TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2023-09-14, n. 202301290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2023-09-14, n. 202301290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301290
Data del deposito : 14 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2023

N. 01290/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00762/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E F e M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Gorizia, piazza Cesare Battisti, n. 5;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ed Istituto -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione della ricorrente all'esame di maturità per l'anno scolastico 2022-2023 comunicato telefonicamente il 13 giugno 2023 dall'Istituto scolastico -OMISSIS- ai Signori -OMISSIS-, genitori dell'alunna ricorrente, e inserito sul registro elettronico in data 14 giugno 2023 alle ore 12:15, nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti funzionalmente ad esso collegati ivi compreso il verbale del Consiglio di Classe del 15 maggio 2023 e tutte le prove scritte e orali (c.d. verifiche scritte e interrogazioni) svolte durante l'anno scolastico nelle materie risultate con giudizio insufficiente (scienze naturali, matematica, informatica, fisica e disegno-storia dell'arte) previa concessione della misura cautelare ex art. 55 CPA per l'ammissione con riserva all'esame di maturità in sessione straordinaria in attesa della definizione della causa nel merito e ciò prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023-2024.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto -OMISSIS-, dell’Ufficio scolastico Regionale Veneto e del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell’istruzione e del merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. S M e uditi per le parti l’avv. Feresin;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone di aver frequentato il quinto anno del Liceo Scientifico presso l’Istituto di istruzione superiore “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, e di non essere stata ammessa all’esame di maturità.

Il giudizio di non ammissione si fonda sulle cinque insufficienze riportate, con il voto 4, nelle materie di matematica, informatica, fisica, scienze naturali (biologia, chimica e scienze della terra), nonché disegno e storia dell’arte.

L’alunna specifica di essere stata certificata già da anni per il disturbo dell’apprendimento -OMISSIS-, e di aver fruito di un piano didattico personalizzato, che tuttavia ritiene non essere adeguatamente predisposto, monitorato ed applicato dall’Istituto scolastico.

Con il ricorso in epigrafe la non ammissione all’esame di maturità è impugnata con cinque motivi.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 4 e 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico ”, perché le finalità esplicitate dalla norma volte a garantire il diritto all’istruzione, a favorire il successo scolastico e, attraverso misure didattiche di supporto, a ridurre i disagi relazionali ed emozionali, nonché ad adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative, nel caso in esame sarebbero state sostanzialmente frustrate.

A supporto di tale assunto, la ricorrente riferisce di aver riscontrato particolari difficoltà nel relazionarsi con l’insegnate di scienze, la quale in data 6 dicembre 2022 l’avrebbe sottoposta ad un’interrogazione non programmata, in difformità dalle previsioni del piano didattico personalizzato che prevede solo verifiche programmate, e l’avrebbe sostanzialmente privata della mappe concettuali sottoposte a verifica della docente, a volte restituite con un diverso ordine o ridotte a mere formule chimiche su foglio un bianco senza particolari segni riconoscibili.

Inoltre la ricorrente deduce che, sempre nella materia di scienze, sarebbero state disconosciute le misure dispensative dello studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni, e nel corso dell’anno sarebbe mancato in tutte le materie un attento monitoraggio degli insegnanti circa l’efficacia delle misure previste dal piano didattico personalizzato, per una loro eventuale rimodulazione o adattamento.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta lo sviamento e la disparità di trattamento, perché gli insegnanti avrebbero ritenuto di non aiutarla adeguatamente per non penalizzare gli altri studenti, senza avvedersi che in questo modo hanno raggiunto l’effetto di sfavorirla perché in una condizione di partenza di svantaggio, e di discriminarla rispetto alla condizione di un compagno di classe che pratica uno sport a livello agonistico, ammesso all’esame di maturità nonostante sei insufficienze.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 4, 5 e 7 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, recante le “ Linee Guida disturbi specifici di apprendimento ”, perché l’Istituto, contravvenendo alle previsioni del citato decreto, sarebbe venuto meno all’obbligo di provvedere ad interventi didattici individualizzati e personalizzati in relazione alle esigenze specifiche dell’alunna, rimodulando ed adeguando quelli già previsti in relazione ai risultati costantemente negativi riportati nelle prove scritte ed orali.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, “ Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ”, il quale prevede che, per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, debbano tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.

Secondo la ricorrente la violazione sarebbe stata commessa in ragione della mancata modifica nel corso dell’anno scolastico delle misure compensative e dispensative previste nelle materie scientifiche, alla luce dei risultati scolastici negativi riportati.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, perché il verbale del consiglio di classe del 15 maggio 2023 (in realtà approvato il 10 maggio: cfr. doc. 24 della parte ricorrente), non reca valutazioni specifiche sulla condizione personale e scolastica della ricorrente, e si limita a delle considerazioni di insieme riguardanti in modo impersonale tutti gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento.

Infine la ricorrente chiede il risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale patito, e lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare le modalità di valutazione utilizzate dagli insegnanti delle materie scientifiche in riferimento alle prove scritte.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio scolastico regionale e l’Istituto superiore -OMISSIS- chiedendo la reiezione del ricorso.

