TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-09-14, n. 202001153
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 14/09/2020
N. 01153/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2016, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R N, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore ;
- Capitaneria di porto di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore ;entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, hanno legale domicilio;
nei confronti
Corporazione dei piloti dei porti di Bari, Molfetta e Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
“- del decreto n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-dal Comandante della Capitaneria di Porto di Bari e notificato brevi manu in data -OMISSIS-, con il quale all'odierno ricorrente viene comminata la pena disciplinare dell'inibizione dell'esercizio della professione di pilota per giorni 01 (uno) per aver effettuato, seppure in buona fede, nella tarda serata del -OMISSIS-, la manovra di disormeggio della -OMISSIS-in assenza di autorizzazione dell'Autorità Marittima ( Sala Operativa ), movimento operato nell'errato convincimento di aver realmente ricevuto via radio disposizioni in tal senso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di porto di Bari e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2020 l’avv. Donatella Testini.
L’udienza si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
I magistrati componenti il collegio e il segretario d’udienza sono a conoscenza del “Documento informativo ai sensi dell’articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l’ app Microsoft Teams su pc , tablet e dispositivi mobili”, anche nel suo contenuto.
La normativa in vigore non prevede audizioni in questa fase.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del decreto n. -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS-e notificato il successivo -OMISSIS-, con cui il Comandante della Capitaneria di porto di Bari ha applicato al ricorrente, pilota di guardia nel porto di Bari, la sanzione disciplinare dell'inibizione dell’esercizio della professione di pilota per un giorno per “aver effettuato, seppur in una buona fede, nella tarda serata del -OMISSIS-, la manovra di disormeggio della -OMISSIS- in assenza di autorizzazione dell’Autorità Marittima (Sala operativa)”, ai sensi degli articoli 11, comma 1, del regolamento locale di pilotaggio e 1251, comma 3, del codice della navigazione.
Si legge, altresì, nel medesimo decreto che “… in ragione del numero di movimenti nave che si sono susseguiti senza soluzione di continuità nel pomeriggio e sino alla tarda serata del giorno -OMISSIS-può appalesarsi la buona fede del -OMISSIS-… il quale avrebbe operato il movimento nell’errato convincimento di aver realmente ricevuto via radio disposizioni in tal senso”.