TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-06-09, n. 202300354
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Pubblicato il 09/06/2023
N. 00354/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2021, proposto da
Società Agricola Pinotti Luca e Stefano S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della cartella di pagamento n.07020210014222178000 per l'importo di 241.911.26 emessa da Agea nei confronti della società ricorrente per somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo a quote – latte per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e relativi interessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ADER - Agenzia delle Entrate e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento n. 07020210014222178 000 dell’importo complessivo di €. 241.911, 26 con la quale AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – chiede alla società ricorrente il pagamento di tributi relativi al prelievo supplementare di latte (c.d. “quote latte”) relativi agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.
La ricorrente, dopo avere illustrato le ragioni in diritto in base alle quali ha ritenuto che abbia giurisdizione in subiecta materia il giudice amministrativo, chiede l’annullamento della suddetta cartella esattoriale, sulla base dei seguenti motivi in diritto: Violazione dell’art. 3, c. 4 L. n. 241 del 1990 per errata indicazione del termine per ricorrere e dell’organo giurisdizionale a cui ricorrere, dato che sono stati indicati dall’Amministrazione che ha emesso la cartella diversi organi giurisdizionali ai quali poter ricorrere (Commissione provinciale, Tribunale ordinario;Giudice di Pace) nonché diversi termini per la società agricola entro i quali potersi opporre alla cartella esattoriale.
Ritiene inoltre la ricorrente che il credito vantato da Agea per quote latte che è stato riportato nella gravata cartella esattoriale sia già da tempo prescritto, stante che l’amministrazione procedente non indica nella cartella né l’atto di accertamento relativo al prelievo supplementare lattiero né la data di notifica al medesimo al produttore cui sarebbe stato chiesto il pagamento. La ricorrente sostiene, infatti, di non avere mai superato la quota di produzione lattiera ad essa assegnata (Q.R.I.), tanto meno con riferimento alle campagne lattiere cui si riferisce il ruolo. In tale situazione, diversi tribunali amministrativi hanno dichiarato prescritto il credito in quelle similari controversie vantato da AGEA, non avendo l’Agenzia dimostrato di avere notificato al produttore o al primo acquirente alcuna intimazione di pagamento relativa all’importo iscritto a ruolo per prelievo supplementare. In tale situazione l’importo relativo al credito vantato da AGEA per prelievo supplementare ed iscritto a ruolo nei confronti della ricorrente risulta già ampiamente prescritto, essendo ormai trascorso il termine quadriennale di prescrizione anche tra la data di comunicazione agli acquirenti degli atti di accertamento presupposti e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti ai produttori. Sarebbe in ogni caso prescritto il credito di AGEA anche eventualmente dovendo considerare applicabile il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi di quanto dispone l’art. 2984 codice civile. In ultima analisi risulta prescritto tale credito anche applicando il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 codice civile, essendo ormai trascorsi più di dieci anni tra la data di comunicazione agli acquirenti degli atti di accertamento presupposti e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti a titolo di prelievo supplementare, ai produttori.
La cartella in questione è inoltre illegittima per tardiva formazione e consegna del ruolo dall’ente impositore (AGEA) all’agenzia delle Entrate – Riscossione, con conseguente violazione dell’art. 4 del DM n. 321 del 1999. Dalla lettura dell’atto impugnato, risulta che il ruolo sia divenuto esecutivo nel 2021, a fronte di un presunto credito afferente gli anni dal 2001 al 2004, con conseguente decadenza dell’iscrizione a ruolo secondo quanto prescritto dalla L. n. 296 del 2006.
Con ulteriore motivo, la società ricorrente ritiene illegittima la cartella esattoriale per violazione degli artt. 8 ter, 8 quater, 8 quinquies L. n. 33 del 2009 di conversione del D.L. n. 5 del 2009 e dell’art. 10, c. 34, D.L. n. 49 del 2003, nonché per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di motivazione e dell’errata ed indebita iscrizione a ruolo degli interessi e del relativo quantum iscritto a ruolo.
L’iscrizione degli interessi è stata effettuata omettendo di indicare le modalità di calcolo degli stessi, sia con riferimento alla loro decorrenza, sia riguardo ai tassi d’interesse applicati e sia, infine, riguardo alla campagna lattiera cui essi si riferiscono. Nonostante l’ingente importo asseritamente dovuto dalla ricorrente a titolo di interessi, l’Agenzia non ha fornito alla destinataria della cartella alcun dettaglio circa il relativo calcolo, in modo tale da rendere comprensibile sia il periodo in relazione al quale essi sono stati addebitati, sia il tasso applicato.
Con il quarto motivo di ricorso, l’Azienda agricola sostiene che AGEA ha errato nell’emettere detta iscrizione a ruolo per importi relativi al prelievo supplementare, risultando sul punto violata anche la normativa dell’Unione Europea, con ulteriore illegittimità dell’atto derivante dalla mancanza di motivazione e della necessaria istruttoria nel non avere tenuto in considerazione tale normativa.