L’Istituto scolastico ha altresì depositato in giudizio una relazione e della documentazione con le quali replica puntualmente alle censure proposte.

Alla camera di consiglio del 7 settembre 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, alla luce delle circostanziate e documentate controdeduzioni dell’Amministrazione, deve essere respinto.

Le censure, in quanto connesse, possono essere esaminate congiuntamente.

La ricorrente sostiene innanzitutto che l’Istituto scolastico sarebbe venuto meno agli obblighi sullo stesso incombenti di predisporre un adeguato piano didattico individualizzato, e di modificarlo per adeguarlo alle difficoltà manifestate nel corso dell’anno scolastico alla luce dei bassi voti di profitto riportati.

In secondo luogo la ricorrente lamenta le difficoltà riscontrate nel relazionarsi con l’insegnate di scienze sotto molteplici aspetti.

Infine lamenta una disparità di trattamento rispetto ad un compagno di classe che svolge attività sportiva a livello agonistico, ammesso all’esame di maturità nonostante le molte insufficienze riportate.

Alla luce delle puntuali repliche contenute nella relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, si rivela privo di sufficienti riscontri l’assunto della ricorrente secondo cui il piano educativo personalizzato sarebbe stato inadeguato, e l’insegnante di scienze sarebbe in più occasioni venuta meno all’obbligo di adottare le appropriate misure dispensative e compensative.

Risulta infatti che l’Istituto scolastico ha adottato un piano educativo personalizzato sulla base delle indicazioni provenienti dagli specialisti, comprendente misure dispensative e compensative riconducibili allo specifico disturbo dell’apprendimento -OMISSIS-.

Un primo piano del 19 novembre 2022, è stato sottoscritto sia dalla studentessa che dalla famiglia, ed è stato superato da un secondo piano del 27 dicembre 2022, redatto su richiesta della famiglia alla luce della certificazione dell’Ulss 2, e prevede la possibilità dell’utilizzo di formulari matematici, mappe concettuali e mappe cognitive delle unità di apprendimento, elaborati dalla studentessa e visionati dall’insegnante, e schede con le formule chimiche richieste durante le verifiche scritte e orali approntate dalla docente.

Il secondo piano didattico personalizzato risulta sottoscritto dalla famiglia, senza riserve scritte, il 1° marzo 2023, e dalla studentessa, dopo delle inziali resistenze, il 22 maggio 2023.

Pertanto la censura con la quale la ricorrente deduce l’inadempimento dell’obbligo dell’Istituto di adottare un piano didattico individualizzato non può essere condivisa.

Nel ricorso sono contenute più volte affermazioni con le quali si contestano le modalità di applicazione delle misure compensative e dispensative con particolare riguardo alla materia di chimica, che tuttavia risultano contraddette dalle produzioni documentali depositate in giudizio dell’Istituto scolastico.

La professoressa di quest’ultima materia risulta infatti aver consentito l’utilizzo di una scheda contenente le formule chimiche dei composti oggetto della verifica esonerando la studentessa dallo studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni.

Inoltre la relazione:

- alle pagine 2 e 3 è riporta l’elenco delle comunicazioni intervenute con la famiglia contenute nelle annotazioni apposte nel registro elettronico, in cui sono indicate in modo analitico tutte le misure compensative di volta in volta attuate nella materia di scienze e nelle altre materie, dalle quali risulta che sono stati applicati gli strumenti previsti dal piano didattico personalizzato volti a consentire alla ricorrente di superare lo specifico disturbo -OMISSIS-;

- alle pagine 4, e 5 riporta gli interventi indicati nel registro elettronico proposti alla ricorrente per rinforzare e consolidare l’apprendimento offrendo una possibilità di recupero, e a pagina 10 riporta i momenti di recupero messi a disposizione di tutti gli alunni;

- a pagina 7 riporta un estratto del registro, in cui risultano indicate le date delle verifiche programmate, e chiarisce che l’episodio della verifica del mese di dicembre 2022, nel ricorso definita come a “sorpresa” in violazione del piano didattico personalizzato, in realtà è il frutto di una non completa descrizione dell’esatto svolgimento dei fatti, perché alla ricorrente era stata data la facoltà di sostenere la prova il 24 novembre il 3 dicembre, e non essendosi presentata nella prima data, l’interrogazione è stata effettuata nella seconda.

Pertanto le censure con le quali la ricorrente lamenta l’erronea o mancata applicazione delle previsioni del piano didattico personalizzato, non possono essere condivise perché prive di riscontri.

In tale contesto, va osservato che non risulta fondata neppure l’aspettativa più volte manifestata nel ricorso, a veder costantemente modificato ed aggiornato il piano educativo personalizzato al solo fine di ovviare al conseguimento di voti di profitto negativi.

Infatti, ai sensi del decreto ministeriale n. 566 del 2011, le misure dispensative devono essere applicate al fine di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza tuttavia ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti.

