TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216749
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2022
N. 16749/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02613/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2018, proposto da
Generali Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A L D C, A M, A P R e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P R e D A M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, via del Quirinale, 21;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di ingiunzione prot. n. 229660/17 emessa dal servizio sanzioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS – in data 19 dicembre 2017 e notificata alla società il successivo 28 dicembre 2017, recante l'ordine di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 327, comma 4, d.lgs. n. 209/2005, quantificata in euro 416.667,00, oltre ai diritti e spese di notifica,
nonché ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso, incluse:
- la delibera n. 133/2017 del Direttorio Integrato e i relativi verbali;
- la proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie formulata dal servizio sanzioni dell'Istituto con nota 6 dicembre 2017, n. 221740/17;
- l'atto di contestazione IVASS 22 marzo 2017, n. 59407/17;
nonché ancora
- ove occorrer possa, l'art. 17 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) 26 maggio 2010, n. 35, in parte qua e come in narrativa;
- ove occorrer possa, l'articolo 8, comma 2, lettera a) e l'articolo 10, commi 2, 5 e 7 del Regolamento IVASS 8 ottobre 2013, n.1, in parte qua e come in narrativa, e relativa delibera di approvazione assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta dell'8 ottobre 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2022 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota 16 ottobre 2017, n. 195369, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha chiesto a Generali Italia s.p.a. di trasmettere un facsimile della lettera che, ai sensi dell’art.17, c. 1, Regolamento ISVAP, 26 maggio 2010, n. 35, deve essere inviata ai contraenti almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza, con l’indicazione dei documenti necessari al fine della liquidazione della prestazione assicurativa, nonché di comunicare il numero delle polizze giunte a scadenza nel 2015 e fino al 30 giugno 2016 e il numero delle lettere inviate in relazione a tali scadenze, nonché infine di « descrivere il processo di gestione delle scadenze ed illustrare i motivi alla base dei ritardi lamentati dagli assicurati ».
2. Con riscontro del 12 dicembre 2016, Generali Italia s.p.a. ha trasmesso all’IVASS il fac-simile di comunicazione ex art. 17 del citato Regolamento, denominato “ Lettera Opzioni a Scadenza ”, precisando che « il testo di detta comunicazione [era] stato recentemente rivisto al fine di renderlo più chiaro », e specificando che il processo di gestione aziendale prevedeva l’invio di tale comunicazione « tre mesi prima della scadenza di ogni contratto ».
3. Con successiva nota 23 febbraio 2017, n. 38883, l’IVASS – tenuto conto di quanto precisato dalla compagnia assicurativa e « a completamento delle informazioni già fornite ed ai fini di una puntuale verifica e valutazione della casistica » – ha richiesto alla medesima società:
a) di comunicare « da quale data è in uso il facsimile trasmesso e il numero dei contratti giunti a scadenza a partire da tale data »;
b) di « trasmettere copia del facsimile precedentemente in uso e di comunicare il numero dei contratti giunti a scadenza dal 1 gennaio 2015 e fino all’adozione del nuovo facsimile ».
4. In data 15 marzo 2017, Generali Italia s.p.a. ha riposto alla richiesta dell’IVASS, precisando innanzitutto che il fac-simile trasmesso in allegato alla precedente nota era stato adottato a partire dal 20 novembre 2016; che lo stesso era stato inviato ai contraenti di polizze in scadenza alla data del 1 marzo 2017; e che « il numero di contratti giunti a scadenza a partire da tale data fino ad oggi [era] di 1.856 ».
Con la stessa nota ha trasmesso il fac-simile utilizzato in precedenza per le medesime finalità, precisando che « il numero dei contratti giunti a scadenza dal 1 gennaio 2015 e fino al 28 febbraio 2017, data di adozione del nuovo fac-simile è di 127.089 ».
5. All’esito dell’istruttoria, il Servizio Tutela del Consumatore dell’IVASS ha inviato a Generali Italia s.p.a. la nota 22 marzo 2017, n. 59407, contestandole la violazione dell’art. 183, d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 17, c. 1, Regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, in relazione a complessivi n. 128.945 contratti vita, per aver inviato ai contraenti nel periodo gennaio 2015-marzo 2017 avvisi di scadenza « non conformi alle prescrizioni normative in quanto privi dell’indicazione della specifica documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione assicurativa ».
Nel predetto atto di contestazione, l’Istituto ha precisato che « ambedue i fac-simile di lettera di reminder trasmessi da Generali Italia s.p.a. non indicano i documenti che l’interessato deve inviare, limitandosi ad evidenziare – con espressioni sostanzialmente identiche – che, “al fine di consentire all’impresa di procedere alla tempestiva liquidazione della prestazione, l’avente diritto dovrà presentare in agenzia una richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto oltre ad un documento di identità e relativo codice fiscale dell’avente diritto” »; ha osservato che « nelle predette lettere di reminder è inoltre, genericamente, riportato che “ulteriori informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili” presso l’agenzia di riferimento e che “la società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie”, senza neppure precisare in modo puntuale il termine entro il quale effettuerà tale richiesta »; ha evidenziato che « gli effetti pregiudizievoli per gli aventi diritto, conseguenti alle rilevate carenze delle menzionate lettere di reminder, sono stati riconosciuti dalla stessa Generali Italia s.p.a., la quale nella citata lettera di riscontro del 12 dicembre 2016 ha sottolineato che “per quanto attiene ai motivi alla base dei ritardi lamentati dagli assicurati relativamente alla liquidazione delle polizze a scadenza, si rappresenta che un’analisi dei reclami pervenuti ha evidenziato … che gli stessi riguardano proprio le incomprensioni da parte del cliente relative alla documentazione da presentare contestualmente alla richiesta di liquidazione” ».
Infine, nel medesimo atto di contestazione, l’Istituto ha precisato che qualora l’impresa avesse inteso avvalersi della facoltà prevista dall’art. 327, c. 2, d.lgs. n. 209/2005 avrebbe dovuto darne comunicazione entro sessanta giorni « indicando modalità, caratteristiche ed effetti attesi degli interventi correttivi », per poi documentare – entro novanta giorni dalla notificazione della contestazione – « di aver adottato le misure correttive ».
6. Il 18 maggio 2017 Generali Italia s.p.a. ha presentato deduzioni difensive, nelle quali ha sostenuto non aver posto in essere alcuna delle violazioni contestate e, in particolar modo, ha evidenziato:
- che la non completezza o genericità del contenuto della comunicazione non può equipararsi « al comportamento omissivo sanzionato dalle disposizioni normative e regolamentari di riferimento »;
- che le comunicazioni contestate « lungi dall’essere omissive o generiche contene [vano] un elenco puntuale di documenti utili alla liquidazione da produrre, come pure l’indicazione operativa delle modalità di acquisizione di ogni ulteriore informazione o documento fosse risultato in concreto necessario » per la liquidazione;
- che l’impresa avrebbe comunque conseguito « l’obiettivo di correttezza previsto dall’art. 183, c. 1, lett. a) e c. 2, d.lgs. n. 209/2005 e dall’art. 17 del regolamento n. 35/2010 » poiché, a maggiore tutela della propria clientela e con finalità protettive, ha « stabilito di inviare la lettera di reminder della scadenza, non 30 giorni prima come previsto dal regolamento, ma ben tre mesi prima della scadenza, indicando la documentazione richiesta e al contempo precisando che le informazioni sulla eventuale ulteriore documentazione da presentare in casi peculiari erano disponibili presso l’agenzia di riferimento, anche nell’ottica di tenere conto di particolari esigenze istruttorie