TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-11-19, n. 202400276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-11-19, n. 202400276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400276
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 00276/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00136/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, corso Umberto I, n. 75;



contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;



per l’annullamento

- del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a firma del Capo Dipartimento, avente ad oggetto sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992, dalla data di notifica dell’atto;

- di ogni atto e/o provvedimento, prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto, subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il consigliere S B e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso in riassunzione in esame - ritualmente notificato e depositato a seguito della declinatoria di competenza da parte del TAR Campania, Napoli, giusta sentenza -OMISSIS- - l’odierno istante, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto emesso dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio dello stesso per essere il dipendente indagato per reati di “ incontestata gravità ” nel procedimento penale sub -OMISSIS- presso il Tribunale di -OMISSIS-, con concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio.

2. Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto quattro motivi così rubricati, che possono essere riassunti in estrema sintesi, come di seguito:

- “ 1) violazione e falsa applicazione art. 7 co. 2 d.lgs. n. 449/1992 - violazione art. 15 CCNL Ministeri 2002-2005 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - manifesta ingiustizia - irragionevolezza - illogicità ”, in quanto i dipendenti in seguito alla contrattualizzazione generale del rapporto di pubblico impiego potrebbero essere sospesi cautelativamente dal servizio solo a seguito di rinvio a giudizio, prevalendo nel caso di specie la norma contrattuale più garantista di cui all’art. 15 CCNL Ministeri del 12.6.2003, emanata successivamente al d.lgs. n. 449/1992, quest’ultimo quindi illegittimamente applicato;

- “ 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90 - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - manifesta ingiustizia - irragionevolezza - illogicità ”, per la mancanza della motivazione riguardo alla sospensione facoltativa;

- “ 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. ”, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento prima di emanare l’atto conclusivo dello stesso;

- “ 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - manifesta ingiustizia - irragionevolezza - illogicità ”, in quanto la sospensione dal servizio irrogata sarebbe sproporzionata.

3. Sulla scorta dei motivi fatti valere il ricorrente chiede l’annullamento del decreto di sospensione dal servizio e formula pure domanda di risarcimento dei danni subiti derivanti dal mancato introito dell’importo pieno dello stipendio ed emolumenti annessi, e dalla perdita di chance lavorative conseguenti a un giudizio non corretto operato dall’Amministrazione, riservandosi di quantificare i danni in corso di causa, ferma la valutazione equitativa dell’adito TRGA. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite e con clausola di attribuzione al procuratore anticipatario.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con controricorso formale, difendendo in seguito con memoria dd. 30 settembre 2024 la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, cui ha replicato il ricorrente con memoria del 10 ottobre 2024. Lo stesso ricorrente in data 11 ottobre 2024 ha depositato copia del verbale dell’udienza preliminare del -OMISSIS- dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di -OMISSIS-. In vista dell’udienza il ricorrente ha dimesso, in data 11 novembre 2024, note d’udienza.

5. All’udienza del 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per essere decisa.



DIRITTO

6. In rito, si rileva l’inammissibilità delle note d’udienza depositate dal ricorrente in data 11 novembre 2024, in quanto tardive rispetto ai termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., oltre i quali è possibile espletare unicamente attività defensionale in udienza e non anche mediante note scritte.

7. Va altresì dichiarata l’inammissibilità del documento (verbale Giudice per le indagini preliminari dd. -OMISSIS-) depositato dal ricorrente in data 11 ottobre 2024, per violazione del predetto termine perentorio.

8. A questo riguardo, non può che ricordarsi come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che i termini fissati dall’art. 73 cod. proc. amm. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sezione V, 21 giugno 2022, n. 5114 e 9 gennaio 2019, n. 194; Consiglio di Stato , Sezione III, 29 novembre 2021, n. 7937; Sezione VI, 28 maggio 2019, n. 3511).

9. Ne consegue l’inutilizzabilità processuale sia delle note d’udienza che del documento tardivamente depositati in giudizio dal ricorrente.

10. Deve in via preliminare ulteriormente precisarsi che il Collegio in base all’art. 126 disp. att. cod. proc. civ. ha esaminato la documentazione versata in atti dalle parti nel fascicolo di provenienza dal TAR Campania, Napoli, sub -OMISSIS-, secondo le regole tecnico-operative e le relative specifiche tecniche, da ultimo approvate con D.P.C.S. 28 luglio 2021 (G.U.R.I. 2 agosto 2021, n. 183), di cui agli art. 5, comma 4, lett. f), e comma 5, dell’Allegato 1, 17, comma 1, dell’Allegato 1, e 18 dell’Allegato 2.

11. In applicazione di tali regole tecniche e tramite SIGA, in caso di riassunzione per incompetenza è reso disponibile l’accesso diretto al fascicolo di provenienza (percorso: “ altre funzioni ”, “ provenienza ”, “ visualizza ”) (cfr. in questi termini TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 8 febbraio 2022, n. 438).

12. Nel fascicolo informatico di provenienza si rinviene l’impugnato provvedimento per esteso, mancando in quello dimesso dalla difesa erariale nel presente riassunto giudizio le prime due pagine. Ancora solo nel fascicolo informatico di provenienza si rinvengono gli atti relativi al procedimento penale cui fa riferimento il ricorrente nel ricorso in riassunzione.

13. Ciò premesso e chiarito sull’utilizzazione della documentazione esistente nel fascicolo informatico di provenienza, appare a questo punto opportuno riepilogare sulla base degli atti di causa e della documentazione i fatti sottesi l’odierna controversia.

14. Il ricorrente è in servizio all’Amministrazione penitenziaria con la qualifica di -OMISSIS-, con sede di servizio presso la -OMISSIS- (cfr. doc. 2 Ministero).

15. È stato sottoposto a un’indagine penale perché, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe fatto sostituire da un’altra persona durante lo svolgimento delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di -OMISSIS-, con l’utilizzo di un documento di riconoscimento intestato allo stesso ricorrente ma opportunamente contraffatto nell’effige fotografica. Grazie a tali artifici e raggiri certo -OMISSIS- si sarebbe introdotto con l’inganno in luogo militare tentando di indurre in errore il Corpo della Guardia di Finanza al fine di ottenere ingiustamente il superamento della prova concorsuale e il conseguente arruolamento nel Corpo (cfr. doc. 1 Ministero), non riuscendo nell’intento essendo stato bocciato nella prova scritta. Una seconda ipotesi accusatoria concerne la falsa denuncia da parte del ricorrente dello

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