TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-06, n. 201400191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-02-06, n. 201400191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400191
Data del deposito : 6 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00791/2013 REG.RIC.

N. 00191/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00791/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2013, proposto da:
Subissati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M B T, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Stamira, 29;

contro

Comune di Folignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso l’avv. M M in Ancona, viale della Vittoria 7;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Folignano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, decimo comma, del codice del processo amministrativo;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Visto il dispositivo della presente sentenza, n° 153/2014, pubblicato in data 24 gennaio 2014;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata la comunicazione dell’esclusione dalla gara di appalto, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare, nonché il verbale di gara n° 4 del 27 agosto 2013, il disciplinare di gara 19 marzo 2013 n° 3922, nella parte di interesse.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Folignano, che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 418/2013 depositata in data 8 novembre 2013, è stata accolta l’istanza cautelare avanzata, e, per l’effetto, è stata sospesa l’impugnata esclusione e disposta la riammissione in gara della società ricorrente.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Per principio giurisprudenziale dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara.

Nell’odierna controversia, dal verbale di gara n° 4 del 27 agosto 2013 e dalla comunicazione di esclusione si evince che la società ricorrente è stata esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica indetta dall’intimata amministrazione comunale per essere stato l’elaborato D6 (descrizione delle caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali), firmato in calce dal progettista e non dal concorrente, essendo tale elaborato firmato dal concorrente sul frontespizio.

Osserva il Collegio che, in applicazione del principio giurisprudenziale summenzionato, in presenza della firma apposta dal concorrente sul frontespizio dell’elaborato D6, allegato all’offerta tecnica, la funzione della sottoscrizione deve ritenersi in concreto realizzata.

Inoltre, dagli atti di gara risulta che l’offerta tecnica è stata debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Subissati s.r.l. e che in tale offerta tecnica è richiamata la documentazione richiesta per il miglioramento estetico, nell’ambito della quale è specificamente indicato l’elaborato D6 recante descrizione delle caratteristiche tecniche ed estetiche dei materiali.

Per tali ragioni, nessuna incertezza poteva sussistere in ordine al contenuto e alla riferibilità dell’offerta al concorrente.

Le dedotte doglianze sono, quindi, fondate.

Conclusivamente, il ricorso dev’essere accolto, perché fondato e, per l’effetto, dev’essere annullata l’illegittima esclusione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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