E’ noto e pacifico, infatti, che tutti i prelievi supplementari imputati nel nostro ordinamento giuridico dall’inizio del sistema di contingentamento della produzione lattiera (dal 1995/96 al 2014/15) sono da considerarsi annullabili per illegittimità originaria e derivata dovuta alla mancata redistribuzione delle quote inutilizzate a favore degli allevatori e produttori che ne avevano diritto, secondo criteri lineari e paritari, anziché secondo criteri prioritari e di preferenza riservata a “categorie privilegiate” come invece è accaduto almeno fino al 2009. Agea non ha effettuato per tempo le doverose operazioni di ricalcolo dei prelievi, in tal modo avendo procrastinato illegittimamente un’operazione che, posta in essere dopo oltre venti anni dai fatti e in presenza di una situazione dell’agricoltura e della zootecnia completamente mutate da allora, non può che condurre all’azzeramento del prelievo imputato nelle varie campagne produttive oggetto della presente controversia. L’illegittimità e la strumentalità di tali iscrizioni a ruolo e intimazioni di pagamento viene in qualche modo riconosciuta dalla stessa Agea, nonché dagli OPR e dalle Regioni, che, a seguito di n. 2 sentenze del Consiglio di Stato del mese di aprile 2021, che non solo hanno annullato i prelievi ritenuti esigibili, e anche a seguito delle successive diffide provenienti dai produttori interessati, la regione Lombardia, nella sua qualità di O.P.R. e mandataria di AGEA, riconosceva che i prelievi supplementari erano stati effettivamente e definitivamente annullati dal dictum delle n. 2 sentenze del Consiglio di Stato, che interessano anche l’odierna ricorrente.
Quanto dichiarato dalla regione Lombardia a riscontro delle diffide inoltrate dal patrono dell’odierna ricorrente riconosce l’obbligo giuridico di AGEA di provvedere sollecitamente al ricalcolo dei prelievi imputati nel nostro ordinamento dall’anno 1995 sino all’anno 2009. Tale ricalcolo, invece, non è stato effettuato da Agea riguardo alla situazione dell’Azienda agricola ricorrente, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Con il quinto motivo si denuncia difetto di motivazione circa i recuperi effettuati da AGEA nel corso degli anni e, quindi, non consentendo alla ricorrente di verificare l’esattezza del calcolo matematico effettuato da AGEA per determinare l’ammontare del prelievo supplementare ancora dovuto;in particolare, il ruolo in questione non consente di capire se gli importi posti in riscossione tengano conto o meno dei pagamenti già effettuati , ovvero se detti importi siano il risultato della differenza tra l’importo quantificato a debito da AGEA con gli importi recuperati dall’Amministrazione in pagamento per compensazione. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 6, c. 5 L. n. 212 del 2000, poiché – prima della cartella esattoriale impugnata – L’Amministrazione non ha notificato alla ricorrente l’avviso bonario, con conseguente nullità della suddetta cartella per avvenuta lesione dei diritti del contribuente.
Con l’ultimo motivo, Società Agricola Pinotti evidenzia che la cartella esattoriale non reca la sottoscrizione da parte del competente responsabile del procedimento dell’Amministrazione che richiede il pagamento.
Agenzia delle Entrate e AGEA, costituitisi in giudizio con memoria di forma dell’Avvocatura erariale, chiedono genericamente la reiezione del ricorso per la ritenuta infondatezza di tutte le censure in esso rassegnate.
Con ordinanze collegiali istruttorie n. 21 del 12/1/2022 e n. 156 del 17/3/2022, questa Sezione ha chiesto ad AGEA relazione di chiarimenti sui fatti di cui è causa. L’Agenzia non ha dato riscontro ad alcuna delle suddette formali richieste istruttorie.
Con ordinanza collegiale n. 307 del 9/6/2022, questa Sezione “…Viste le ordinanze interlocutorie alle quali l’amministrazione, malgrado l’avviso che tale comportamento avrebbe potuto essere eventualmente valutato ai sensi dell’art. 64 c.p.a., non ha ottemperato…” ha accolto l’istanza cautelare della società agricola ricorrente.
Alla pubblica udienza del giorno 29/3/2023, la causa è stata chiamata ed essa è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.
Il Tribunale deve osservare che il presente ricorso è meritevole di accoglimento, risultando fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui Società Agricola Pinotti Luca e Stefano s.s. ha eccepito – sia riguardo agli importi per sorte capitale del prelievo supplementare (quote-latte) iscritti a ruolo con la cartella esattoriale impugnata – l’intervenuta prescrizione decennale del relativo credito, sia riguardo all’importo per interessi iscritto a ruolo nella stessa cartella esattoriale l’intervenuta prescrizione quinquennale. Risulta fondato, inoltre, l’ulteriore rilievo con cui la ricorrente sostiene la carenza di motivazione della prefata cartella esattoriale, essa non indicando in alcuna sua parte l’atto presupposto mediante il quale AGEA ha accertato e quindi ha comunicato alla ricorrente la propria pretesa creditoria per somme dovute a titolo di prelievo supplementare quote latte per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.
