TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2023-09-14, n. 202301290
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Testo completo
Pubblicato il 14/09/2023
N. 01290/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00762/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E F e M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Gorizia, piazza Cesare Battisti, n. 5;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ed Istituto -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione della ricorrente all'esame di maturità per l'anno scolastico 2022-2023 comunicato telefonicamente il 13 giugno 2023 dall'Istituto scolastico -OMISSIS- ai Signori -OMISSIS-, genitori dell'alunna ricorrente, e inserito sul registro elettronico in data 14 giugno 2023 alle ore 12:15, nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti funzionalmente ad esso collegati ivi compreso il verbale del Consiglio di Classe del 15 maggio 2023 e tutte le prove scritte e orali (c.d. verifiche scritte e interrogazioni) svolte durante l'anno scolastico nelle materie risultate con giudizio insufficiente (scienze naturali, matematica, informatica, fisica e disegno-storia dell'arte) previa concessione della misura cautelare ex art. 55 CPA per l'ammissione con riserva all'esame di maturità in sessione straordinaria in attesa della definizione della causa nel merito e ciò prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023-2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto -OMISSIS-, dell’Ufficio scolastico Regionale Veneto e del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. S M e uditi per le parti l’avv. Feresin;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver frequentato il quinto anno del Liceo Scientifico presso l’Istituto di istruzione superiore “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, e di non essere stata ammessa all’esame di maturità.
Il giudizio di non ammissione si fonda sulle cinque insufficienze riportate, con il voto 4, nelle materie di matematica, informatica, fisica, scienze naturali (biologia, chimica e scienze della terra), nonché disegno e storia dell’arte.
L’alunna specifica di essere stata certificata già da anni per il disturbo dell’apprendimento -OMISSIS-, e di aver fruito di un piano didattico personalizzato, che tuttavia ritiene non essere adeguatamente predisposto, monitorato ed applicato dall’Istituto scolastico.
Con il ricorso in epigrafe la non ammissione all’esame di maturità è impugnata con cinque motivi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 4 e 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico ”, perché le finalità esplicitate dalla norma volte a garantire il diritto all’istruzione, a favorire il successo scolastico e, attraverso misure didattiche di supporto, a ridurre i disagi relazionali ed emozionali, nonché ad adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative, nel caso in esame sarebbero state sostanzialmente frustrate.
A supporto di tale assunto, la ricorrente riferisce di aver riscontrato particolari difficoltà nel relazionarsi con l’insegnate di scienze, la quale in data 6 dicembre 2022 l’avrebbe sottoposta ad un’interrogazione non programmata, in difformità dalle previsioni del piano didattico personalizzato che prevede solo verifiche programmate, e l’avrebbe sostanzialmente privata della mappe concettuali sottoposte a verifica della docente, a volte restituite con un diverso ordine o ridotte a mere formule chimiche su foglio un bianco senza particolari segni riconoscibili.
Inoltre la ricorrente deduce che, sempre nella materia di scienze, sarebbero state disconosciute le misure dispensative dello studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni, e nel corso dell’anno sarebbe mancato in tutte le materie un attento monitoraggio degli insegnanti circa l’efficacia delle misure previste dal piano didattico personalizzato, per una loro eventuale rimodulazione o adattamento.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta lo sviamento e la disparità di trattamento, perché gli insegnanti avrebbero ritenuto di non aiutarla adeguatamente per non penalizzare gli altri studenti, senza avvedersi che in questo modo hanno raggiunto l’effetto di sfavorirla perché in una condizione di partenza di svantaggio, e di discriminarla rispetto alla condizione di un compagno di classe che pratica uno sport a livello agonistico, ammesso all’esame di maturità nonostante sei insufficienze.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 4, 5 e 7 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, recante le “ Linee Guida disturbi specifici di apprendimento ”, perché l’Istituto, contravvenendo alle previsioni del citato decreto, sarebbe venuto meno all’obbligo di provvedere ad interventi didattici individualizzati e personalizzati in relazione alle esigenze specifiche dell’alunna, rimodulando ed adeguando quelli già previsti in relazione ai risultati costantemente negativi riportati nelle prove scritte ed orali.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, “ Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con