TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-07-10, n. 202404181
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2024
N. 04181/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, proposto da
Comune di Forino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, F L, E Fbbricatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Napoli, via Santa Lucia 81;
Provincia di Avellino, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Aiello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sabia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Serino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Mutascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune di Contrada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
i) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 29 dicembre 2023 (pubblicata sul BUR n. 3 della Regione Campania del 4 gennaio 2024) avente ad oggetto “Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2024-2015” nella parte in cui è stato disposto l'accorpamento del plesso scolastico del Comune di Forino (I. E. Botto Picella) a quello del Comune di Serino (I.C. Serino) e, al contempo ha previsto l'accorpamento del plesso di Contrada all'Istituto Comprensivo Aiello del Sabato;
ii) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. n. 11 del 10 gennaio 2024, che ha integrato la presupposta Delibera n. 816/2023 reiterando l''''accorpamento impugnato sub i);
iii) delle Linee guida “Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell''''offerta formativa”, adottate con Delibera della Giunta Regionale n. 250 del 04/05/2023, laddove per la qualificazione dei “comuni “montani”, imponesse di tenere in considerazione solo l''''elencazione prevista dalla legge 1 marzo 1957 n.90 e richiamato all''''art.1 legge 25 luglio 1952 n.991, non anche quanto previsto dalla Legge Regionale Campania n.12 del 2008 “Nuovo Ordinamento e disciplina delle Comunità Montane”;
iv) del provvedimento del presidente dell''''Amministrazione Provinciale di Avellino, n.102 del 5 ottobre 2023 “Organizzazione della rete scolastica e programmazione dell''''offerta formativa della Provincia di Avellino – a.s. 2024/2025 – Determinazioni”, laddove abbia ritenuto di poter qualificare come comuni montani solo quelli definiti tali dalla legge 1° marzo 1957 n.90 e richiamati dall'art.1 legge 25 luglio 1952 n.991, e non quelli in qualificati “ montani ” dalla Legge Regionale n. 12 del 2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Aiello, del Comune di Serino, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Il Comune di Fiorino ha impugnato la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 29 dicembre avente ad oggetto il “ Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa. Anno scolastico 2024-2015 ”, nella parte in cui è stato disposto l’accorpamento del plesso scolastico I. E. Botto Picella sito nel Comune ricorrente al plesso scolastico del Comune di Serino (I.C. Serino) e, al contempo, l’accorpamento del plesso di Contrada all’ I.C Aiello del Sabato, nonché la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. n. 11 del 10 gennaio 2024, che ha confermato il predetto duplice accorpamento.
2.- Parte ricorrente riferisce quanto segue:
-che il Comune di Forino appartiene alla Comunità montana “Irno–Solofrana”;
-che, prima della riorganizzazione in controversia, l’istituzione scolastica Botto Picella, ricadente nel suo territorio, era accorpata al plesso scolastico del comune di Contrada, di gran lunga più vicino rispetto a quello al quale risulta ora accorpato (3 km a fronte degli attuali 20 km);
-che, per effetto di tale decisione organizzativa, l’I.C. E. Botto Picella non ha più i requisiti per ricevere l’assegnazione del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali, poiché la sede principale è ora dislocata presso l’istituto del Comune di Serino “ onerando il corpo docenti ed i genitori degli studenti di Forino di spostamenti verso una presidenza dell’Istituzione scolastica che, nel 2024, sarà collocata ad oltre 20 chilometri dall’Istituto di Forino ”.
In sostanza, secondo la prospettazione che si riporta, “ in assenza della benché minima motivazione, la Regione ha inopinatamente omesso di dare corretta attuazione alle previsioni che in materia di organizzazione scolastica differenziano i comuni montani da quelli che non rientrano in questa categoria”.
3. Si sono costituiti in giudizio, sostenendo la legittimità dell’atto impugnato, sia la Regione Campania, amministrazione resistente, che il Comune di Serino e il Comune di Aiello, intimati con il ricorso introduttivo; il Comune di Contrada è invece intervenuto ad opponendum .
Hanno depositato memoria di costituzione, senza sollevare eccezioni di merito o processuali, anche i Ministeri cui è stato notificato il ricorso introduttivo.
4. All’udienza pubblica del 5 giugno 2024, il