TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-04-12, n. 201704520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-04-12, n. 201704520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704520
Data del deposito : 12 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2017

N. 04520/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09230/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9230 del 2010, proposto da:
Daf Sport s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D C e L B, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Roma, via Germanico, 107;



contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Codex s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Selvaggia Segantini e Angela Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio della seconda sito in Roma, via A. Gramsci, 14;



per l'annullamento

- del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso nell'adunanza del 16 giugno 2010, notificato in data 1 luglio 2010, nei confronti di Daf Sport s.r.l. (in qualità di professionista ex art. 2 D.lgs. 145/2007) e di Codex s.r.l. in qualità di segnalante;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di Codex s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 5034 del 25 novembre 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in avanti, anche “Agcm” o “Autorità”), a seguito di una segnalazione proveniente dalla società Codex, in qualità di concorrente, avviava in data 18 febbraio 2010 un procedimento istruttorio nei confronti della società Daf Sport, per presunta violazione degli artt. 2, 3 e 6 del D.lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole.

2. La condotta contestata riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso i cataloghi dei prodotti relativi agli anni 2008 e 2009, per la promozione di pavimentazioni e protezioni murali antitrauma prodotte dalla società S e commercializzate dalla ricorrente, utilizzate in ambienti ludico-didattici destinati prevalentemente all’infanzia, quali asili nido, scuole materne e palestre.

Agcm contestava al professionista due profili di possibile ingannevolezza dei messaggi, in relazione alla presenza di informazioni non rispondenti al vero circa una caratteristica fondamentale dei prodotti pubblicizzati e all’omissione di informazioni sulla potenziale pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza.

3. Alla luce della documentazione acquisita e dei rilievi istruttori emersi, l’Agcm all’adunanza del 16 giugno 2010 deliberava che la condotta contestata costituiva una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 del D.lgs. n. 145/2007, ne vietava l’ulteriore diffusione ed irrogava alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro.

4. Daf Sport ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I - violazione di legge, eccesso di potere: inesistenza dell'elemento soggettivo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. 689/81.

Parte ricorrente si duole della circostanza di essere stata sanzionata sulla base di una responsabilità oggettiva, in quanto il provvedimento avrebbe omesso di valutare la sua buona fede e la rilevanza dell'errore scusabile di cui all’art. 3 della L. n. 689/81.

II - violazione di legge, eccesso di potere, irragionevolezza: erronea quantificazione della sanzione, violazione dell'art. 8, comma 9, in relazione all'art. 6 del D.lgs. n. 145/2007.

Secondo la ricorrente, l’Autorità avrebbe erroneamente applicato, nel sanzionarla, l’art. 8, comma 9, del D.lgs. n. 145/2007, in relazione a un presunto pericolo per la salute o la sicurezza. Da un lato, nel circuito professionale in cui opera Daf Sport ogni destinatario ragionevolmente avveduto è al corrente che il materiale di cui sono composti i prodotti pubblicizzati è suscettibile, se ingerito, di produrre componenti tossici. In secondo luogo, tali prodotti, comunque, non potevano considerarsi un pericolo per la sicurezza perché la loro ingestione non era concretamente possibile.

In via istruttoria, Daf Sport ha formulato nel gravame una richiesta di assunzione di prova per testi, in relazione a talune circostanze riguardanti i rapporti intercorsi tra la ricorrente e la società S, società produttrice dei prodotti pubblicizzati.

5. Si sono costituite in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la controinteressata Codex, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.

6. Alla camera di consiglio del 24 novembre 2010, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente è stata respinta con l’ordinanza n. 5034/2010.

7. Alla pubblica

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