TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-02-09, n. 202300336
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00336/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 dell’anno 2018 proposto dalla MULTIMEDICA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. G C, M S C e F B ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
contro
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. M E M e M O e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS della Città Metropolitana Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
ASST Santi Paolo e Carlo in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, nelle parti in cui, richiamando la D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016: a) prevede la determinazione del budget (sia di ricovero, sia ambulatoriale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente; b) stabilisce una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni relative alla “branca laboratorio analisi” erogate tra il 97% ed il 103% del finanziato dell’anno precedente; c) stabilisce una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; nelle ulteriori parti in cui: d) stabilisce l’applicazione di un tetto regionale quanto al rimborso dei farmaci rendicontati con “file F” (cfr. punto 4.4.2 dell’Allegato); e) dispone la corresponsione di acconti pari all’80% relativamente alla produzione per cittadini extraregione, anche qualora si tratti di prestazioni di “alta complessità” o erogate da strutture riconosciute I.R.C.C.S. (cfr. punto 1.6.4. dell’allegato); f) prevede che, per quanto riguarda le prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari (STP – onere 9), “non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia” (cfr. punto 1.7.6 dell’Allegato); g) impone il rispetto di limiti trimestrali di budget quanto alle prestazioni di UPC DOM e ADI (cfr. punto 3.1.3.2 dell’Allegato “Determinazioni in materia di contrattualizzazione di ADI” e “Determinazioni in materia di contrattualizzazione delle UPC-DOM”); h) prevede che i contratti con le ATS debbano contenere clausola di piena ed incondizionata accettazione delle regole di sistema e vieta l’apposizione di riserve in sede di sottoscrizione del contratto con la ATS (cfr. punto 3.1.3 dell’allegato); i) destina “fino a 141 milioni di Euro ad un Fondo di riserva da destinare ai rinnovi contrattuali …”, riservando detta integrazione esclusivamente al settore pubblico (cfr. punto 1.3.3 dell’Allegato “Altre Attività”),
nonché, per quanto occorrer possa, della D.G.R. n. IX/4334 in data 26 ottobre 2012, nella parte in cui introduce un limite massimo regionale al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”;
- delle delibere (i cui estremi non sono noti) della ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del “Contratto provvisorio anno 2018” relativo alle prestazioni di ricovero e cura e di specialista ambulatoriale e del “Contratto provvisorio anno 2018” relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e UPC-DOM, nelle parti in cui richiamano e fanno applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza; del “Contratto provvisorio anno 2018” relativo alle prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale sottoscritto dalla ricorrente con riserva a gennaio 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza, nonché quanto alla disposizione di cui al punto 7 delle premesse che considera le tariffe in vigore adeguate a coprire anche gli aumenti del costo del personale derivanti dai contratti di lavoro ancora in corso di rinnovo; - del “Contratto provvisorio anno 2018” relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di UPC-DOM sottoscritto dalla ricorrente a gennaio 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza,
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva a gennaio 2018 con la ATS della Città Metropolitana di Milano, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Visti i motivi aggiunti avverso la D.G.R. n. XI/125 in data 14 maggio 2018 nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse da assegnare per tale attività; conferma la disposizione di cui alla DGR n. X/7600/2017 in ordine alla assegnazione ai singoli gestori di attività di assistenza domiciliare integrata (ADI) e di UPC-DOM di un budget annuale suddiviso in quattro trimestri (cfr. Allegato alla DGR n. XI/125/2018 “Ulteriori indicazioni per ADI e UPC-DOM”); la delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS di approvazione del “Contratto integrativo anno 2018” e del medesimo “Contratto integrativo anno 2018”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; la delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS di approvazione del “Contratto Definitivo Anno 2018” relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di UPC-DOM e del medesimo “Contratto Definitivo Anno 2018” relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di UPC-DOM, nelle parti in cui: a) richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo; b) assegna alla ricorrente un budget 3 per dette prestazioni suddividendolo in quattro trimestri, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; la circolare della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2018.0016345 in data 18 maggio 2018, nella parte in cui fornisce le modalità di declinazione del budget annuale nel budget trimestrale relativo alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di UPC-DOM; nonché per la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva nel maggio 2018 con la ATS della Città Metropolitana di Milano, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il ricorso introduttivo e nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018;
Vista la documentazione con successiva memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria della Regione Lombardia;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente espone di essere titolare e di gestire un IRCCS accreditato con il SSR e di aver stipulato contratto con l’ATS competente per l’erogazione delle prestazioni; con l’impugnata D.G.R. n.X/7600/2017 sono state assunte, per la gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018, determinazioni confermative di