TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-09-25, n. 202314179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-09-25, n. 202314179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314179
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 14179/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04036/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4036 del 2018, proposto da
P A, D B, M B, V C, C C, M C, E C, S C, Luca Conesta', I C, L G, L G, N G, F G, A H, S M, L M, F M, J P, A P, V P, P P, C P, V Q, C R, M S, T T, C A, M A, A B, L B, D B, R B, M B, V B, M C, A C, L C, G C, Lorenzo Cicogna, Alessandro Cipriano, Luigino Coccetti, Andrade Damiane Da Silva, Giovanna Deledda, Andrea Fabbri, Jacopo Farinelli, Biagio Ferrantello, Andrea Ferranti, Ilaria Fioroni, Lucio Fioroni, Gianni Frillici, Giuliano Fumanti, Orietta Galli, Ferdinando Gallinella, Mirko Giacchi, Francesco Irenei, Pier Paolo La Monaca, Fabrizio Lanari, Elena Lucarelli, Diego Marinelli, Jacopo Martellini, Silvia Martinelli, Leonardo Martini, Riccardo Marucci, Elena Mattei, Lara Menichetti, Ivan Federico Minelli, Francesco Moscetti, Patrizia Moscetti, Simone Luigi Francesco Nardi, Luigi Nasini, Gianluca Orrico, Fabio Panetti, Federico Panfili, Patrizio Pannacci, Laura Paolucci, Lorenzo Peppoloni, Stefano Peppoloni, Antilio Piccotti, Fabio Pierini, Letizia Pierini, Marco Pierini, Georgia Pierucci, Luca Raffanti, Sabrina Ricci, Alessandra Rodari, Paolo Romano, Andrea Scocchietti, Lorenzo Scocchietti, Flavio Scrucca, Laura Sebastiani, Fabrizio Stronati, Cristoforo Torricelli, Ilaria Vergari, Sara Zappelli Cardarelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Riommi, Martina Favaroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Verduchi in Roma, via Ulpiano, come da procure in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 15 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale – n.33 del 09 febbraio 2018 e Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n.14 del 16 febbraio 2018 nella parte in cui non consentono la partecipazione alla procedura concorsuale agli ITP.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame i docenti segnati in epigrafe hanno impugnato il D.D.G. del MIUR del 01.02.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.02.2018, IV serie speciale, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato, per titoli ed esami, di personale docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado nella parte in cui, all’art. 3, comma II, dispone che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017…”, escludendo gli insegnanti tecnico pratici, categorie cui i ricorrenti affermano di appartenere.

2. – Il ricorso consta di motivi rubricati come segue.

1) Illegittimita’ dei provvedimenti impugnati ed in particolare del decreto del ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 15 dicembre 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale - serie generale – n.33 del 09 febbraio 2018 e del decreto del direttore generale per il personale scolastico del ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca pubblicato nella gazzetta ufficiale - IV serie speciale - n.14 del 16 febbraio 2018. Violazione e falsa applicazione dei principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/ce e 2013/55/ue, recepite dal legislatore nazionale con d. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con d. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, nonche’ dell’art. 1, co. 79 della l. N. 107/2015 eccesso di potere. Irragionevolezza. Contraddittorietà e sproporzione.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Violazione e falsa applicazione degli artt. 400, co. 12 e 402 del d. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. Del d.i. 24 novembre 1998, n. 460. Erronea applicazione del regime transitorio.

3) Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Illogicità ed irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

4) Sulla presentazione della domanda in modalità esclusivamente telematica. Illegittimità del bando nella parte in cui si prevede che le domanda di partecipazione al concorso possa essere formulata esclusivamente attraverso l'uso del sistema informativo gestito dal ministero dell'istruzione, per violazione degli art. 3, 51 e 97 della costituzione.

3. – Il MIUR si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

4. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2023.

5. – Il ricorso, in consonanza con la consolidata giurisprudenza, anche d’appello, formatasi nella materia de qua, deve essere respinto perché infondato Cons. Stato, Sez. VII, sentenza n. 9371/2022;
24 giugno 2022, n. 5214;
id. 10 maggio 2022, n. 3674;
id. 28 marzo 2022, n. 2225).

