TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-10-17, n. 202202857
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2022
N. 02857/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizi
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’annullamento
del provvedimento del Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito n. -OMISSIS-del 17 novembre 2021, notificato il giorno 23 successivo, del provvedimento del Reggimento Logistico Aosta n. -OMISSIS- del 29 novembre 2021 e del provvedimento -OMISSIS-del 9 dicembre 2021, notificato il giorno 13 successivo, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 19 settembre 2022, il consigliere Aurora Lento e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato e depositato il 21 gennaio 2022, il signor -OMISSIS-, premesso di prestare servizio presso il regimento logistico Aosta di Palermo, esponeva di avere percepito, a far data dal 30 giugno 2013, la maggiorazione dell’assegno del nucleo familiare prevista dalla tabella 14 del d.l. n. 68 del 1998, convertito nella l. n. 153 del 1998, in quanto il proprio figlio -OMISSIS- era affetto da profonda -OMISSIS-e, pertanto, disabile grave, come riconosciuto e accertato con verbale di visita collegiale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’ASP di Palermo prot. n.-OMISSIS-del 28 luglio 2009.
Inaspettatamente, nel mese di settembre del 2020, l’Ufficio amministrativo dell’esercito gli aveva richiesto di produrre una certificazione sullo stato di disabilità rilasciata dal competente ufficio dell’INPS il quale, interpellato, aveva rappresentato di non poterlo fare, in quanto si trattava di patologia antecedente al 2010 e non suscettibile di modifica.
Malgrado la comunicazione di tale circostanza, il Centro nazionale amministrativo dell’esercito, con nota prot. n. -OMISSIS-del 17 novembre 2011, notificata il giorno 23 successivo, aveva rappresentato che non avrebbe più erogato la