TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202300650

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202300650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300650
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 00650/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02967/2015 REG.RIC.

N. 01987/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2967 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CAVAGRANDE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F L e S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustiziata, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell’avv. G I;



contro

- la Presidenza della Regione Siciliana;
- la Giunta della Regione Siciliana;
- l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;

sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2021, proposto da
CAVAGRANDE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Distretto Minerario di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, è per legge domiciliato;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2967 del 2015

con ricorso introduttivo

- della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 165 del 22 giugno 2015 rubricata "Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali - Apprezzamento", non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (ma presente nel sito istituzionale della Regione Siciliana a far data dal 24 giugno 2015), deliberazione con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di "apprezzare" il documento recante "Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali" accluso nella nota dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità prot. n. 2712/Gab. del 20 maggio 2015;

- della nota dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di pubblica utilità (prot. n. 2712) del 20 maggio 2015, con i relativi allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Siciliana unitamente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 165/2015;

- ove eventualmente e per quanto occorra del - non conosciuto - parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo n. 65605 del 25 luglio 2014;

per l’accertamento

- (sotto il profilo formale) della inefficacia ("regolamentare") delle linee guida per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali "apprezzate" dalla Giunta Regionale Siciliana;

- (sotto il profilo sostanziale) della illegittimità ("regolamentare") delle linee guida per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali "apprezzate" dalla Giunta Regionale Siciliana;

con ricorso per motivi aggiunti

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’energia dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana n. 866 del 12 ottobre 2018, pubblicato sul portale telematico della Regione Siciliana in data 15 ottobre 2018 e nella GURS il 19 ottobre 2018, rubricato approvazione delle linee guida per il rilascio e la proroga delle concessioni di coltivazione delle sostanze minerali di prima categoria individuate dall’art. 2 della L.R. n. 54/1956, con esclusione delle sostanze disciplinate dalla L.R. 14/2000;

- di ogni altro atto a questo documento allegato;

- di ogni presupposto atto istruttorio, ancorché allo stato non conosciuto;

per l’accertamento

- di quanto deriva a beneficio della società ricorrente come conseguenza dell'annullamento dell'atto impugnato in via principale.

quanto al ricorso n. 1987 del 2021

con ricorso introduttivo

- per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana in ordine alla istanza del 13 gennaio 2021 della società ricorrente relativa alla proroga trentennale della concessione di acque minerali “Etna Cavagrande” ubicata nei comuni S. Alfio e Milo;

- se e per quanto occorra, anche ed eventualmente previa conversione in autonomo ricorso, per l'annullamento del D.D.G. n. 1041 del 23 agosto 2021 nella parte motiva in cui considera la necessità del bando di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della nuova concessione e in quella dispositiva in cui concede la proroga per un solo anno anziché, come ex lege avrebbe dovuto, per i trenta richiesti;

- occorrendo, per l'annullamento del parere n. 65605 dell'Avvocatura dello Stato di Palermo richiamato nel summenzionato D.D.G. n. 1041 del 23 agosto 2021;

- occorrendo, per l'annullamento e per l'accertamento della illegittimità delle “linee guida” per il rilascio e il rinnovo delle concessioni delle acque minerali e termali emanate - con atti di diversa consistenza qualitativa - dalla Regione Siciliana rispettivamente nel 2015 e nel 2018 (atti tutti già oggetto di impugnazione ad hoc nell'ambito del ricorso pendente al n. r.g. 2967/2015 del T.A.R. Sicilia, sez. staccata di Palermo).

con il ricorso per motivi aggiunti

- l'annullamento del D.D.G. n. 1007/2022 del 18 agosto 2022 (proroga concessione minima per acque minerali “Etna Cavagrande” della Società Cavagrande S.p.A.), della relativa nota di trasmissione del 23 agosto 2022 prot. 25905 e della nota del 13 settembre 2022 prot. 27608;

- se e per quanto occorra della nota del Servizio 6 del Distretto Minerario di Catania del 30 maggio 2022 (prot. 17596) e del sollecito del 20 luglio 2022 (prot. 22845);

- nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visto il ricorso introduttivo R.G. n. 2967/2015 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, della Giunta della Regione Siciliana e dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, e vista la documentazione depositata;

Visto il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la documentazione depositata dalle resistenti Amministrazioni;

Viste le memorie conclusive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti il ricorso introduttivo R.G. n. 1987/2021 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Distretto Minerario di Catania;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023, per entrambi i ricorsi, il consigliere M C, e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo R.G. n. 2967/2015, notificato il 23 settembre 2015 e depositato il 19 ottobre, la società “Cavagrande” s.p.a. – titolare di tre concessioni per acque minerali nella Regione Siciliana – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 22 giugno 2015, di apprezzamento delle linee guida per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali, e il presupposto parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, del 25 luglio 2014.

Espone, al riguardo:

- di essere titolare di una prima concessione, denominata “Etna Cavagrande”, nel territorio dei comuni S. Alfio e Milo (CT), di anni trenta a far data dal 1991, volturata alla ricorrente a ottobre del 2000; di una seconda concessione, denominata “Acquarossa”, nel territorio di Belpasso (CT), la cui durata, inizialmente volturata a beneficio della ricorrente per trenta anni a partire dal 2 luglio 1985, è stata prorogata per dodici mesi con decorrenza dal 2 luglio 2015; una terza, denominata “Raffo Secondo”, nel comune di Belpasso, della durata di anni trenta a partire da ottobre 2000;

- nelle more dell’approvazione di un disegno di legge in tale settore, l’Assessore al ramo ha predisposto le suddette linee guida e le ha sottoposte alla Giunta Regionale al fine di ottenerne l’apprezzamento;

- con la gravata deliberazione n. 165 del 22 giugno 2015 – non pubblicata nella G.U.R.S., ma nel sito on line della Regione il 24 giugno – la Giunta ha apprezzato tale documento con un atto avente valenza regolamentare; con conseguente illegittimità sia per profili formali che per aspetti sostanziali; introducendo il sistema della gara sia per il rilascio di nuove concessioni che per il rinnovo, sebbene si tratti di situazioni differenti caratterizzate, per i titolari di concessioni, dagli investimenti sostenuti, laddove le linee guida nulla prevedono sulle modalità di rimborso degli investimenti da parte del concessionario subentrante.

Si duole degli atti gravati deducendo le censure di:

1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA (REGIO DECRETO LEGISLATIVO DEL 15 MAGGIO 1946, N. 455, CONVERTITO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 2) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO DEL 25 MARZO 1947, N. 204 (NORME PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DECRETO LEGISLATIVO 24 DICEMBRE 2003, N. 373 - VIOLAZIONE E

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