Tale giurisprudenza si basa sui seguenti argomenti:

“a) il diploma di Insegnante tecnico pratico non ha valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione tanto nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) quanto nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di seconda fascia;

b) l’oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere a consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento, ma può giustificare, al più, la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8188);

c) l’abilitazione, quale titolo distinto e ulteriore per accedere all’insegnamento, è stata introdotta dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post lauream, da conseguirsi con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale. Richiedendo un titolo ulteriore per accedere all’insegnamento, da conseguire attraverso un corso post lauream, la legge n. 341/1990 ha implicitamente comportato che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possano accedere direttamente all’insegnamento;

d) il principio secondo il quale il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi confermato anche dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che, all’art. 5, prevede espressamente quale titolo per accedere al concorso per insegnanti tecnico pratici la c.d. “laurea breve”;

e) tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, in quanto l’art. 51 Cost. non attribuisce un diritto di accesso indiscriminato ai pubblici impieghi;
non può essere attribuita rilevanza giuridica dirimente al fatto che i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non siano stati in concreto attivati, in quanto tale aspetto attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di incidere ex se sulla legittimità costituzionale della norma primaria;
a ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l’iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l’insegnamento nei termini innanzi dispiegati, potendosi invece prospettare l’eventuale partecipazione degli ITP ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019 n. 6762).”

6. - Non soccorre la tesi dei ricorrenti –continua l’impostazione in esame- neppure il diritto comunitario, ossia le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e con d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, relative al sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse, a proposito delle quali “ Infatti, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che “i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento per assegnare un posto di lavoro, la disciplina comunitaria limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, però secondo le relative procedure di selezione e di reclutamento colà vigenti (cfr. C. giust. UE, VIII, 17 dicembre 2009 n. 586)”;
inoltre, la stessa direttiva “non esclude punto che ciascun Stato membro possa subordinare l'accesso ad una professione regolamentata (ammesso che tale sia il reclutamento a pubblici impieghi) al possesso di determinate qualifiche professionali”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n.1516/2017). Il disposto dell’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 che statuisce che “il dirigente scolastico può utilizzare i docenti di classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, appare, invece, del tutto inconferente nella fattispecie, in quanto da tale normativa non è desumibile in alcun modo il valore abitante del titolo di studio ITP” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6868);
nonché “non risulta infine pertinente la dedotta violazione del d. lgs. 206/2007 e della Direttiva 2005/36/CE dal momento che tali corpi normavi riguardano il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, essendo pertanto irrilevanti nel caso in esame, in cui si tratta della validità da riconoscere in Italia ad un presunto titolo professionale formato per intero nell’ordinamento interno» (Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8212).

7. - In definitiva, l’introduzione della abilitazione di cui all’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 quale titolo post lauream richiesto per accedere all’insegnamento ha comportato implicitamente che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possono accedere direttamente all’insegnamento, potendosi invece prospettare l’eventuale loro partecipazione ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso l’idoneità del soggetto aspirante all’insegnamento è verificata attraverso la procedura concorsuale.

Pertanto, non è ravvisabile nel provvedimento impugnato la dedotta disparità di trattamento rispetto ai depennati dalle graduatorie ad esaurimento, la cui possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento è stata prevista dal decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143, all’art. 1, comma 1 – bis, che dispone testualmente: “1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Il legislatore nazionale ha previsto, quindi, espressamente, che i soggetti depennati per mancata presentazione della domanda possano essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

Il d.m. 24 aprile 2019 n. 374 non ha fatto altro che dare attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata.

Invece, i docenti ITP non risultano essere mai stati iscritti nelle graduatorie permanenti (ora graduatorie ad esaurimento);
non viene quindi in rilievo rispetto alla loro posizione giuridica soggettiva la esigenza di tutelare interessi giuridici consolidati.

8. – In conseguenza del rigetto dei motivi di gravame, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria per assenza dell’antigiuridicità del fatto ritenuto lesivo.

9. – Il ricorso va quindi in parte dichiarato improcedibile quanto alla posizione dei ricorrenti che vi hanno rinunziato, e per il resto va respinto.

Le spese, per la peculiarità della vicenda e la conforme richiesta dei ricorrenti, anche in ragione della esigua attività difensiva del Ministero, possono essere compensate.

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