TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2023-12-12, n. 202303760

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2023-12-12, n. 202303760
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303760
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 03760/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02167/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2023, proposto da
S & Sute Sas di M C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P L, E D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Città Metropolitana di Messina, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del Provvedimento/Comunicazione datata 07.09.2023 prot. n. 33709 in prosecuzione della Comunicazione datata 12.05.2023 prot. n. 16465 emesso dal “Comune di Lipari Eolie Patrimonio dell'Umanità” Città Metropolitana di Messina III Settore Tecnico - Urbanistica – Sviluppo e Tutela Territoriale VII° Servizio: Suolo Pubblico” avente ad oggetto “Autorizzazione Suolo Pubblico Ditta Lucchese Francesco – seguito ns nota prot. 16465 del 12.05.23”;

- di tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lipari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato in data 10.11.2023 e depositato il 14.11.2023, S & Sute Sas di M C ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti: i) Provvedimento/Comunicazione datata 07.09.2023 prot. n. 33709 in prosecuzione della Comunicazione datata 12.05.2023 prot. n. 16465 emesso dal “ Comune di Lipari Eolie Patrimonio dell’Umanità” Città Metropolitana di Messina III Settore Tecnico - Urbanistica - Sviluppo e Tutela Territoriale VII° Servizio: Suolo Pubblico ” avente ad oggetto “ Autorizzazione Suolo Pubblico Ditta Lucchese Francesco – seguito ns nota prot. 16465 del 12.05.23 ”; ii) tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti.

Con il provvedimento n. 33709 il Comune di Lipari - “ vista la nota prot. 15399 del 08.5.23 con la quale la Ditta S & Sute Sas richiede la voltura del suolo concesso alla Ditta Lucchese Francesco con Delibera della Giunta Provinciale di Messina n. 890 del 30.5.1992 (...) richiamata l’Autorizzazione rilasciata dalla Provincia Regionale di Messina n. 890 del 30.5.1992 alla Ditta Lucchese Francesco (...) Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 29 del 26.5.23 con la quale nel dare riscontro alla richiesta di voltura della Ditta Di M C, comunica la cessione della strada e conferma che la competenza è del Comune Di Lipari (...) visto l’art. 27 comma 5 del Codice della Strada che impone il termine massimo di 29 (ventinove) anni per la scadenza delle Concessioni. Visto che il termine massimo è stato superato già alla data del 20.5.2021(...) ” - ha disposto la decadenza dell’efficacia dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia Regionale di Messina n. 890 del 30/05/1992 di occupazione di suolo pubblico in conseguenza del termine ventinovennale di durata massima della concessione previsto dall’art. 27, comma 5, del Codice della Strada.

A fronte di tale atto di decadenza, la ricorrente ha presentato istanza in autotutela in data 19.10.2023, chiedendone la revoca, la quale è stata respinta con provvedimento prot. 39730 del 24.10.2023.

2. Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione della l. 241/90, con particolare riferimento all’artt. 2, art. 21 septies, art. 21 octies e art. 97 cost.; nullità derivata attesa la sospensione dell’atto presupposto a fronte della emissione del provvedimento successivamente alla ordinanza del T.A.R. di Catania in relazione al procedimento n. 946/2023 avente ad oggetto l’atto presupposto del 12.5.2023 prot. n. 16465; mancanza degli elementi essenziali; vizio assoluto di attribuzione; violazione ed elusione del giudicato; nullità dell’atto impugnato anche per straripamento, eccesso ed assenza di potere; ingiustizia grave e manifesta; sviamento di potere; vizio di contraddittorietà ; 2) violazione e falsa applicazione della legge regionale 18 del 1995 art. 1, del d.lgs. 285/1992, nonché del regolamento COSAP anche a fronte della delibera comunale n. 43 del 31.5.2021 e del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa del Comune di Lipari (di cui al d.lgs. 446 del 1997 artt. 52 e 63 del 26.04.2001 pubblicato al n. 30 del reg); eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche: erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà; illegittimità della sanzionata decadenza per superamento del termine massimo perché adottata sulla base della erronea e contraddittoria qualificazione dei fatti, sulla non condivisibile interpretazione delle norme applicate e sull’errato presupposto della sussistenza di un termine massimo anche a fronte della mancata apposizione del termine nel titolo in sede concessoria; illegittima ritenuta applicazione delle disposizioni del nuovo codice della strada di cui all’art. 27 co. 5 cds; illegittimità del provvedimento assunto per erronea applicazione delle disposizioni ratione temporis non applicabili e/o abrogate e comunque non inderogabili; eccesso di potere; sviamento di potere; ingiustizia grave e manifesta ; 3) violazione e falsa applicazione della legge regionale 18 del 1995 art. 1 nonché del d.lgs. 446 del 1997 artt. 52 e 63, del regolamento COSAP anche a fronte della delibera comunale n. 43 del 31.5.2021, del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa del comune di Lipari (di cui al d.lgs. 446 del 1997 artt. 52 e 63 del 26.04.2001 pubblicato al n. 30 del reg); illegittimità della sanzionata decadenza per superamento del termine massimo; mancata apposizione del termine in sede concessoria; illegittimità della ritenuta applicazione delle disposizioni anche ratione temporis; illegittimità per omessa ritenuta applicazione della normativa comunale/provinciale; eccesso di potere; ingiustizia grave e manifesta .

La ricorrente ha altresì richiesto la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche in forma specifica ai sensi art. 30, comma 2, c.p.a..

2.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che l’atto impugnato sia stato adottato in prosecuzione e nell’ambito dell’istruttoria di cui alla precedente determinazione del 12.05.2023 prot. n. 16465, oggetto di impugnazione con ricorso R.G. n. 946/2023, i cui effetti sono stati sospesi da questa Sezione con ordinanza n. 289/2023. Da ciò discenderebbe, secondo la ricorrente, l’invalidità derivata dell’atto ora impugnato, atteso che l’atto presupposto risultava sospeso in via giudiziale. I due atti, tra i quali si concretizzerebbe una relazione di successione giuridica e cronologica, riguarderebbero, inoltre, un unico bene della vita, con la conseguenza che le sorti del primo si ripercuotono sull’altro.

A nulla rileverebbe, continua parte ricorrente, che nella motivazione con la quale è stata respinta l’istanza di revoca in autotutela presentata al Comune di Lipari quest’ultimo adduca che i presupposti del provvedimento di decadenza impugnato abbiano ad oggetto fattispecie o argomentazioni non delibate in sede di ordinanza sospensiva da questo Tribunale, non concretizzandosi, secondo l’ente comunale, un’elusione del suo contenuto. Su tale punto la società ricorrente evidenzia la contraddittorietà del provvedimento di decadenza, rilevando che a presupposto dello stesso viene eretto un elemento - la sussistenza del titolo concessorio originario - il quale è stato espressamente negato nell’ambito del provvedimento oggetto del primo ricorso. Lungi dal costituire “argomentazioni diverse”, come sostenuto in sede di autotutela dall’ente comunale, le circostanze sulle quali viene adottato l’atto decadenziale sarebbero invece opposte e contraddittorie rispetto a quelle valorizzate nel provvedimento impugnato nell’ambito del procedimento R.G. n. 946/2023, ritenendosi, nel secondo atto gravato dal presente ricorso, che la concessione venga meno per il decorso del termine massimo di validità e non perché ritenuta inesistente, come invece addotto nel primo provvedimento di diniego della richiesta di voltura. Da ciò si ricaverebbe la presenza, oltre che di un vizio di contraddittorietà, anche del vizio di illogicità manifesta, nonché la violazione del principio di coerenza amministrativa.

Viene altresì evidenziato che il provvedimento impugnato sia stato adottato in violazione del giudicato cautelare

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