TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-24, n. 202215676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-24, n. 202215676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215676
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2022

N. 15676/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11118/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11118 del 2021, proposto da
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Alfisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Alfisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

dei provvedimenti, tutti di pari oggetto, emessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione II e segnatamente:

- del provvedimento del 3 maggio 2021, prot. n. 5984 (doc. 1), con il quale, in pretesa applicazione dell’art. 5 del D.M. 471/2001, dell’art. 3, lett. f) della L. 383/2000 e dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di iscrizione delle articolazioni territoriali “CNGEI Sezione Scout di Spinea APS” e “CNGEI Sezione Scout di San Martino Buon Albergo APS” nel registro nazionale delle A.P.S. ai sensi dell’art. 5 D.M. 471/2001;

- del provvedimento del 1° giugno 2021, prot. n. 7308 (doc. 2), con il quale, per le medesime ragioni, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di iscrizione delle articolazioni territoriali “CNGEI Sezione Scout di Udine APS”, “CNGEI Sezione Scout di Trieste APS”, “CNGEI Sezione Scout di Santeramo in Colle APS”, “CNGEI Sezione Scout di Crotone APS”, “CNGEI Sezione Scout di Cernobbio APS” nel registro nazionale delle A.P.S. ai sensi dell’art. 5 D.M. 471/2001;

- del provvedimento del 14 giugno 2021, prot. n. 7903 (doc. 3), con il quale è stata rigettata l’istanza di iscrizione delle articolazioni territoriali “CNGEI Sezione Scout di Senigallia APS”, “CNGEI Sezione Scout di Arezzo APS”, “CNGEI Sezione Scout di Niscemi Baden Powell APS”, “CNGEI Sezione Scout di Reggio Emilia APS” nel registro nazionale delle A.P.S. ai sensi dell’art. 5 D.M. 471/2001;

- nonché di ogni altro atto comunque ai suindicati provvedimenti connesso, anteriore o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso ritualmente notificato il 29 ottobre 2021 e depositato il 10 novembre successivo, il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani Aps ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso gli atti di diniego (protocolli. n. 5984 del 3.5.21, n. 7308 del 1.6.21, n. 7903 del 14.6.21) dell'iscrizione delle articolazioni territoriali del CNGEI nel registro nazionale delle APS ex art. 5 DM 471/2001, come regolato dalla Legge 383/2000.

Premette il CNGEI:

- di avere legittimazione sostanziale ad agire nel presente giudizio; in base all’art. 5 del D.M. 471 del 14 novembre 2001 – Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell’articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 - il Presidente nazionale ha facoltà di richiedere l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali nel Registro Nazionale istituito a norma dell’art. 7, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 383;

- di avere interesse al ricorso, in quanto l’iscrizione nel Registro Nazionale è condizione necessaria per l’acquisizione da parte delle articolazioni territoriali interessate dei benefici previsti dalla legge (art. 4 della L. 7 dicembre 2000, n. 383).

Premette ulteriormente il ricorrente CNGEI:

- che il CNGEI è iscritto nel Registro delle Associazioni di promozione sociale, previsto dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e regolato specificamente dal D.M. 14 novembre 2001, n. 471 giusta Decreto del Direttore generale della Direzione generale per il Volontariato del 3 agosto 2006;

- che con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - c.d. Codice del Terzo

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