TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2025-01-02, n. 202500002
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2025
N. 00002/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2021, proposto da
Impresa Individuale “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Nucara e Santo Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’annullamento
dell’informazione interdittiva antimafia – prot. n. 0067710 emessa il 9 giugno 2021 dal Prefetto di Reggio Calabria, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 249 del 9 settembre 2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 7 agosto 2021 il sig. -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante dell’omonima -OMISSIS-, ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Reggio Calabria in data 9.06.2021.
1.1. A fondamento della prognosi di permeabilità dell’impresa all’infiltrazione della criminalità organizzata la Prefettura procedente ha richiamato gli elementi indiziari emergenti dalle note informative della Questura di Reggio Calabria del 14.05.2021 e dell’1.06.2021, riportanti le seguenti circostanze:
- il ricorrente, annoverante pregiudizi per falsi in genere e ricettazione, veniva sottoposto nel 2010 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, annullata nel 2012 dalla Corte d’Appello - Sez. Misure di Prevenzione di Reggio Calabria;
- nel 2007 veniva raggiunto da un’ordinanza custodiale in carcere emessa dal G.i.p. distrettuale di Reggio Calabria nell’ambito del maxi procedimento scaturito dall’operazione c.d. ‘-OMISSIS-’ per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e intestazione fittizia di beni aggravata dal fine dell’agevolazione mafiosa; per tali reati veniva assolto con sentenza pronunciata il 14.01.2009 per non aver commesso il fatto, emergendone, nondimeno, la vicinanza al boss -OMISSIS-, con il quale veniva controllato in plurime occasioni, ritenuto elemento di spicco dell’omonima cosca ‘ndranghetistica radicata nel quartiere ’-OMISSIS-’ di Reggio Calabria;
- condannato nel 2008 per il reato di ‘danneggiamento seguito da incendio’ di cui all’art. 424, co. 1, c.p. alla pena di mesi otto di reclusione, con sentenza poi riformata in appello per la maturazione del termine prescrizionale del reato;
- la moglie, -OMISSIS-, annovera pregiudizi per il reato di truffa;
- la stessa è presidente del Consiglio di amministrazione e consigliera della società cooperativa -OMISSIS-, raggiunta da una prima interdittiva antimafia nel 2012, annullata con sentenza del TAR di Reggio Calabria del 5.11.2013, e da una successiva interdittiva in data 19.05.2021, anche tenuto conto della presenza nella compagine sociale di soci controllati con soggetti annoveranti pregiudizi per reati di matrice mafiosa o con legami di parentela con affiliati a consorterie criminose;
- lo stesso ricorrente è titolare di cariche sociali in altre imprese (ed in particolare nella -OMISSIS-), nel cui assetto societario figurano soggetti annoveranti plurime ragioni di controindicazione nonché una società i cui soci sono entrambi legati da stretti vincoli di parentela con soggetti gravemente controindicati;
- il fratello del ricorrente, -OMISSIS-, già sorvegliato speciale di P.S. e destinatario di sequestro di prevenzione, con pregiudizi per vari reati, anche di matrice mafiosa, è stato sottoposto a fermo di P.G. nel 2011 nell’ambito di un procedimento per reati di mafia con le accuse di associazione di tipo mafioso ed estorsione, tuttavia non convalidato dal G.i.p..
2. In punto di diritto il ricorso è affidato ad un’unica complessa doglianza, articolata in relazione ai vizi di “ Violazione e falsa applicazione della normativa antimafia in materia di interdittive – Carenza dei presupposti di fatto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Travisamento del fatto e violazione degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011 ”, con la quale il ricorrente ha sostanzialmente criticato la valenza indiziaria attribuita dall’Amministrazione procedente a ciascuno degli elementi posti a fondamento del formulato giudizio prognostico negativo in ordine al pericolo di una possibile infiltrazione mafiosa dell’impresa.
2.1. Ad essere criticato è, in primis , il dato della sua asserita vicinanza alla cosca -OMISSIS-, incongruamente desunta, nonostante la piena assoluzione - e, ancor prima, il rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di applicazione di misure cautelari -, dal coinvolgimento nel sopra citato procedimento penale con le accuse di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. Ed invero, dalla stessa sentenza assolutoria sarebbe emersa l’assoluta infondatezza dell’ipotesi d’accusa, venendo ritenuti gli elementi acquisiti a suo carico non sufficienti “ a dimostrarne, al di là di ogni ragionevole dubbio, la stabile e consapevole appartenenza alla cosca facente capo ai fratelli -OMISSIS- ”. Anche il riferimento alla persistente operatività della cosca ‘-OMISSIS-’, desunto dai due più recenti procedimenti penali menzionati nell’interdittiva, risulterebbe suggestivo e fuorviante, non essendo stata ‘a monte’ dimostrata la sua contiguità ad essa e non risultando, ad ogni modo, egli in alcun modo coinvolto nelle vicende penali in questione, oltre che, più in generale, in procedimenti penali di sorta, per come emergente dall’allegato certificato dei carichi pendenti.
Quanto, poi, alla sua partecipazione, con il 34% del capitale sociale, ad un Consorzio funerario nella cui compagine figurerebbero soggetti controindicati, nell’atto impugnato difetterebbe l’enunciazione di qualsiasi elemento sintomatico della sua postulata conoscenza, all’atto della costituzione dell’Ente consortile, delle ragioni di controindicazione rilevate a carico dei soci; risultando, peraltro, totalmente obliterata la circostanza del mancato avvio dell’attività di quest’ultimo, di fatto mai divenuto operativo, e dal quale, ad ogni modo, egli si rendeva immediatamente dimissionario.
2.2. Identici vizi si registrerebbero in relazione alla valenza indiziaria desunta dagli elementi di controindicazione rilevati a carico della propria moglie, ed in particolare da quelli riconducibili alla sua partecipazione alla società -OMISSIS-, tenuto conto dell’interdittiva emessa a carico della stessa in ragione della presenza nella compagine societaria di soggetti controindicati. Al di là, infatti, della mera elencazione delle ragioni di pregiudizio a carico dei soci della società in questione, la Prefettura non avrebbe enucleato alcun elemento indicativo della benché minima cointeressenza della sua impresa con l’anzidetta società, né tanto meno della vicinanza della propria moglie ad ambienti contigui alla criminalità organizzata. In parte qua , la sussistenza dei tentativi di