TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-02-27, n. 201301166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-02-27, n. 201301166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201301166
Data del deposito : 27 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01550/2012 REG.RIC.

N. 01166/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01550/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2012, proposto da:
G S, rappresentata e difesa dall'avv. A F, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Parco Comola Ricci n. 165;

contro

Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso l’avv.Valerio Barone in Napoli, Piazza Sannazaro, n. 71;

nei confronti di

F N, B N e V C, rappresentati e difesi dagli avv.ti C Lerio Miani e Francesco Miani, presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli, via Toledo n. 116;

per l'annullamento, previa sospensione

a) della concessione edilizia in sanatoria n. 93 rilasciata il 27/09/2000 dal dirigente dell'UTC Settore Urbanistica del Comune di Nola, alla signora A E;

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento al parere espresso dalla terza commissione preposta all'esame delle istanze di condono nella seduta del giorno 8 ottobre 1998;

c) del provvedimento - anche implicito, con cui il Comune di Nola ha consentito Sig. F N di frazionare l'unità immobiliare posta al secondo piano con DIA prot. n. 2010 0009343 del 18 giugno 2010;

d) di ogni altro provvedimento - anche implicito - presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi eventuali atti autorizzatori relativi al primo piano del fabbricato sito alla via Circumvallazione n. 245, riportato al catasto comunale al foglio n. 20, particella n. 451.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e di F N, di V C e di B N;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il cons. dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato in data 16 marzo 2012 e depositato il successivo 5 aprile, la signora G S ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Nola e nei confronti dei signori F N, V C e B N avverso i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

La ricorrente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- di essere proprietaria di un fabbricato sito in Nola alla via Vincenzo La Rocca n. 76, composto di tre piani fuori terra, ricadente in zona B1 - Edificata Satura (nella quale sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, nel rispetto dei volumi e delle superfici utili preesistenti);

- che adiacente alla sua proprietà, vi è un terreno, ricadente anch'esso in zona B1 - Edificata Satura, riportato al catasto comunale al foglio n. 20, particella n. 451, su cui insiste un fabbricato attualmente composto da piano terra e due livelli sovrastanti adibiti a civile abitazione, la cui proprietà è dei signori F N, V C e B N giusta atto per notar G L del 9 ottobre 2003 (atto di donazione della signora A E);

- che, nel corso degli ultimi anni (2010 e 2011), l'immobile di proprietà di costoro è stato ripetutamente oggetto di lavori, per cui la ricorrente ha formulato diverse istanze di accesso agli atti, volte a conoscere l'esistenza dei titoli abilitativi che ne autorizzassero l'esecuzione;

- che pertanto la ricorrente ha appreso che sono stati eseguiti lavori per il completamento del secondo piano (oggetto di DIA prot. n. 3021 del 5/3/2009), nonché lavori per il frazionamento della medesima unità immobiliare posta al secondo piano (oggetto di DIA prot. n. 2010 0009343 del 18/6/2010); ha altresì appreso, dall'esame della documentazione presente agli atti del Comune di Nola, che il piano terra del fabbricato in questione sarebbe stato realizzato mediante concessione edilizia n. 113 del 26 ottobre 1964 (indicata nell'atto per notar L, ma non rinvenuta agli atti del Comune) e che il secondo piano, inizialmente realizzato in assenza di titolo concessorio negli anni ’80, sarebbe stato sanato con concessione edilizia n. 93 del 27 settembre 2000; che, pertanto, non risulterebbe alcun titolo edilizio per quanto riguarda il primo piano;

- che il suddetto primo piano sarebbe stato realizzato, in base alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma della signora A E (allegata alla istanza di condono edilizio del 31/7/1986 relativa al secondo piano), tra il 1957 ed il 1959, <<epoca in cui per le zone ubicate fuori del perimetro urbano non necessitava la licenza edilizia>>;

- che, tuttavia, la ricorrente aveva preso visione di un rilievo aerofotogrammetrico effettuato su Nola il 7 marzo 1961 ed aveva quindi potuto accertare che alla suddetta data, sul lotto interessato, la porzione di fabbricato esistente non raggiungeva l'intera estensione così come rappresentato nei grafici allegati alla suindicata istanza di condono edilizio;

- che, pertanto, la ricorrente aveva potuto dedurre che il conseguente provvedimento di condono edilizio n. 93 del 27 settembre 2000 era stato rilasciato su di un presupposto del tutto erroneo e cioè sulla dichiarazione non veritiera della signora Amato che il primo piano fosse stato realizzato nel periodo tra il 1957 ed il 1959;

- che, pertanto, con atto di diffida del 20 febbraio 2012, aveva chiesto all’intimata amministrazione comunale l’annullamento in autotutela della suindicata concessione edilizia in sanatoria n. 93 del 27/09/2000, rimasto tuttavia senza esito alcuno.

Tanto premesso, la ricorrente deduceva l’illegittimità del suddetto provvedimento di condono edilizio n. 93 del 27 settembre 2000 (e degli altri atti in epigrafe indicati) con due distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso

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