Nel dettaglio, il Collegio osserva che dall’esame della cartella esattoriale impugnata, risulta che gli importi iscritti a ruolo a titolo di prelievo supplementare (quote latte) e per i relativi interessi moratori (oltre che per oneri di riscossione e diritti di notifica), si riferiscono a debito per tributi coattivi espressamente riferito agli anni 2001-2002-2003-2004 e alle corrispondenti stagioni lattiere.
Come già questa Sezione ha stabilito in precedenti similari controversie, in materia di crediti derivanti dalla riscossione del prelievo supplementare relativo alle quote-latte, va condiviso il diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui tale termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 Cod. civ., mentre per i relativi interessi iscritti a ruolo vige il più breve termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Cod. civ. (v. T.A.R. Lombardia –BS- sez. II, 11/11/2022 n. 1121;T.A.R. Piemonte, sez. II, 25/5/2022 n. 504).
Nella specie, l’iscrizione a ruolo impugnata – ricevuta dalla ricorrente in data 21/9/2021 – concerne, come confermato nella stessa gravata cartella esattoriale, presunti crediti accertati da AGEA per prelievi supplementari quote latte riferiti agli anni dal 2001 al 2004, senza che, né dalla stessa cartella, né da altri atti comunicati da AGEA alla ricorrente, né, tanto meno, dalle risposte (mai date) a n. 2 ordinanze istruttorie di questo T.A.R., sia possibile individuare il momento in cui il predetto credito accertato da AGEA é stato portato a conoscenza della ricorrente, azienda agricola presunta debitrice.
Su tale aspetto, occorre osservare che la cartella esattoriale non reca alcuna motivazione riguardo a tale momento e al relativo atto di accertamento, essa indicando solo, per ciascuna campagna lattiera, l’importo del prelievo supplementare accertato e il nominativo del primo acquirente del latte dall’azienda produttrice. Inoltre, AGEA non ha consentito detta individuazione né in sede procedimentale, né, tanto meno, in questa sede giurisdizionale, essendo rimaste senza alcun riscontro ben due ordinanze istruttorie di questa Sezione (ordinanze collegiali n. 21 del 12/1/2022 e n. 156 del 17/3/2022) con le quali si richiedeva ad AGEA: “Relazione di chiarimenti relativamente ai fatti di cui è causa, avuto riguardo, in particolare, agli elementi sui quali si basa il ricorso in oggetto nonché gli elementi costituenti i presupposti in base ai quali AGEA ha disposto l’iscrizione a ruolo della suddetta cartella esattoriale nei confronti della ricorrente.”.
Ritiene il Tribunale che tale comportamento processuale completamente inerte di AGEA debba essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4 Cod. proc. amm., secondo cui è consentito al Giudice di “…desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.”
Tale determinazione è stata comunicata espressamente ad AGEA sia con la seconda ordinanza istruttoria n. 156 del 17/3/2022 sia con l’ordinanza n. 307 del 9/6/2022, di accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
In tale contesto, pertanto, in cui l’unico dato certo su cui è possibile collegare la data di comunicazione, da parte di AGEA, dell’accertamento del prelievo supplementare alla ricorrente, è che detti importi iscritti a ruolo sono riferiti agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, si deve ritenere che – nella totale mancanza di ogni indicazione al riguardo da parte dell’Amministrazione procedente - tale accertamento del prelievo supplementare a carico della ricorrente si sia concretizzato nel più recente degli anni (2004) ai quali si riferisce la pretesa di AGEA.
Nel caso di specie, quindi, a fronte di un credito accertato concernente l’anno 2004, si contrappone l’avversata cartella esattoriale di cui è documentato il ricevimento, da parte della ricorrente, nell’anno 2021, vale a dire circa 17 anni dopo l’accertamento della pretesa e, pertanto, ben oltre il termine prescrizionale ordinario di dieci anni applicabile agli importi iscritti a ruolo a titolo di prelievo supplementare e, a maggior ragione, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla parte di cartella esattoriale relativa agli interessi.
Oltre a quanto detto in ordine al comportamento processuale di AGEA, valutato dal Tribunale ex art. 64, comma 4, Cod. proc. amm., va precisato ad abundantiam che l’Agenzia nemmeno ha fornito alcuna prova in ordine all’eventuale intervento di ulteriori atti interruttivi della prescrizione come sopra accertata. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio appieno condivide: “…l’art. 64, comma 1 del c.p.a. pone a carico delle parti l’onere di fornire elementi di prova dei fatti dedotti in giudizio che siano nella loro disponibilità e la prova dei fatti interruttivi della prescrizione non può che incombere sulle amministrazioni resistenti, quali asserite creditrici…” (v. T.A.R. Lombardia –MI- sez. II, 1/12/2022 n. 2664 e 30/9/2022 n. 2165).
Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata la cartella esattoriale con esso impugnata.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati, ove non confluenti in quello accolto.
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.