TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-04-20, n. 201704781

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-04-20, n. 201704781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704781
Data del deposito : 20 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2017

N. 04781/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11552/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11552 del 2005, proposto da:
B V, C G, C L, C A, D G S, G A, I P, L P S, L Andrea, Losacco Clelia, Maltempo Giovanni, Nvarino Antonio, Palerma Anna, piazza Mirko, Pizzolato Stefania, Q G, R G, R S, R M R, R R, R S, S N, S A, S C, S A, S M, S P, S V, S R, T M, T A, T A, V D, V R, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Antonini in Roma, via G. Ferrari, 2;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento

del diritto in capo ai ricorrenti all’equiparazione, sotto il profilo del trattamento economico, previdenziale e funzionale, tra la posizione degli Allievi Vice-ispettori della Polizia di Stato ed i pari grado e/o funzioni corrispondenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,

e l’annullamento di ogni atto contrastante con tale diritto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento in loro favore del diritto all’equiparazione, sotto il profilo del trattamento economico, previdenziale e funzionale, tra la posizione degli Allievi Vice-ispettori della Polizia di Stato, ed i pari grado e funzioni corrispondenti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

I ricorrenti hanno esposto di possedere la qualifica di Allievi Vice-Ispettori della Polizia di Stato, e di frequentare il corso di formazione di 18 mesi per il conseguimento della nomina a Vice-Ispettore presso l’Istituto per Sovrintendenti e di perfezionamento per Ispettori, provenendo da settori civili; durante la partecipazione al corso gli allievi percepivano l’importo di euro 700,00 mensili qualificata come stipendio, nonostante il difetto di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, in quanto l’inquadramento nei ruoli della Polizia sarebbe avvenuto solo al superamento del corso, con il conseguente diritto alla retribuzione effettiva.

Il trattamento economico riservato ai frequentatori del medesimo corso di formazione aspiranti all’inquadramento nella corrispondente qualifica di ruolo (Maresciallo), sia nella Guardia di Finanza che nell’Arma dei Carabinieri, era differente, in quanto gli allievi venivano inquadrati nel ruolo organico dopo solo sei mesi di corso di formazione, secondo quanto disposto dal d.lgs. 198/95 e dal d.lgs. 199/95, con conseguente attribuzione di un trattamento economico superiore.

Tale sperequazione risultava contraria al principio posto dall’art. 3, comma 1, della L. 216/99, che, al fine di perequare i trattamenti economici del personale dei sottoufficiali dei Carabinieri rispetto alle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia, si è prefissa lo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. violazione della L. 216/92, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, disparità di trattamento, contraddittorietà con i criteri guida fissati dalla L. 216/92, in quanto l’art. 16 della L. 121/81 poneva sullo stesso piano l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, definendo la prima, al pari della seconda, “forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”; anche il D.L. 5/92 aveva stabilito, nel rispetto del medesimo principio, l’equiparazione tra il trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e quello spettante agli ispettori della Polizia di Stato; la revisione dei ruoli delle forze armate, oggetto della L. 216/92 e da attuarsi tramite i decreti delegati (198 e

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