TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-20, n. 202300916
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 00916/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2021, proposto da
Air China Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F D P e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
(a) della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 22 dicembre 2020 n. 225, resa esecutiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2021 e pubblicata sul sito dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 11 febbraio 2021, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021 ”;
(b) della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 11 febbraio 2021 n. 20, pubblicata in pari data sul sito dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e recante “ Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all’anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l’anno 2021 ”;
(c) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 22 dicembre 2020 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche “ART”) adottava – a seguito di consultazione pubblica con tutti i soggetti interessati – la delibera 22 dicembre 2020, n. 225 con cui ha definito l’ambito dei soggetti obbligati a corrispondere per il 2021 il contributo previsto dall’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214).
La Delibera è stata successivamente approvata, per l’esecutività, con D.P.C.M. 21 gennaio 2021, ai sensi di quanto previsto dalla norma istitutiva dell’ART e della previsione, in essa contenuta, relativa alle modalità di finanziamento dell’ART medesima (art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201).
La Delibera è stata quindi integrata dalla delibera n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 recante “ Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all’anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l’anno 2021 ”.
In data 18 giugno 2021, la ricorrente notificava il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e quindi, il successivo 27 luglio 2021, l’avviso di avvenuto deposito dinanzi al T.A.R. Piemonte dell’atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., all’esito della trasposizione in sede giurisdizionale del