Dal che si desume che il mancato conseguimento della sufficienza, non può giustificare di per sé una riduzione degli obiettivi da raggiungere, perché la disciplina sui disturbi dell’apprendimento non persegue lo scopo di assicurare voti positivi.

Sul punto la giurisprudenza ha infatti chiarito che “ l’obiettivo della normativa di tutela degli studenti affetti da DSA, e comunque di BES (bisogni educativi speciali) non è dunque, e a ben vedere, quello di assegnare loro un trattamento privilegiato rispetto agli altri studenti a garanzia del buon esito del percorso scolastico, ma quello di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni di studio, tenendo conto delle specifiche difficoltà che li caratterizzano e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 marzo 2018, n. 371). L'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude, in altri termini, la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 11/09/2018, n. 857) ” e che “ la disciplina applicabile tende bensì a garantire all'alunno la disponibilità di strumenti, programmi e metodi idonei a compensare o superare le proprie difficoltà grazie a un piano didattico personalizzato ma non, anche, ad assicurare il riesame dei risultati negativi, comunque conseguiti, rivalutandoli alla luce delle difficoltà certificate (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 12/12/2018, n. 1204) ” (in questi termini T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 17 maggio 2022, n. 96).

A ciò deve aggiungersi che il piano didattico personalizzato nel caso in esame è stato rivisto nel corso dell’anno scolastico su richiesta della famiglia, e risulta essere stato oggetto di monitoraggio da parte del consiglio di classe (cfr. i verbali n. 3 dell’8 febbraio 2023, in cui è stato approvato il nuovo piano didattico personalizzato, n. 4 del 15 marzo 2023, in cui è stato dato atto, dopo un confronto tra i docenti, dell’applicazione di tutte le misure previste dal piano didattico personalizzato, e n. 6 del 20 maggio 2023, in cui risulta che sono state diffusamente valutate le richieste presentate dalla famiglia il 17 aprile, di cui ai documenti 14, 15 e 16 allegati alla relazione dell’Amministrazione).

Pertanto le censure con le quali la ricorrente lamenta la mancata applicazione e revisione del piano didattico personalizzato si rivelano infondate.

Anche la censura di difetto di motivazione del giudizio di non ammissione risulta priva di riscontri.

Come emerge dalla lettura del verbale del consiglio di classe del 12 giugno 2023 (di cui all’allegato 17 alla relazione dell’Istituto scolastico), risulta esplicitato l’ iter logico seguito dal collegio dei docenti, laddove si osserva che “ La studentessa non è ammessa all’esame di Stato per l’impossibilità di affrontarlo con successo, a causa delle valutazioni gravemente insufficienti riportate in diverse discipline (tra cui le discipline di indirizzo);
per incapacità di organizzare il proprio studio in maniera autonoma o efficace, nonostante il continuo supporto didattico e metodologico da parte dei docenti;
per l’esistenza di numerose e gravi lacune e il non recupero della maggior parte dei debiti pregressi. Le succitate motivazioni sono evidenziate dal consiglio di classe alla luce del pdp e di tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative in esso previste. Tutte le valutazioni sono state espresse in conformità con il pdp di cui sopra. Nonostante si siano poste in essere tutte le misure previste, gli obiettivi di apprendimento non risultano comunque raggiunti. Dell’andamento scolastico sono state costantemente informate la famiglia e la studentessa nel corso dell’anno
”.

Invece il verbale del 15 maggio 2023, al quale si riferisce il ricorso (in realtà il verbale è stato approvato il 10 maggio: cfr. doc. 24 della parte ricorrente), costituisce non lo scrutinio finale, ma un documento soggetto ad obbligo di pubblicazione, in cui devono essere esplicitati “ i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti ” dalla classe nel suo complesso ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023, che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.

Il vizio di difetto di motivazione è pertanto infondato.

Infine va osservato che non può trovare riscontro favorevole neppure la censura con la quale la ricorrente lamenta la disparità di trattamento rispetto ad un compagno di classe che pratica uno sport agonistico, che sarebbe stato ammesso all’esame di stato nonostante l’alto numero di insufficienze riportate.

Come è noto, il giudizio di non ammissione di un alunno si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente, ovvero della sua non completa maturazione personale. Ne consegue che non può essere fondatamente dedotto un vizio di disparità di trattamento in senso proprio rispetto ad alcuni compagni di classe, atteso che siffatta censura è configurabile solamente in presenza di situazioni identiche (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. III, 12 giugno 2023, n. 578 e la giurisprudenza ivi richiamata).

In tale contesto deve altresì essere respinta, in ragione del carattere meramente esplorativo, la domanda istruttoria di svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare le modalità di valutazione utilizzate dagli insegnanti delle materie scientifiche in riferimento alle prove scritte.

Infatti la consulenza tecnica, nel processo amministrativo, non costituisce un mezzo di prova, ma ha la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, e non può esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063).

In definitiva il ricorso deve essere respinto, ed uguale sorte segue la domanda risarcitoria non essendo configurabile un danno ingiusto patito dalla ricorrente.

Nonostante l’esito del giudizio, le peculiarità della controversia e delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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