TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-05-07, n. 200903645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-05-07, n. 200903645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200903645
Data del deposito : 7 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00761/2009 REG.RIC.

N. 03645/2009 REG.SEN.

N. 00761/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 761 del 2009, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vitruvio, 39;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Pavia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento CAT A12/08, emesso dal Questore della Provincia di Pavia in data 29.12.2008 e notificato al ricorrente il 30.12.08 dalla Polizia Penitenziaria di Vigevano, con cui la predetta autorità amministrativa disponeva il respingimento della domanda di carta di soggiorno presentata dal ricorrente all’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecco in data 24.4.2008..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/04/2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la conversione del rito e la decisione del ricorso con sentenza succintamente motivata;

Avvisate, sul punto, la parte presente;


FATTO

Il ricorrente impugnava tempestivamente il provvedimento indicato in epigrafe con il quale gli era stato negato il rilascio della carta di soggiorno dopo aver promosso analogo giudizio presso il Tribunale di Vigevano conclusosi con una pronuncia che ravvisava il difetto di giurisdizione.

Faceva altresì presente che al termine di un periodo di detenzione per espiazione pena il Magistrato di Sorveglianza di Varese aveva confermato il giudizio di pericolosità sociale e quindi la eseguibilità della misura di sicurezza dell’espulsione da territorio dello stato di cui all’art. 86

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