-OMISSIS-) l’Amministrazione ha disposto l’accertamento definitivo del credito e contestualmente intimato il pagamento della complessiva somma di € 148.459,62, per capitale e interessi (docc. 1-3 di parte ricorrente).

Prendendo le mosse dalla menzionata informativa della Guardia di Finanza e avvalendosi della comunicazione della notizia di reato, trasmessa dalla Procura della Repubblica, e del vasto compendio istruttorio ad essa allegato, il provvedimento dettaglia, per ciascuna delle campagne interessate, i terreni dei quali si contesta il difetto di titolarità. Nella stessa sede, inoltre, AG, dato atto che il G.U.P. del Tribunale di Messina ha comunicato che “ con sentenza n. 67/22 del 21/2/2022, all’esito del procedimento penale n. 4459/18 R.G.N.R. – n. 898/2019 R.G. GIP, è stato disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione ”, ha ritenuto, nondimeno, che “ tale decisione non vincola la scrivente Amministrazione che, d’altro canto, può utilizzare, ai fini della propria istruttoria, gli accertamenti compiuti e le prove raccolte nel procedimento penale ”; ciò in quanto “ dalla documentazione trasmessa dalla competente Procura, emerge la mancata produzione di titoli di conduzione dei terreni dichiarati nelle domande di pagamento o la produzione di titoli ideologicamente falsi ” (doc. 2 di parte ricorrente, pagg. 16 e 17).

Avverso il superiore provvedimento è insorta -OMISSIS- che, con ricorso notificato il 7 novembre 2022 e depositato il successivo 18 novembre, ne ha chiesto l’annullamento per i motivi di diritto così testualmente rubricati:

1 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 55, 57 e 58, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, par. 1, n. 36, Regolamento UE 17 dicembre 2013, n. 1303 e dell’art. 4, par. 1, Regolamento CE 18 dicembre 1995, n. 2988. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;

3 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241: omessa comunicazione di avvio del procedimento;

4 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241;

5 - Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 2, par. 1, n. 36, Regolamento UE 17 dicembre 2013, n. 1303 e dell’art. 4, par. 1, Regolamento CE 18 dicembre 1995, n. 2988. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;

6 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60, Regolamento CE 30 novembre 2009, n. 1122;

7 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Regolamento CE 18 dicembre 1995, n. 2988.

Si è costituita per resistere AG che, con documenti e memoria, ha contestato le censure avversarie chiedendone l’integrale rigetto.

All’udienza del 7 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato per le considerazioni che appresso si riportano.

A) Con il primo motivo di ricorso, la società esponente, ribadito di essere sottoposta a confisca definitiva (come riconosciuto anche dall’amministrazione intimata), assume il carattere ostativo di tale misura all’esazione del credito di AG, che avrebbe dovuto essere azionato esclusivamente nell’ambito della procedura concorsuale di verifica dei crediti disciplinata dagli artt. 52, 55, 57 e 58 D.Lgs. 159/2011.

L’argomento non coglie nel segno.

Anzitutto, per il suo specifico tenore, la censura non incide sulla legittimità del provvedimento, ma investe profili afferenti piuttosto al piano dell’efficacia; tenuto conto, peraltro, che l’accertamento del credito e l’intimazione ad adempiere sono atti propedeutici all’esecuzione e non ancora immanenti ad essa.

Al fondo, poi, la doglianza non trova ragionevole aggancio nelle preminenti fonti unionali.

Occorre ricordare, in proposito, che, in forza dell’articolo 4, del Regolamento Ce Euratom n. 2988/95 del 18 dicembre 1995,

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